Corte di Cassazione – sez. lavoro – sentenza n. 14790 del 10-08-2020
1.Il principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato – costante nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) – persiste anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999. 2. Il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8 e 16 della legge n. 68 del 1999 va letto come archetipo regolamentativo ordinario dell’an del futuro reclutamento del disabile, mentre la disposizione ex art. 16 L. 1999 n 68, secondo comma, come chance modale/assunzionale straordinaria ( oltre i limiti dei posti messi a concorso) per l’amministrazione pubblica. 3. Il divieto di discriminazione diretta e “indiretta”, come principio euro unitario e nazionale , impone al legislatore e alle amministrazioni la previsione/clausola di assunzione, in via prioritaria, dei soggetti disabili iscritti negli elenchi di disoccupazione ex art. 8 Legge 1999 n. 68.
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