Parenti e mantenimento: a chi versare gli alimenti e in quale gerarchia

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Il dovere di prestare gli alimenti in favore dei familiari che si trovano in grave difficoltà economica spetta in base a un ordine prestabilito dal codice civile, ed è rivolto a mettere l’onere prima a carico di chi ha un vincolo di sangue stretto e, di seguito, sugli altri di grado più lontano.

A questo proposito ha senso chiedersi quali parenti si è obbligati a mantenere, e la risposta dipende dal grado di parentela e dall’eventuale assenza di familiari più prossimi.

Indice:

  1. In quali casi si devono mantenere i parenti?
  2. Quali parenti si devono mantenere?
  3. Chi sono gli altri soggetti tenuti agli alimenti
  4. L’ammontare del mantenimento per i parenti bisognosi

1. In quali casi si devono mantenere i parenti?

L’obbligo di prestare gli alimenti scatta esclusivamente nei confronti di chi non è capace di provvedere, interamente o in parte, al proprio sostentamento in caso di invalidità al lavoro per incapacità fisica o impossibilità di esercitare un’attività lavorativa che sia conforme alle proprie abitudini e alle proprie condizioni sociali.

Come ha spiegato la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza 20/12/2021 n. 40882:

Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa.

Ne consegue che dove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

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2. Quali parenti si devono mantenere?

L’obbligo di prestare gli alimenti scatta esclusivamente se il soggetto in stato di bisogno non ha familiari stretti in grado di occuparsi di lui.

La gerarchia dei soggetti tenuti a mantenere i parenti è la seguente:

Il coniuge

In cima alla piramide gerarchica c’è il coniuge, o la parte dell’unione civile alla quale è equiparato.

Il coniuge deve prestare gli alimenti a favore dell’altro coniuge, anche se lo stesso è implicito nel più ampio dovere di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia che grava sulle persone sposate.

Gli alimenti sono dovuti anche in caso di separazione con addebito se il coniuge responsabile versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento

Se la separazione è giudiziale senza addebito, consensuale o di fatto, l’obbligo alimentare è compreso nell’assegno di mantenimento.

L’obbligo di prestare gli alimenti cessa se la coppia procede con il divorzio.

I figli

Se il soggetto bisognoso non è sposato, è vedovo/a oppure se anche il suo coniuge non ha la possibilità di aiutarlo, sono obbligati agli alimenti i figli, non nella stessa misura ma ognuno in proporzione alle proprie capacità economiche.

L’obbligo ricade anche sui figli adottivi e su quelli avuti da una relazione di fatto.

I figli non sono tenuti agli alimenti verso il genitore se lo stesso è decaduto dalla potestà genitoriale con Sentenza del Tribunale.

Il figlio è obbligato in grado posteriore rispetto al coniuge, può di conseguenza agire in proprio contro uno dei genitori per essere sollevato dall’obbligo.

Nipoti

In mancanza dei figli, l’obbligo degli alimenti ricade sui nipoti, vale a dire sugli altri discendenti.

Genitori

Se il coniuge, i figli o i discendenti prossimi non ci sono o non possono provvedere al mantenimento del parente bisognoso, lo stesso può chiedere gli alimenti ai propri genitori, anche adottivi.

In relazione all’adozione di persone maggiorenni, l’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.

Questo tipo di adozione non interrompe il legame con la famiglia di origine.

Generi e nuore

Se la persona bisognosa non ha neanche i genitori perché sono defunti o se questi non si possono occupare del suo mantenimento, a versare gli alimenti devono essere generi e nuore.

Suocero e suocera

L’obbligo alimentare del suocero e della suocera e quello del genero e della nuora cessa nei seguenti casi:

  • La persona che ha diritto agli alimenti contrae un nuovo matrimonio.
  • Il coniuge dal quale deriva l’affinità e i figli nati dal matrimonio con l’altro coniuge sono morti.

La norma non è stata coordinata con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del divorzio.

Fratelli e sorelle

Gli ultimi soggetti della gerarchia degli obbligati al mantenimento sono i fratelli e le sorelle del soggetto in stato di bisogno.

 

3. Chi sono gli altri soggetti tenuti agli alimenti

L’obbligo di versare gli alimenti sussiste anche:

  • Una volta cessata la convivenza di fatto, a carico di un convivente nei confronti dell’altro che si trovi in stato di bisogno.
  • A carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante.

4. L’ammontare del mantenimento per i parenti bisognosi

L’obbligo di versare gli alimenti non è equiparabile, nell’ammontare, all’assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione o divorzio.

Lo stesso è rivolto esclusivamente a garantire il sostentamento e ad evitare il rischio per la vita del beneficiario.

È di conseguenza limitato alle spese per l’alimentazione, per la salute o l’alloggio.

La prestazione può essere resa anche in natura, ad esempio ospitando il soggetto bisognoso in casa propria oppure acquistandogli i beni di prima necessità.

Ogni familiare obbligato agli alimenti deve versare una quota non “fissa” ma proporzionata alle proprie disponibilità economiche.

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Sentenza collegata

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