inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2004

Delibera di una Giunta comunale di risoluzione contrattuale per inadempimento per l’esecuzione delle operazioni funebri nei cimiteri: è competente il giudice ordinario

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Violazione di interessi legittimi: competente il giudice amministrativo in quanto l’amministrazione agisce in veste di autorità.

a cura di Sonia LAZZINI

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Lesione di diritti soggettivi: competente il giudice ordinario in quanto le parti si trovano in una situazione di parità (e pertanto valgono le norme del nostro codice civile)

Il Tar per l’Emilia Romagna, Bologna; con la sentenza numero 276 del 25 febbraio 2004, ci offre una semplice ma efficace spiegazione relativamente alla differenza di giurisdizione fra Tar e Consiglio di stato e il giudice civile.

Ci spiegano infatti i giudici bolognesi che :

“rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie attinenti alle fasi della procedura di appalto delle opere pubbliche antecedenti alla stipula del contratto e da questo presupposte, in quanto in tali circostanze l’Amministrazione agisce in veste d’autorità e, quindi, in capo ai soggetti privati interessati sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo”

mentre nelle situazione nelle quali la Pa perde i propri “privilegi” di super partes:

“una volta stipulato il contratto, entrambe le parti contraenti si trovano in posizione paritetica e, conseguentemente, nell’ipotesi di inadempimento di una delle parti stesse le controversie sulla risoluzione del contratto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione involgente diritti soggettivi”

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ai sensi dell’art. 9 della L.n. 205/2002

 

sul ricorso RG.n. 1230/2003 proposto da:

 

*** titolare dell’omonima ditta di Lugo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Zauli di Forlì e Barbara Urbini di Bologna ed elettivamente domiciliata in Bologna Via Castiglione 25 presso l’avv. Corrado Formica;

 

contro

 

Comune di Lugo in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Cristoni e Gian Alberto Ferrerio ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Garibaldi 1;

 

per l’annullamento, previa sospensione

 

della delibera della Giunta Comunale di Lugo 10.9.2003 n. 323 che ha disposto la risoluzione del contratto di appalto 29.1.2003 n. 5935 stipulato con la ditta ricorrente per l’esecuzione delle operazioni funebri nei cimiteri di Lugo e forese per il triennio 2003/2005;

 

nonché per la condanna

 

del Comune di Lugo al risarcimento, in via generica, dei danni patiti dalla ricorrente con successiva liquidazione dei medesimi oppure, in subordine, ove la domanda di condanna generica non fosse ammissibile, determinandone l’importo in €. 75.000,00.- ovvero in altro diverso ritenuto di giustizia, oltre al maggior danno ed agli interessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lugo;

 

Visti tutti gli atti di causa;

 

Designato relatore la Cons. dott. Lydia Ada Orsola Spiezia;

 

Uditi, alle Camere di Consiglio del 12/13 novembre 2003, i difensori presenti per le parti, secondo quanto risulta dai relativi verbali, i quali sono stati avvisati della possibile definizione della controversia, nel merito, con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 9 L.n. 205/2000.

 

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con delibera 10.9.2003 n. 123, la Giunta comunale di Lugo disponeva la risoluzione del contratto d’appalto delle operazioni funebri da effettuarsi nei cimiteri di Lugo e forese per il triennio 2003/2005, già stipulato con la ditta *** di Lugo nel gennaio 2003 a seguito di una gara per asta pubblica; infatti l’Amministrazione riteneva che l’impresa fosse incorsa nella violazione degli obblighi contrattuali previsti dall’art. 8 del contratto di appalto e dall’art. 12 del foglio delle condizioni (allegato al medesimo).

 

Avverso tale provvedimento la ditta appaltatrice ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato il 22.10.2003), chiedendone, previa sospensione, l’annullamento per i seguenti motivi:

 

1) Eccesso di potere sotto i profili di: travisamento dei fatti, perplessità, difetto d’istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità;

 

2) Violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

 

Inoltre la ricorrente ha chiesto la condanna in via generica dall’Amministrazione al risarcimento dei danni da quantificarsi in un successivo giudizio, oppure, in subordine, da liquidarsi nella misura di €. 75.000,00.- (settantacinquemila/00) ovvero in altra diversa ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ed agli interessi.

 

Si è costituito in giudizio il Comune di Lugo che, preliminarmente eccepita la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo per la controversia all’esame, nel merito ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso.

 

Trattata la causa nelle camere di consiglio del 12 e 13.11.2003 per la misura cautelare, il Collegio ha informato – in quella sede – i difensori presenti che la controversia poteva essere decisa, nel merito, con pronuncia semplificata, ai sensi dell’art. 9 L.n. 205/2000.

 

2. – Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il collegio ritiene risolutivo l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dal Comune di Lugo.

 

L’eccezione va accolta.

 

Invero, secondo quanto affermato con consolidato indirizzo sia dalla Corte regolatrice che dal Consiglio di Stato, rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie attinenti alle fasi della procedura di appalto delle opere pubbliche antecedenti alla stipula del contratto e da questo presupposte, in quanto in tali circostanze l’Amministrazione agisce in veste d’autorità e, quindi, in capo ai soggetti privati interessati sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, mentre, una volta stipulato il contratto, entrambe le parti contraenti si trovano in posizione paritetica e, conseguentemente, nell’ipotesi di inadempimento di una delle parti stesse le controversie sulla risoluzione del contratto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione involgente diritti soggettivi (vedi ex multis Cass. SS.UU. civ. 29.4.2003 n. 6628 e CdS, IV, 25.9.2002 n. 4895 nonché V 5.9.2002 n. 4458).

 

Pertanto nel caso all’esame, poiché la controversia concerne alcune inadempienze di obblighi contrattuali che l’Amministrazione contesta alla ditta appaltatrice del servizio – ricorrente, il provvedimento di risoluzione del contratto andava impugnato innanzi al giudice ordinario trattandosi di questione attinente all’esecuzione del contratto.

 

Né potrebbe condurre a diverse conclusioni la circostanza che l’art. 4 della L.n. 205/2000 prevede l’applicazione delle disposizioni acceleratorie ai provvedimenti relativi alle procedure “di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche”, atteso che l’art. 7 successivo devolve espressamente alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori pubblici con il criterio dell’evidenza pubblica, ma non quelle aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori medesimi.

 

2.1 – Per le esposte considerazioni, quindi, il collegio, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere la controversia con pronuncia semplificata ai sensi dell’art. 9 L.n. 205/2000, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Si ritiene che sussistono, comunque, giusti motivi per compensare gli oneri di lite tra le parti costituite in considerazione della diversa indicazione fornita alla ricorrente (nella nota di trasmissione della delibera impugnata) in ordine ai mezzi di tutela a disposizione.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 9 L.n. 205/2000, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Oneri di lite compensati tra le parti.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 13.11.2003.

 

      Presidente f.to Luigi Papiano

      Cons. rel. est. F.to Lydia Ada Orsola Spiezia

 

Depositata in Segreteria in data 25.2.2004

 

Bologna li 25.2.2004

 

      Il Segretario

 

      f.to Livia Monari