Dimezzamento cauzione provvisoria la qualità dei processi operativi nel loro complesso
N. 511/12 Reg.Sent.
N. 1002 ********
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ***
c o n t r o***
e nei confronti ***
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, (sez. III) n. 1153 del 23 giugno 2011;
Visto l’appello notificato in data 21 luglio 2011 e depositato in data 28 luglio 2011;
Vista la memoria di costituzione dell’Impresa appellata;
Viste le ulteriori memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 il Consigliere *****************;
Uditi, l’***************, su delega dell’avv. **********, per l’impresa appellante e l’avv. *********, su delega dell’**************, per l’impresa appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il comune di Niscemi, dovendo aggiudicare col criterio del massimo ribasso l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo collettore, ha escluso per anomalia l’offerta di massimo ribasso formulata dalla CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l. ed ha aggiudicato i lavori alla impresa RICORRENTE Costruzioni s.r.l. che aveva formulato la migliore offerta non anomala.
La CONTROINTERESSATA ha impugnato avanti al T.A.R. Palermo gli atti di gara sostenendo che il comune non poteva procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale.
La RICORRENTE ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per irregolarità delle dichiarazioni sui requisiti morali di un socio e per aver presentato una cauzione provvisoria dimezzata pur non essendo in possesso di una pertinente attestazione di qualità aziendale.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso incidentale e ha accolto il ricorso principale, annullando l’aggiudicazione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto la riforma previa sospensione dell’esecutività, riproponendo le doglianze incidentali già disattese dal Tribunale.
Si è costituita in resistenza l’Impresa ricorrente originaria.
Il comune di Niscemi non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza n. 794 del 2011 questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare.
Le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza dell’8 marzo 2012 l’appello è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Con il primo motivo l’appellante torna a dedurre che la ricorrente originaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara avendo omesso di dichiarare l’esistenza di un socio, titolare di rilevanti quote del capitale sociale anche se non munito di poteri di rappresentanza sociale.
Peraltro il socio in questione non ha nemmeno depositato le dichiarazioni sui requisiti morali generali richieste dal bando.
Il mezzo non ha fondamento, in quanto le pertinenti e del tutto condivisibili considerazioni svolte sul punto dal T.A.R. non risultano scalfite dalle argomentazioni interpretative profuse dall’appellante.
La clausola del disciplinare di cui si discute (punto 3 lettera e) non si presta all’interpretazione esasperatamente letterale sostenuta dall’appellante, poichè essa conduce a conseguenze del tutto illogiche.
Non si può infatti ragionevolmente ipotizzare che il disciplinare imponesse la dichiarazione ai soci nelle società di capitali non muniti di rappresentanza e non invece agli accomandanti nelle società personali in accomandita (punto 4).
Avuto riguardo alla normativa primaria all’epoca vigente ed applicabile (art. 75 D.P.R. n. 554/1999) alla quale la legge di gara apertamente si conforma, deve perciò ritenersi che il disciplinare imponesse di dichiarare i nominativi dei soci solo se muniti di poteri di rappresentanza.
Ugualmente, e conseguentemente, il punto 4 del disciplinare chiaramente richiedeva la dichiarazione sui requisiti morali ai soli soci muniti di potere di rappresentanza.
Il mezzo in rassegna va quindi disatteso.
Con il secondo motivo l’appellante deduce che la ricorrente originaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo dichiarato il motivo in base al quale aveva versato una cauzione provvisoria dimezzata.
In ogni caso dal punto di vista sostanziale la CONTROINTERESSATA Costruzioni non poteva ridurre la cauzione in quanto la attestazione di qualità da essa posseduta concerne un ambito di lavori estraneo a quello oggetto dell’appalto.
Il mezzo non è fondato.
Per quanto riguarda l’aspetto formale, la normativa primaria all’epoca vigente nella Regione Siciliana e richiamata dal bando non subordinava il dimezzamento della cauzione da parte delle Imprese certificate ad apposita “segnalazione” in sede di offerta, richiesta invece dall’art. 75 comma 7 del codice degli appalti.
D’altra parte nel caso all’esame il disciplinare nulla disponeva di talchè deve concludersi che la appellata ben poteva esercitare la facoltà di riduzione della cauzione allegando all’offerta la certificazione di qualità.
Per quanto riguarda la questione sostanziale, si precisa in fatto che la CONTROINTERESSATA è qualificata per la categoria OG6 (richiesta dal bando) ma anche per la categoria OG3 alla quale sembra riferirsi la certificazione di qualità prodotta in gara dall’impresa.
Ciò premesso, l’appellante richiama un indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania I sez. n. 8841 del 2005) secondo cui ai fini del dimezzamento della cauzione deve esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori in gara e quella cui si riferisce la certificazione.
Secondo questo Collegio, che condivide il diverso avviso espresso dall’Autorità di vigilanza con deliberazione n. 11 del 2003, sono invece idonee a far conseguire il beneficio della riduzione le certificazioni di qualità che si riferiscono agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso.
Come è noto la certificazione ISO fa riferimento a norme standard internazionali, estese ed armonizzate in Italia dall’UNI, le quali definiscono le caratteristiche minime di un sistema di gestione della qualità dei processi aziendali.
La certificazione di qualità non riguarda quindi il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto piuttosto la qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso.
In tal senso del resto l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 34 del 2000 (come oggi l’art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010) prevede che “La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.”.
Ed in effetti sul piano empirico non può non rilevarsi che – in un contesto in cui la certificazione di qualità è presupposto della qualificazione – la CONTROINTERESSATA si è qualificata (oltre che per OG3) anche per OG6 pur possedendo una certificazione di qualità riferita alla OG3 (costruzione di strade).
In difetto di espressa diversa previsione contenuta nel bando la appellata poteva quindi fruire del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria.
Deve in conclusione pertanto confermarsi l’infondatezza del ricorso incidentale.
Si procede quindi all’esame dei mezzi di impugnazione volti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso principale proposto da CONTROINTERESSATA Costruzioni.
Infondato è il mezzo mediante il quale si deduce la tardività del ricorso introduttivo, in quanto lo stesso è stato proposto nel termine di decadenza decorrente – come chiaramente posto in evidenza dal T.A.R. – dalla comunicazione del provvedimento espresso di aggiudicazione definitiva.
Infondato è infine il motivo centrale di merito mediante il quale si deduce che nel caso di specie l’Amministrazione poteva escludere le offerte anomale in via automatica.
Si precisa che, come posto in luce dalla sentenza impugnata con particolare dovizia di riferimenti normativi, la questione controversa è disciplinata dall’art. 122 comma 9 del codice degli appalti cui fa rinvio dinamico l’art. 21 del testo coordinato della legge quadro applicabile in Sicilia (richiamato dal bando).
Ciò premesso, si ricorda che come è noto per gli appalti di lavori sotto soglia e da aggiudicare al massimo ribasso, l’art. 21 comma 1 bis della legge n. 109 del 1994 prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale tranne che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte presentate fosse inferiore a cinque.
L’art. 122 comma 9 del codice, nella versione originaria, ha poi confermato che – sempre negli appalti di lavori sotto soglia da aggiudicare al prezzo più basso – l’esclusione automatica, se discrezional-mente prevista dal bando, poteva essere applicata purchè il numero delle offerte non fosse inferiore a cinque.
Successivamente la Corte di Giustizia CE, con sentenza 15.5.2008, C-147/2006, ha stabilito che in linea generale negli appalti sotto soglia (e salvo il caso degli appalti di modesto importo privi di rilievo transfrontaliero) l’esclusione automatica è in contrasto col diritto comunitario.
Conseguentemente, il D.L.vo n. 152 del 2008, modificando il comma 9 dell’art. 122 del codice, ha stabilito che l’esclusione automatica è possibile, se prevista dal bando e se le offerte non sono inferiori a dieci, per gli appalti di lavori di importo inferiore ad un milione di Euro da aggiudicare col criterio del prezzo più basso.
Nel caso all’esame l’importo a base di gara è senz’altro inferiore al milione di Euro e le offerte presentate sono risultate in numero abbondantemente superiore a dieci.
Il bando di gara pubblicato nel dicembre 2010 però, come la sentenza impugnata ha esaurientemente dimostrato, non prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale: quindi l’offerta anomala della CONTROINTERESSATA Costruzioni non poteva essere automaticamente esclusa ma doveva essere sottoposta a verifica.
Per contrastare tale rilievo l’appellante deduce che l’Amministra-zione, con apposito comunicato diffuso sul sito istituzionale, avrebbe chiarito l’intenzione di applicare alla gara il meccanismo di esclusione automatica.
Il rilievo va però disatteso in quanto – a prescindere da ogni approfondimento in ordine alla ritualità di tale sistema di rettifica del bando – il comunicato in questione non sembra nemmeno interpretabile nel senso sostenuto dall’appellante.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.
Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento di Euro 3000,00 oltre accessori in favore della appellata Impresa per spese e onorari di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo l’8 marzo 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: ***********, Presidente, *****************, estensore, Silvestro ***********, **************, ******************, Componenti.
F.to ***********, Presidente
F.to *****************, Estensore
Depositata in Segreteria
1 giugno 2012
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