Corte di Cassazione 20/3/2008 n. 7485; Pres. Varrone M., Est. Frasca R.

Redazione 20/03/08
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Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 15 novembre 1997 G.P., G.M.T. e G.G., adducendo di essere proprietarie per quote uguali la prima e il terzo dei magazzini di cui al civico n. (omissis) e proprietaria esclusiva la seconda del magazzino, sito al civico n. (omissis), già oggetto di usufrutto del loro genitore G.N., assumevano: che costui, fin dal 1971, li aveva concessi in locazione al figlio primogenito G. A. i tre magazzini, fra loro comunicanti, per lo svolgimento di un’attività di commercio di calzature e che, con contratto del 30 giugno 1986, alla ditta individuale di G.A. era subentrata la s.n.c. Calzatura ******* di *************** & C.; che un ulteriore contratto era stato stipulato il 22 giugno 1991 per un canone mensile di L. 1.500.000, là dove il canone di mercato si aggirava intorno a L. 3.000.000 mensili "a porta"; che, quindi, G.N. aveva inteso arricchire il figlio A. delle differenze risultanti fra il canone di mercato e quello pattuito, in tal modo ponendo in essere una donazione indiretta; che essi ricorrenti, a seguito del decesso di G.N. e del consolidamento a loro favore della piena proprietà, avevano inutilmente sollecitato la Calzature Gentile s.n.c. dei f.lli Gentile Nicola, ********, ***** e ******** (figli di A.), nuova ragione sociale della conduttrice, ad un aumento del canone.

Sulla base di tali premesse, assumendo che ai sensi dell’art. 999 cod. civ., e sulla base del precedente di cui alla sentenza n. 2300 del 1966 di questa Corte il contratto di locazione stipulato dall’usufruttuario ed opponibile come nella specie al proprietario, era assoggettabile a risoluzione, in quanto stipulato ad un canone esiguo rispetto a quello di mercato e, quindi, in violazione dei doveri di diligenza nel godimento propri dell’usufruttuario, chiedevano dichiararsi risolta la locazione, con condanna della detta s.n.c. al rilascio delle unità immobiliari.

Nella resistenza della società conduttrice – che, eccependo fra l’altro l’applicabilità della disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27 e segg., sosteneva essersi rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2004 (cosa che chiedeva di accertare in via riconvenzionale), contestava che l’art. 999 c.c., legittimasse l’esercitata azione di risoluzione e deduceva che il canone locativo, di volta in volta aumentato in occasione dei rinnovi intervenuti, era stato aumentato a L. 1.500.000 mensili in un momento in cui essa deducente avrebbe potuto pagare fino al 30 giugno 1992 il canone corrente di L. 1.000.000, onde doveva escludersi ogni intento fraudolento nell’ultima rinnovazione del contratto – il Tribunale di Cosenza, subentrato al Pretore B. ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, dichiarava cessata la materia del contendere tra l’attore G.G. e la convenuta, e, in relazione al rapporto processuale fra le altre due ricorrenti e la convenuta, accoglieva la domanda e dichiarava risolto il contratto locativo, ordinando il rilascio delle unità immobiliari, con fissazione della data ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56, al 28 febbraio 2003.

Contro la sentenza la conduttrice proponeva appello alla Corte d’Appello di Catanzaro, con ricorso del 28 dicembre 2002, e quella Corte, con sentenza del 18 marzo 2003, nella resistenza di P. e G.M.T., rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese del grado.

1.1. La sentenza si fonda, per quanto ancora in questa sede interessa, sulle seguenti ragioni: correttamente il primo giudice aveva ritenuto irrilevante per la decisione l’incidenza sul rapporto della disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, giacchè l’azione di risoluzione del contratto trovava fondamento nei principi in tema di usufrutto; "in tale contesto" era "comunque indiscutibile che le rinnovazioni dei contratti trova va no ragione nella diversa parte contrattuale in qualità di conduttrice, a nulla rilevando la diversa misura del canone concordato nei precedenti contratti e l’asserita possibilità di prosecuzione del contratto con semplici adeguamenti del canone"; ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di risoluzione doveva esaminarsi l’ultimo contratto stipulato dall’usufruttuario il 22 giugno 1991, con decorrenza dal 1 luglio 1992, che era stato stipulato nella vigenza di detta legge, ma in regime di libera negoziazione "essendo cessato, alla data della stipula, il regime vincolistico"; condivisibilmente il primo giudice aveva ritenuto applicabili i principi sanciti dalla sentenza di questa Corte n. 2300 del 1966 ed altrettanto correttamente, all’esito dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio e dei chiarimenti e delle integrazioni richieste aveva, con ampia motivazione, considerato esiguo il canone concordato in L. 1.500.000 nel contratto del 22 giugno 1991, tenuto conto che i canoni di mercato di zona oscillavano fra stime del c.t.u. comprese fra L. 5.786.053 e L. 4.667.000, desumendo, pertanto, la sussistenza delle ragioni del proprietario;

non era, in fine, fondato il motivo d’appello con cui si era chiesta la rinnovazione della consulenza.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Calzature Gentile s.n.c., dei f.lli Gentile Nicola, ********, ***** e ******** svolgendo tre motivi.

Il ricorso – come emerge dalla relata di notifica e dalla relativa istanza in calce ad esso – è stato notificato a G.P. e **** presso i procuratori costituiti in appello asseritamene domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.

Le intimate non hanno resistito.

3. La trattazione del ricorso veniva fissata all’udienza del 3 maggio 2007, nella quale la Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte d’appello di Catanzaro, onde valutare la ritualità della notificazione del ricorso ai sensi del citato art. 82.

Acquisito detto fascicolo (da cui si evince che effettivamente ricorrevano le condizioni di applicazione del citato art. 82, per essersi verificata domiciliazione in cancelleria) veniva fissata la nuova udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 999 c.c.", in sostanza criticandosi la sentenza n. 2300 del 1966 di questa Corte ed in particolare il suo presupposto, cioè che l’art. 999 cod. civ., sia posto a tutela del nudo proprietario frodato. Viceversa, la norma avrebbe la finalità di tutelare l’affidamento incolpevole del terzo nella durata della locazione. Ove poi si volesse leggerla anche nel senso che essa si preoccupi di evitare frodi, l’unico soggetto necessario della frode che la norma con la sua previsione vorrebbe evitare sarebbe l’usufruttuario, in quanto la frode – come potrebbe desumersi anche dalla disciplina prevista dall’art. 1606 cod. civ. – potrebbe concretarsi in concorso fra lui ed il locatario ma anche in concorso fra lui ed il nudo proprietario (e, quindi, in danno del locatario).

Con il secondo motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", censurandosi la motivazione dell’impugnata sentenza sotto il profilo che essa si sarebbe limitata a dedurre la frode in danno dei nudi proprietari dando rilievo soltanto alla c.d. esiguità del canone e trascurando che nella specie il rapporto locativo risaliva al 1971, non acquisendo elementi di prova sugli eventuali miglioramenti ed addizioni apportati dalla locataria, tralasciando di domandarsi se il rapporto aveva natura locativa o di affitto di azienda ed in sostanza omettendo di appurare le circostanze rivelatrici della frode.

Il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.", nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", sotto il profilo che inesattamente si sarebbe ritenuto che il diritto all’esercizio dell’azione c.d. di frode sorgerebbe con l’estinzione dell’usufrutto, mentre invece il termine prescrizionale dovrebbe decorrere dal presunto fatto lesivo dell’interesse del nudo proprietario protetto dalla norma, cioè quello alla consecuzione dei frutti civili quale equo corrispettivo del godimento del bene. Si tratterebbe di interesse tutelabile attraverso il potere di controllo sull’attività dell’usufruttuario proprio del nudo proprietario e, conseguentemente, il momento lesivo di detto interesse avrebbe dovuto accertarsi con la verifica del momento in cui il canone, a partire dall’originaria pattuizione del 1971, sarebbe divenuto esiguo. Tale accertamento sarebbe stato completamente omesso "benchè più volte richiesto".

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’azione che ha dato luogo al giudizio ora pervenuto avanti a questa Corte è stata iniziata adducendo a suo fondamento un lontano precedente, quello di cui alla sentenza n. 2300 del 1966, la quale ebbe così a statuire: "E’ ammissibile l’azione di impugnativa della locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode in danno, del nudo proprietario, in base ai principi generali dell’usufrutto e alla disciplina positiva delle locazioni stipulate dall’usufruttuario.

Invero, poichè questa norma consente nei casi previsti, che derogano al principio resoluto jure dantis resolutum jus accipientis, la opponibilità della locazione stipulata dall’usufruttuario al proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto, consente cioè che il proprietario sopporti la continuazione di quella locazione con quei patti, ciò non può ridondare ad eccessivo danno dello stesso proprietario e non si può ammettere, che attraverso la norma dì legge, vengano a frodarsi le ragioni dello stesso proprietario. Già lo stesso art. 999 cod. civ., per prevenire possibili frodi, richiede che la locazione stipulata dall’usufruttuario, per essere opponibile al proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto, risulti da atto scritto con data certa ma ciò non è sufficiente, giacchè la frode può consumarsi anche attraverso l’imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore dell’usufruttuario, destinati a cessare con l’Estinzione dell’usufrutto o, comunque, attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario. Dai principi generali sull’usufrutto si deduce inoltre che essi tendono a impedire che il comportamento dell’usufruttuario rechi nocumento alle ragioni del proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto, specie nei casi eccezionali in cui quel comportamento e destinato a ripercuotersi ed a condizionare, sia pure per un certo periodo, la piena disponibilità della cosa nel proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto. Dalle ragioni che giustificano l’ammissibilità di questa azione di impugnativa discende poi che essa e nettamente distinta dalla comune azione revocatoria o pauliana. Manca, invero, il presupposto fondamentale della pauliana e cioè la sottrazione del bene all’azione esecutiva,posta in essere fraudolentemente dal debitore e, quindi, mancano tutte le condizioni e i requisiti che a quel presupposto fondamentale si ricollegano e mancano agli effetti propri della pauliana, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale di quel determinato credito. Invece i presupposti, le condizioni, gli effetti dell’azione di impugnativa delle locazioni stipulate dall’usufruttuario si ricollegano all’usufrutto e alle locazioni dell’usufruttuario, destinate a continuare dopo la cessazione dell’usufrutto. Di conseguenza attore e soltanto il proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto l’azione si fonda sulla frode nel senso di pregiudizio alle ragioni del proprietario;

non è necessario un consilium fraudis nel senso voluto dall’art. 2901 cod. civ., bastando che il conduttore, nello stipulare con l’usufruttuario, voglia delle clausole che obiettivamente saranno particolarmente onerose per il proprietario dopo la cessazione dell’usufruttònon e necessaria, infine, la presenza in causa dell’usufruttuario o dei suoi eredi, dacchè per la norma dell’art. 999 c.c., dopo la cessazione dell’usufrutto, la locazione continua esclusivamente, con i suoi patti, fra proprietario e conduttore e poichè l’azione in questione porta alla risoluzione della locazione e non ad una mera inefficacia, la decisione deve intervenire nei confronti delle parti attuali del rapporto".

A tale precedente hanno dato rilievo entrambi i giudici delle fasi di merito e segnatamente la sentenza impugnata, reputando, quindi, innanzitutto configurabile in astratto a livello normativo l’azione esercitata dagli attori e, quindi, procedendo alla verificazione dei suoi presupposti nella concretezza della vicenda giudicata.

2.1. Dopo il ricordato precedente nella giurisprudenza di questa Corte, dì cui il primo motivo sollecita una revisione, non v’e stata occasione di un suo riesame se non successivamente alla proposizione del ricorso.

Il riesame è stato, infatti, ex professo compiuto, sia pure in vicenda in cui veniva in rilievo un contratto personale di godimento di natura agraria, da una recente decisione di questa stessa Sezione, la n. 11561 del 2003, che ha disatteso il precedente del 1966 con ampi argomenti, pervenendo all’enunciazione del seguente principio di diritto: "on esiste nell’ordinamento positivo un’azione di impugnativa della locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l’unico strumento previsto a tutela di quest’ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall’art. 999 cod. civ., che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l’opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell’usufrutto. Nè la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato art. 999 c.c., di un’azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall’usufruttuario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei vari interessi in gioco" (Cass. n. 11561 del 2003) .

Il precedente appena citato risulta basato sulla motivazione che qui di seguito si riporta:

"4.1. Si precisa nella Relazione al codice civile (n. 478) che "com’è noto, la disciplina del codice 1865 sulle locazioni concluse dall’usufruttuario (art. 494) aveva dato luogo a molte critiche e anche a dubbi d’interpretazione…".

Pertanto, nell’attuale art. 999 c.c., prosegue la ricordata Relazione, "nel regolare questo punto importante" sono stati seguiti "i seguenti criteri: unificazione della disciplina delle locazioni ultraquinquennali e di quelle più brevi; eliminazione dell’ipotesi della rinnovazione anticipata; predisposizione di un rimedio contro le locazioni fatte in frode". Accertato che, per espressa scelta normativa, l’attuale art. 999 c.c., costituisce un rimedio contro le locazioni fatte dall’usufruttuario in frode delle ragioni del nudo proprietario, è di palmare evidenza, già in una prima approssimazione, la insostenibilità dell’assunto invocato in via principale dalla ricorrente e fatto proprio dalla risalente pronunzia di questa Corte 31 agosto 1966, n. 2300. Se, infatti, a tutela delle ragioni del nudo proprietario – pregiudicate da atti di frode dell’usufruttuario – già esiste, nel sistema positivo, una norma espressa (cioè l’art. 999 c.c.) è palese che è contrario a quelle che sono le regole generali di tema di interpretazione delle norme giuridiche ritenere che in realtà, ancorchè inespressa e, quindi, per implicito, esiste anche altra tutela, concorrente.

4.2. Premesso quanto sopra si osserva che l’assunto che qui si critica (e secondo cui, in particolare, esisterebbe, nell’ordinamento per la tutela che si deve al nudo proprietario contro gli atti posti in essere dall’usufruttuario, una azione di impugnativa delle locazioni stipulate dall’usufruttuario medesimo ove questa siano di pregiudizio del nudo proprietario diversa e concorrente con l’azione specifica di cui all’art. 999 c.c.) è privo di qualsiasi riscontro nel vigente sistema positivo. In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e da cui totalmente, e senza alcuna motivazione, prescinde parte ricorrente, in particolare, deve ribadirsi che non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l’azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l’azione revocatoria (in termini, Cass. 24 ottobre 1983, n. 6239).

Nell’ordinamento vigente, in altri termini, non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.).

Qualora, pertanto, debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l’apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l’inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane) (Cass. 16 giugno 1981, n. 3905). ******** quanto sopra è palese che esattamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda, principale, spiegata dalla T., diretta a sentire dichiarare nullo il contratto di affitto per cui è controversia (stipulata dalla usufruttuaria del fondo) per essere in frode delle ragioni del nudo proprietario.

4.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione della lite, appare quanto esposto in parte motiva di Cass. 31 agosto 1966, n. 2300, sopra ricordata, sulla sostanziale insufficienza, al fine dì tutelare le ragioni del nudo proprietario, dello strumento di cui all’art. 999 c.c., atteso che "la frode può consumarsi anche attraverso la imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione dell’usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario" e che, quindi, "ad evitare ciò soccorre l’azione di impugnazione per frode".

Pacifica, e non controversa, la inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all’art. 2901 c.c. (che tutela il "creditore", in caso di atti pregiudizievoli posti in essere dal proprio "debitore") nonchè di quella di cui all’art. 1344 c.c. (che reputa illecita la causa dei contratti allorchè gli stessi costituiscono il mezzo per eludere la applicazione di una norma imperativa, c.d. contratti in frode alla legge), si osserva che le norme sull’usufrutto contengono diverse disposizioni a tutela delle ragioni del nudo proprietario, compromesse, da una condotta (per lui pregiudizievole) posta in essere dall’usufruttuario. Da un lato, infatti, l’art. 1015 c.c., prevede (e sanziona) eventuali "abusi dell’usufruttuario" alle ragioni del nudo proprietario, dall’altro, l’art. 999 c.c., dispone – sempre a tutela del nudo proprietario e sempre per paralizzare eventuali atti di frode posti in essere dall’usufruttuario – il particolare regime delle "locazioni concluse dall’usufruttuario" con riguardo all’epoca successiva la cessazione del diritto dì godimento. ******** quanto precede, è evidente che una volta denunziato un atto posto in essere dall’usufruttuario e idoneo a pregiudicare i diritti del nudo proprietario il giudice deve limitarsi a verificare se lo stesso rientra, o meno, nella sfera di applicazione delle ricordate disposizioni (artt. 999 o 1015 c.c.), accogliendo la pretesa ove tale verifica dia esito positivo o rigettando, in difetto, la domanda attrice, salvo – eventualmente – sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa vigente sotto il profilo che la stessa non tutela adeguatamente le aspettative del nudo proprietario, a fronte di "altri" atti, per lui pregiudizievoli, posti in essere dall’usufruttuario e non suscettibili di essere paralizzati facendo applicazione delle norme sopra indicate (o delle altre azioni concesse, in linea generale dall’ordinamento, agli artt. 428, 1414, 1418 c.c., art. 1425 c.c. e segg.). Diversamente argomentando e procedendo secondo quanto ipotizzato da Cass. 31 agosto 1966, n. 2300 e ora suggerito dall’attuale ricorrente, l’interprete – a giudizio di questa Corte – viene meno ai propri doveri, quali delineati dall’art. 1 preleggi, comma 1 (secondo cui, in particolare, nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore) e si sostituisce, inammissibilmente, al legislatore, creando "istituti" di cui non è traccia nelle norme positive (nella specie una azione di nullità del contratto per frode al nudo proprietario incompatibile con le azioni espressamente previste al riguardo dalla normativa vigente in tema di usufrutto).

4.4. Nè, da ultimo, è prospettabile, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell’art. 999 c.c., nella parte in cui, non prevede alcuna tutela in favore del nudo proprietario in presenza di contratti opponibili al proprietario dopo la cessazione dell’usufrutto, per risultare da atto scritto con data certa e in cui la frode si consumi "attraverso la imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore del solo usufruttuario, destinati a cessare dopo la cessazione dell’usufrutto o comunque attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario". E’ di palmare evidenza, infatti, che il legislatore, con la disposizione di cui all’art. 999 c.c., comma 1, prevedendo che – in ogni caso – i contratti posti in essere dall’usufruttuario non possono avere una durata superiore al quinquennio successivo alla cessazione dell’usufrutto, lungi dal pregiudicare i diritti del proprietario e a privare questi delle garanzie di cui all’art. 42 Cost., ha inteso – secondo una valutazione assolutamente discrezionale e non sindacabile sotto il profilo costituzionale – contemperare i vari interessi contrapposti nella fattispecie (e, cioè, sia quello dell’usufruttuario (il quale, occorre ribadire, non solo ha diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica, ma anche quello di "trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti" dalla legge), sia quello del nudo proprietario (che può, comunque, entro un termine ragionevole, avere la piena disponibilità della cosa), sia, infine, del terzo (che ha fatto affidamento sui poteri spettanti ex lege all’usufruttuario al momento della conclusione del contratto).

2.2. Il Collegio condivide pienamente le ampie motivazioni riportate, alle quali nulla v’è da aggiungere.

Ne discende la fondatezza del primo motivo, in quanto l’azione basata sulla particolare interpretazione dell’art. 999 c.c., prospettata dalla sentenza del 1966 deve ritenersi priva di fondamento normativo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri due.

Se l’oggetto del giudizio fosse limitato alla domanda degli attori qui resistenti vi sarebbero le ragioni per la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello impugnata, in quanto l’azione esercitata con detta domanda non poteva essere proposta per difetto di base normativa astratta, cioè per non essere prevista dall’ordinamento.

Tuttavia, la parte conduttrice convenuta e qui ricorrente ebbe a proporre anche un’azione riconvenzionale, che aveva come presupposto l’infondatezza dell’azione principale ed aveva ad oggetto, sull’assunto che la locazione non fosse revocabile per l’ipotizzata frode e che, quindi, la domanda principale dovesse essere rigettata, la richiesta di declaratoria della applicabilità della disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27 e segg., e della sua intervenuta rinnovazione fino al 30 giugno 2004. E’ evidente che questa domanda, in quanto postulante una richiesta di tutela incompatibile con quella oggetto della domanda principale e, pertanto, avente come presupposto la sua reiezione, è stata implicitamente rigettata dai giudici di merito per effetto dell’accoglimento della domanda principale. Tale rigetto implicito non doveva essere oggetto da parte della parte ricorrente di motivo di ricorso per Cassazione, perchè destinato ad essere automaticamente caducato quale effetto della cassazione della sentenza d’appello, in accoglimento del primo motivo, sul punto in cui ha confermato l’accoglimento della domanda principale. Ciò, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1.

Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, il seguente:

"quando è proposta una domanda principale ed una domanda riconvenzionale che abbia come presupposto il suo rigetto, l’accoglimento della domanda principale implica l’implicito rigetto della riconvenzionale e, ove venga impugnata la sentenza quanto al detto accoglimento, il rigetto della riconvenzionale non deve essere assoggettato ad impugnazione, in quanto, per effetto del nesso di dipendenza dall’accoglimento della domanda principale, la riforma o la cassazione della sentenza quanto a quest’ultimo estendono i loro effetti, a norma dell’art. 336 c.p.c., comma 1, al rigetto implicito della riconvenzionale".

Dovendosi, dunque, ritenere caducata anche la statuizione di rigetto implicito della riconvenzionale è necessario cassare la sentenza con rinvio, perchè il giudice di rinvio, ritenuta non proponibile la domanda principale, in applicazione del principio di diritto di cui sopra, in forza del quale la sentenza d’appello è cassata, esamini la domanda riconvenzionale e si pronunci sul merito di essa, essendo venuto meno l’ostacolo alla sua fondatezza rappresentato dal rigetto della domanda principale.

Il Giudice di rinvio deciderà, tramite altra sezione che in ogni caso avrà diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro; in ogni caso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Redazione