Impugnazione per motivi aggiunti e revoca dell’aggiudicazione

Scarica PDF Stampa
L’art.120 del codice del processo amministrativo (nella sua ultima versione, applicabile alla fattispecie) prevede che “… i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”, salvo che non si tratti di impugnazione di provvedimenti di esclusione o di ammissione alla gara.

Allorquando la ditta interessata impugni la sopravvenuta revoca dell’aggiudicazione, atto nuovo che certamente inerisce e dunque “attiene” alla procedura di gara, non appare revocabile in dubbio che ricorressero le condizioni per l’applicazione della norma in questione; e che pertanto il ricorso allo strumento dei motivi aggiunti fosse e sia da ritenere processualmente corretto.

L’art.120 non opera alcuna distinzione (per struttura, funzione o categoria) fra gli atti impugnabili, limitandosi a prescrivere che ove sia riscontrabile qualsiasi relazione di connessione (dunque un qualsiasi rapporto di inerenza) fra l’atto sopravvenuto e quelli in qualche modo ad esso presupposti (o anche solamente precedenti), quello sopraggiunto va impugnato mediante lo strumento processuale del “ricorso per motivi aggiunti”.

Una volta “preferita” l’interpretazione restrittiva della norma in questione – ritenuto, dunque, inammissibile il ricorso ai motivi aggiunti per l’impugnazione dell’atto di ritiro sopravvenuto – il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la separazione dei giudizi, anziché precludere alla società ricorrente ogni forma di tutela.

Secondo principio giurisprudenziale costituente ormai jus receptum, se una determinata domanda giudiziale viene erroneamente veicolata mediante un ricorso volto ad introdurre un “rito processuale” inadeguato (o un’azione processuale tipica, destinata ad uno scopo diverso), ma contenente tutti i requisiti (e dunque valida) per l’avvio del rito appositamente previsto per il tipo di domanda che si intende introdurre, essa non va dichiarata inammissibile. Viceversa, in tal caso: a) l’atto introduttivo va, per così dire, “conservato” (id est: preservato da qualsiasi pronunzia giudiziaria “tranciante”, che lo dichiari del tutto inefficace ed inutilizzabile); b) la domanda da esso veicolata va “convertita” d’ufficio – ad opera del Giudice (mediante la riunione o la separazione dei giudizi, secondo i casi) – in domanda idoneamente ed adeguatamente diretta ad avviare la “giusta azione processuale”, ovvero il rito adeguato allo scopo (Cons. St., IV, 4.6.2013 n.3071; Id., 28.10.2013).

Va rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione: se la sentenza d’appello che accerti l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e/o di irricevibilità del ricorso, comporti l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a..

In particolate se: a) l’annullamento della sentenza di inammissibilità e/o di improcedibilità, disvelando che l’omessa trattazione del merito della causa in primo grado ha determinato una ingiusta compressione e dunque lesione del ‘diritto di difesa’ del ricorrente – lesione che verrebbe ulteriormente perpetrata, per la sottrazione alla sua disponibilità di un grado di giudizio, ove la causa fosse trattata (nel merito) direttamente dal Giudice d’appello – non determini la necessità di rinviare la causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al Giudice di primo grado; b) se la pronunzia con cui il Giudice di primo grado abbia dichiarato l’inammissibilità o l’improcedibilità di una domanda giudiziale (rinunciando, dunque, all’esercizio ulteriore del potere giurisdizionale per stabilirne la fondatezza nel merito), possa essere assimilata – ai fini dell’applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a. e per gli effetti devolutivi ivi previsti – ad una ipotesi di “declinazione” (pur se latu sensu intesa) della giurisdizione; c) se la statuizione con cui il Giudice d’appello “riformi” la sentenza di inammissibilità o di improcedibilità emessa dal Giudice di primo grado debba essere ritenuta – al di là del nomen juris utilizzato nel dispositivo – una vera e propria “sentenza di annullamento”; e se una “sentenza di annullamento” (di una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità) possa essere assimilata ad una sentenza “dichiarativa di nullità” in esito alla quale occorre rinviare la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., perché decida nel merito le questioni precedentemente non trattate.

Volume consigliato

Il processo amministrativo telematico (PAT)

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, le cui regole tecnico-operative sono dettate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. La presente opera, con formulario e schede pratiche, è un supporto concreto all’attività di operatori, avvocati e pubbliche amministrazioni, una guida operativa per tutte le fasi telematiche del processo amministrativo, con particolare attenzione alle notifiche e ai depositi.Il testo è aggiornato alle recenti novelle:- i nuovi moduli di deposito ad uso degli avvocati, rilasciati il 29 dicembre 2016;- la L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, di riforma del processo amministrativo telematico;- il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, c.d. nuovo codice dell’amministrazione digitale (CAD).Il testo, dopo una descrizione dell’evoluzione normativa del PAT, affronta i seguenti argomenti:- principi e strumenti della digitalizzazione del processo amministrativo;- il c.d. back office del processo amministrativo telematico, ovvero la piattaforma del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA);- il fascicolo telematico (i contenuti, l’accesso e la trasmissione del fascicolo, i registri informatici);- la redazione informatica degli atti processuali e la procura alle liti;- le notificazioni e le comunicazioni telematiche;- i depositi telematici, con le modalità di compilazione e invio dei moduli digitali;- i nuovi adempimenti richiesti a organi giudiziari, cancellerie, giudici e loro ausiliari;- le funzioni istituzionali degli organi della Giustizia Amministrativa.La seconda parte dell’opera contiene schede con le soluzioni ai principali problemi tecnici (ad es., come installare il certificato di firma nel software di gestione dei moduli di deposito), un utile formulario, presente anche in formato editabile e stampabile sul Cd-Rom allegato, e una ragionata appendice normativa con le disposizioni di riferimento.

Carmelo Giurdanella – Elio Guarnaccia | 2017 Maggioli Editore

24.00 €  22.80 €

Sentenza collegata

57981-1.pdf 289kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento