Tribunale di Milano – XIII sez. civ. – sentenza del 21- 06 – 2019
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Per rispettare il termine di decadenza di trenta giorni, non è tanto necessario tenere conto della data di deposito dell’istanza di mediazione, comunque evidentemente rilevante, quanto della data in cui l’Organismo comunica la circostanza all’amministratore.
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In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
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