DECRETO 17 marzo 2016, n. 58
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 agosto 2012, n. 137; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e delConsiglio nazionale forense; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espressodalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4giugno 2015, nonche' il parere finale espresso nell'adunanza del 22ottobre 2015; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, anorma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predettoarticolo; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' di praticantatosvolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche aseguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocinipresso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziatidopo l'entrata in vigore dello stesso.
Art. 2 Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario 1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario ilpraticante deve, al momento della presentazione della domanda: a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previstodall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cuiall'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12; c) aver gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Il tirocinio di cui al presente decreto puo' essere svoltopresso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,compresi nel circondario del tribunale ove e' costituito il consigliodell'ordine al quale e' iscritto il praticante avvocato.
Art. 3 Progetto formativo 1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaboranod'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progettoformativo al quale si deve conformare l'attivita' di formazione delpraticante avvocato. 2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglionazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guidaper l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. Ladisposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altriorgani di autogoverno delle magistrature.
Art. 4 Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine 1. L'attivita' di praticantato puo' essere svolta presso la Cortedi cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, leCorti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, itribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, itribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso itribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Cortedei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezionigiurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionalidella Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche' il Consigliodi Stato e i tribunali amministrativi regionali. 2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, e'indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteriadell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronicacertificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici. Nella domanda puo' essere espressa unapreferenza in ordine ad una o piu' materie ai fini dello svolgimentodell'attivita' di praticantato. 3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre2000, n. 445: a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; b) il punteggio di laurea; c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale,diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale,diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro ediritto amministrativo; d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante hagia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7,della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studiolegale di cui l'avvocato fa parte; e) ogni altro requisito di professionalita' ritenuto rilevante. 4. Quando la domanda di cui al presente articolo e' accolta, ilcapo dell'ufficio comunica al consiglio dell'ordine degli avvocatipresso il quale il praticante avvocato e' iscritto la data in cui iltirocinio deve avere inizio.
Art. 5 Durata dell'attivita' di praticantato 1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari puo'essere svolta per non piu' di dodici mesi. 2. Il praticante avvocato puo' proseguire l'attivita' dipraticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'hainiziata, purche' presso ciascun ufficio essa abbia una durata dialmeno sei mesi. Si applica l'articolo 4. Quando l'ufficio presso ilquale l'attivita' di praticantato e' proseguita ha sede in uncircondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocatodeve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo ditirocinio presso uno o piu' degli uffici di cui all'articolo 73,comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia inpossesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine deidodici mesi puo' presentare domanda a norma del comma 3 del predettoarticolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.
Art. 6 Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato 1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hannoespresso la loro disponibilita'. 2. Ogni magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di duepraticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche ilaureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Al fine di agevolare l'attivita' formativa, nel corso degliultimi sei mesi dell'attivita' di praticantato il magistrato puo'chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di unulteriore praticante avvocato.
Art. 7 Criteri per la selezione dei praticanti avvocati 1. Quando non e' possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficiogiudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda,si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicatiall'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e allaminore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primoperiodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento inmaterie giuridiche successivi alla laurea.
Art. 8 Attivita' del praticante avvocato 1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistratoaffidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenzaallo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale edottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che ilmagistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario curache il praticante avvocato possa apprendere anche le modalita' disvolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale dicancelleria, al fine di garantire la completezza del percorsoformativo. 2. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' dilavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orariidonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenzadi specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quantoprevisto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n.247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto,il praticante avvocato puo' continuare a frequentare lo studioprofessionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura delloStato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligodi frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 dellalegge 31 dicembre 2012, n. 247. 3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non da'diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcunrapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighiprevidenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondarialeo il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizzeassicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticantiavvocati. 4. Per espletare le attivita' di cui al comma 1, il praticanteavvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalita'stabilite dal magistrato affidatario. 5. Il praticante avvocato non puo' avere accesso ai fascicolirelativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto diinteressi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggettoche negli ultimi tre anni e' stato assistito da un avvocato checompone lo studio legale che il praticante avvocato continua afrequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante losvolgimento del tirocinio il praticante avvocato non puo'rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successividella causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi almagistrato affidatario ne' assumere dalle medesime parti un qualsiasiincarico professionale. 6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nellecondizioni di accedere ai propri sistemi informatici. 7. L'attivita' del praticante avvocato si svolge nel rispetto degliobblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alleinformazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica,con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragionedella sua attivita'. 8. L'attivita' di praticantato non puo' essere svolta pressol'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocatoesercita attivita' professionale. 9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degliuffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non puo'avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimentodell'attivita' di praticantato presso la relativa procura. 10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata anorma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,il praticante e' ammesso a frequentarli. 11. Il tirocinio puo' essere interrotto in ogni momento dal capodell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, persopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapportofiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenzae l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzionegiudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordinegiudiziario. 12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistratoaffidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenentel'analitica indicazione delle attivita' svolte, con particolareriguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che haesaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minutedei provvedimenti che ha predisposto, alle attivita' di cancelleriacui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile erilevante. 13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui alcomma 12, attestando la veridicita' dei dati in essa contenuti e laconformita' del tirocinio svolto al progetto formativo di cuiall'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazionee' trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degliavvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato. 14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio,rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, ilcertificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione chel'attivita' di praticantato si e' svolta a norma del presenteregolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui haavuto luogo.
Art. 9 Clausola di invarianza 1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 17 marzo 2016 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne prev. n. 926
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