Il patto d’opzione nel diritto civile -scheda di diritto

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Il patto d’opzione nel codice civile è disciplinato dall’articolo 1331, rubricato “opzione” che recita:
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329.
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Per l’approfondimento consigliamo: Compendio di Diritto civile

Indice

1. Cos’è il patto d’opzione


Il patto d’opzione rientra nella categoria dei negozi giuridici preparatori e mira a realizzare la cosiddetta formazione progressiva del contratto, vale a dire, quando il perfezionamento del vincolo giuridico non avviene per mezzo della semplice e immediata congruenza di una dichiarazione di accettazione con quella di proposta, ma per effetto di una più complessa sequenza di atti, scaglionati nel tempo.
Per mezzo del patto d’opzione le parti (concedente e opzionario) si accordano in modo che il concedente resti vincolato alla propria dichiarazione, mentre l’opzionario si riserva un lasso di tempo nel quale decidere se esercitare il proprio diritto d’opzione e concludere il contratto finale.
L’istituto trova la sua applicazione tipica nella compravendita, con la stipulazione di opzioni di acquisto e opzioni di vendita.
Nell’opzione di acquisto il proprietario del bene (concedente) concede al potenziale acquirente (opzionario) il diritto di acquistarlo al prezzo concordato.
Nell’opzione di vendita il potenziale acquirente (concedente) concede al proprietario del bene (opzionario) il diritto a venderlo al prezzo concordato.
Di solito le parti concordano che il diritto d’opzione sia esercitabile in un periodo di tempo determinato.
Le opzioni di acquisto e di vendita sono comuni sia nelle compravendite immobiliari sia nelle compravendite mobiliari, dove sono conosciute anche come opzioni call e put.
Il patto d’opzione può trovare applicazione anche in qualsiasi altro tipo contratto, dalle locazioni ai contratti atipici quali quelli relativi alle prestazioni sportive o dello spettacolo.


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2. La natura contrattuale del patto d’opzione e differenze con l’istituto della proposta irrevocabile


L’opzione è il contratto che attribuisce a una parte (opzionario) il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione di volontà.
Nella previsione normativa (art. 1331) la dichiarazione della parte vincolata (concedente) si considera quale proposta irrevocabile per quello che attiene all’inefficacia di un’eventuale revoca e alla vincolante efficacia della stessa in caso di morte o sopravvenuta incapacità del dichiarante.
Il rinvio che l’articolo 1331 fa all’articolo 1329 non significa che il patto d’opzione sia assimilabile alla proposta irrevocabile.
La differenza strutturale tra i due istituti è netta perché mentre la proposta irrevocabile è un atto unilaterale, l’opzione è un vero e proprio contratto.
La natura contrattuale dell’opzione ha risvolti in relazione alla disciplina del termine.
La proposta irrevocabile senza indicazione del termine di durata ha la valenza di una proposta semplice (1424), al contrario se le parti non si accordano sul termine dell’opzione toccherà al giudice determinarne la durata secondo la regola generale valevole per i rapporti obbligatori contrattuali.
Al di fuori delle conseguenze strettamente legate alla sua natura contrattuale gli effetti dell’opzione tendono a identificarsi con quelli dell’offerta irrevocabile.

3. L’opzione gratuita


Colui il quale concede il diritto d’opzione assume, a seguito dell’istituto giuridico (ex art. 1331 c.c.), una posizione di soggezione rispetto al diritto soggettivo del favorito in ordine alla scelta di concludere il contratto definitivo o finale.
Di solito, accade che chi acquista l’opzione paghi al concedente un prezzo o corrispettivo in ragione del sacrificio che questi deve sopportare nel mantenere gli impegni assunti.
In questi casi si parla di opzione a titolo oneroso, la quale, per la presenza della cosiddetta “causa onerosa” si distingue senza molte difficoltà dalla proposta irrevocabile (ex art. 1329 c.c.).  L’opzione a titolo oneroso differisce dalla clausola d’irrevocabilità della proposta proprio perché si appoggia a una causa onerosa.
In altri termini l’opzione è stata concessa dal concedente esclusivamente in cambio di un prezzo o corrispettivo idoneo a bilanciare la sua posizione con quella dell’opzionario, mentre nella proposta ferma il proponente non riceve mai nessun corrispettivo o altra utilità come contropartita al suo impegno a non revocare, ma rende immutabile la proposta per dare alla sua dichiarazione contrattuale un aspetto più serio e vincolante rispetto a quello che sarebbe derivato se avesse optato per una mera proposta semplice (ex art. 1326 c.c.).
Dall’opzione onerosa si distingue quella a titolo gratuito.
Secondo la dottrina maggioritaria, l’opzione può indifferentemente essere onerosa o gratuita.
Si ritiene che il patto d’opzione preveda normalmente un premio a favore del concedente, ma è ugualmente ammissibile un analogo vincolo nel quale manchi il corrispettivo o altra attribuzione giustificativa della soggezione del promittente.
Anche l’opzione gratuita, al pari di quella onerosa e di ogni contratto, deve avere una giustificazione causale, vale a dire, essere rivolta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Ne deriva che l’istituto dovrà essere lecito e produttivo di effetti esclusivamente se risponde a un interesse meritevole di tutela del concedente, perché l’oblato acquisisce un vantaggio senza nessun corrispondente sacrificio.
L’interesse meritevole di tutela potrà essere rinvenuto, ad esempio, nel fatto che l’opzione gratuita può agevolare la conclusione di altri contratti oppure incidere in senso favorevole al concedente, sul contenuto di altri accordi, stipulati tra le stesse parti oppure anche con soggetti terzi collegati in virtù di vincoli di parentela o di collaborazione.
In questa prospettiva, l’interprete dovrà compiere uno studio che non si fermi esclusivamente al patto d’opzione in senso stretto, ma che si estenda all’intera operazione e al suo contesto valutando  le finalità in essa comprese.
Al contrario, il concedente che debba predisporre il testo contrattuale di un’opzione gratuita dovrà avere particolare attenzione nel fare in modo che risulti dal contesto negoziale il suo interesse giuridicamente protetto, di modo da evitare qualsiasi dubbio sulla invalidità dell’atto per mancanza di causa.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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