Decreto n. 48/2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48
Regolamento recante disciplina delle modalita' e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'eserciziodella professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Vigente al: 22-4-2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma 6 e l'articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria,nell'adunanza del 18 giugno 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento. Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazioneall'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge; c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge; d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.
Art. 2 Modalita' di presentazione delle domande 1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professioneforense e sono fissati il termine e le modalita' di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda puo' esserepresentata anche con modalita' telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto e' rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghie delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la commissione distrettualeprovvede a norma del periodo precedente e ne da' pubblicita' in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. 2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. E'consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, manon oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. 3. Sull'ammissibilita' delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che e'depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco e' datacomunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ovepossibile, dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quandonella domanda non e' indicato un indirizzo di posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia mediante postaraccomandata.
Art. 3 Formulazione e consegna dei temi 1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppareun parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarieta', approfondendo ifondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono adelinearne la struttura essenziale. 2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, e' formulato in modo da permettere al candidato di dimostrarela conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonche' la specifica capacita' diversare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacita'argomentativa.
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna provascritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, itemi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attivauna casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazionee' inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trentaminuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della primaprova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'areariservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente dellacommissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'orafissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di postaelettronica certificata e redige un verbale in cui da' atto che la decrittazione e' avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dellospettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata ele credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente dellasottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui e' affidata la polizia degli esami chesi svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente dellacommissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodoprecedente.
Art. 4 Svolgimento delle prove scritte 1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso,dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale attivita'territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e deicollegamenti wi-fi. 2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi inclusol'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui e'effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi. 3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni,carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diversoda quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sonocustoditi a cura del personale preposto alla vigilanza. 4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondatomotivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non e' consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, ilpersonale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuatisecondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando ilcandidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissionedistrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il dirittoall'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti acontrollo, le generalita' dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonche' il presidente o il componente dellacommissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame. 5. Ciascun candidato e' collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, lacommissione distrettuale stabilisce le modalita' per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente ladata fissata per la consegna dei testi di legge.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei oredal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami icandidati che si presentano quando la dettatura e' iniziata. 7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita deltimbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della datadella prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti. 8. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasimodo con estranei. 9. E' escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizionidirette ad assicurare la regolarita' dell'esame. 10. L'esclusione e' disposta dal presidente della commissione odella sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componentidella commissione. 11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i localidegli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura deltema. 12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsipresenti nel locale degli esami almeno due componenti dellacommissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi e'affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personalepreposto. 13. I componenti della commissione ed i segretari non possonoentrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delleprime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vipossono rientrare. 14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni diesame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliandocon numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine delcandidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccolacontenente un cartoncino bianco. 15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sonochiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento dellacommissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fale veci, un componente della commissione o della sottocommissionedistrettuale ed il segretario. 16. Il piego di cui al comma 15 non puo' essere aperto se non pertrarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che lerichiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essererestituite. In tal caso le buste residue, comprese quelledeteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a normadel predetto comma. 17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvisottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nellabusta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunquenon trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove haindicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, econsegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo,dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della bustagrande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la suafirma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resticompreso il relativo lembo di chiusura, nonche', sui marginiincollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.L'apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, dellasottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a farriconoscere l'elaborato rende nulla la prova. 18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine diciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previaraccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno deicomponenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, esuggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. 19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e dellesottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamentesuccessivo all'ultima prova, si procede all'operazione diraggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi.Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodoprecedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente etempestivamente avvertiti, constata l'integrita' dei sigilli e dellefirme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa letre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopoaver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta piu' grande,nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando e'ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con ilavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporviil predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numeratesono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalita'indicate nel comma 18. 20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure ditutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, vieneredatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fale veci e dal segretario. 21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati,mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle provescritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo lacorrezione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgonopresso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 dellalegge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della provascritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente e' effettuatoprevio raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano unnumero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine digarantire un equilibrato rapporto tra la composizione dellecommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.Quando una Corte di appello presenta un numero di domandeparticolarmente elevato, il raggruppamento puo' essere costituitoanche mediante l'inserimento di due o piu' Corti di appello chepresentano un piu' contenuto numero di domande; all'esito delsorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte diappello piu' grande sono ripartiti tra le due o piu' Corti di appelload essa abbinate e quelli elaborati dai candidati di queste ultimesono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio,costituite presso altre Corti di appello. 22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, ilpresidente della commissione distrettuale ne da' comunicazione alpresidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite dipersona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenentigli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso laquale e' istituita la commissione sorteggiata per la correzione aisensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a curadell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dalCapo del dipartimento. 23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e'istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata,le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna alpresidente della commissione distrettuale il quale, attestato ilcorretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazionidi correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogniprovvedimento organizzativo opportuno. 24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorreredalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza deltermine di cui all'articolo 49 della legge.
Art. 5 Correzione delle prove scritte 1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senzaritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri divalutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorirela omogeneita' di valutazione in tutte le sedi di esame. 2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre busteraggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 e' compiutacontestualmente e non si da' apertura della busta piccola contenenteil cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine dicontenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissionedistrettuale puo' disporre che una o piu' sedute per la correzionedegli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficiogiudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quellodella Corte di appello presso la quale la commissione e' costituita;al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti dacorreggere provvede la polizia penitenziaria. 3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e lesottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteridi cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresi' lacoerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da partedel candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono adelineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e lacorretta applicazione delle regole processuali. 4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso incui accerti che l'elaborato e', in tutto o in parte, copiato da altrolavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essereannullato l'esame del candidato che comunque si sia fattoriconoscere. 5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono allacorrezione degli elaborati nel piu' breve tempo possibile e comunquenon oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di dettotermine puo' essere disposta una sola volta, e comunque per non oltrenovanta giorni, con provvedimento del presidente della Corted'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati. 6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al terminedella lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto perultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretarioannota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti ilcartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto,il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazionee' sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione edal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella bustagrande, sulla quale e' stato apposto il numero progressivo a normadell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre bustepiccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande e'chiusa secondo le modalita' preventivamente stabilite dallacommissione centrale. 7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti delmedesimo candidato e' redatto un unico verbale. Il verbale riporta ladata, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione deglielaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, lasomma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numeroprogressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato e'valutato negativamente, se ne da' motivazione dalla quale risultanogli elementi posti a base del giudizio. 8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti ditutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenzadi due unita' di personale amministrativo o di personale delle forzedi polizia individuate dal presidente della Corte di appello,all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui qualisono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni delpresente comma e' redatto verbale in cui si da' atto dell'univocaassociazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo4, comma 19, e il nominativo del candidato. 9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, ilpresidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissionedistrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbaliattestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone iltrasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati,presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e'effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 4. 10. Il presidente della commissione distrettuale istituita pressola Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce ilgiorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza didue componenti della commissione e del segretario della stessanonche', ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni disorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovra'sostenere per primo la prova orale e' colui il cui cognome inizia conla lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altricognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallotemporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi allaprova orale e l'inizio della stessa non puo' essere inferiore a unmese ne' superiore a due. 11. Quando sono costituite una o piu' sottocommissionidistrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogomediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale,entro novanta giorni dal termine delle prove scritte. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con ladecorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.
Art. 6 Svolgimento delle prove orali 1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, lacommissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono ilcalendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidatiammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sitointernet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenutapubblicazione si da' notizia a ciascun candidato a mezzo di postaelettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione odella sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; siapplica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hannoinizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo alcompimento delle operazioni di cui all'articolo 5. 2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondol'ordine che e' fissato dal presidente della commissione o dellasottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procedeimmediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato alprimo ne' al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia,quando sussistano gravi motivi, il candidato puo' richiedere, primadell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza alpresidente della commissione o della sottocommissione distrettuale,corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per losvolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motividi salute, il presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliaresecondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattiadei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza e' accolta,la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data dicessazione dell'impedimento. 3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge. 4. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno diquarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato.Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidatosono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta conmodalita' informatiche tra quelle contenute in un apposito data basealimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha dirittodi assistere all'estrazione con modalita' informatiche delle domandesulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione odella sottocommissione puo' rivolgere al candidato domande diapprofondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, voltea verificare l'effettiva preparazione dello stesso. 5. Il data base e il programma informatico di estrazione delledomande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dallapubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemiinformativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che siavvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2. 6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo,attesta la piena operativita' del data base con decreto pubblicatosul sito del medesimo Ministero. 7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede allavalutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Leoperazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza delsegretario. 8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale ilpunteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonche' lavalutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte eallo stesso rivolte. Quando la prova orale e' valutata negativamente,se ne da' motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a basedel giudizio. 9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimentonecessario per l'organizzazione delle prove orali.
Art. 7 Modalita' di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia 1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettualientro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula uncongruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e ilsegretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novantagiorni dal termine delle prove scritte, la commissione centralestabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma delperiodo precedente. 2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissionepermanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigoredel presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione datidella Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che lapresiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forensee da un professore universitario di prima o seconda fascia nominatodal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alladirezione generale dei sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia il supporto necessario per lapredisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4,individuando le modalita' di formulazione delle domande ed elaborandoi criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire illoro agevole reperimento e la comparazione tra di esse. 3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2,il presidente della commissione e', in luogo del direttore del centroelaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generaledella giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero unmagistrato da lui delegato. 4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, lacommissione permanente provvede ad apportare alle domande contenutenel data base ogni opportuna modifica per consentire un'adeguatavalutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare ledomande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto aquelle gia' inserite. 5. La partecipazione alla commissione permanente non comportaalcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipodi rimborso spese. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorreredalla terza sessione di esame che si svolge successivamente allapubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.
Art. 8 Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale 1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successivaalla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sinoalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, lecommissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, perogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidatoestrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogniseduta, e' redatto un verbale di tutte le domande predisposte dallacommissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'iniziodelle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascunamateria d'esame, il numero minimo di domande da predisporre perciascuna seduta a norma del presente comma. 2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazionedi cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cuial comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissionidistrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposteper ogni seduta. 3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva allapubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6, ledomande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con lemodalita' previste dal comma 4 del predetto articolo.
Art. 9 Certificato per l'iscrizione nell'Albo 1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultatopositivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilasciail certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Ilcertificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
Art. 10 Compensi 1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti dellacommissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretarieffettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sonoliquidati a norma del decreto del Ministro dell'universita' e dellaricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successivemodificazioni, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componentidelle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazioneall'esercizio delle professioni». 2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 e'liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplentiche hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, unnumero di candidati pari alla media dei candidati. La media deicandidati e' ricavata sommando il numero complessivo di candidatiesaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidatiesaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenutoper il numero dei componenti della commissione e dellesottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso e' altresi'liquidato per intero ai componenti della commissione e dellesottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero dicandidati non inferiore all'ottanta per cento della media deicandidati e non superiore al centoventi per cento della medesimamedia. Per ciascun componente, effettivo o supplente, dellacommissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato unnumero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, ilcompenso fisso e' ridotto in misura pari alla meta' dell'importoprevisto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni dicui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuanosono attribuiti a norma del comma 3. 3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e dellesottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero dicandidati pari o superiore al centoventi per cento della media, e'attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma: a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15ottobre 1999; b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui alquinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui alpresente comma. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche conriguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi esupplenti. 5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 e' in ogni caso aumentato anorma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, esuccessivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le proveorali, per ogni candidato esaminato. 6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6,il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario nonpuo' essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimoda cui risulti l'inserimento delle domande nel data base a normadell'articolo 8, comma 2, per le prime due sessioni di esamesuccessive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1, adecorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazionemedesima.
Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto siprovvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Roma, 25 febbraio 2016 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne prev. n. 818
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Decreto n. 47/2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47
Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.
(GU n.81 del 7-4-2016)
Vigente al: 22-4-2016
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,effettuata con nota del 2 dicembre 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.
Art. 2
Modalita’ di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente
1. Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, e’ presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita’ con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3
Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni
1. La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente.
3. La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni all’interessato.
4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge, nonche’, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l’articolo 36, comma 7, della legge.
5. La cancellazione dell’avvocato dall’Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a cui e’ eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l’esercizio dell’attivita’ professionale non costituisce condizione per
l’iscrizione.
6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto e’ iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.
Art. 4
Nuova iscrizione all’Albo
1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e’
divenuta esecutiva.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 815
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Decreto 19 gennaio 2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 gennaio 2016
Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile.
(GU n.16 del 21-1-2016)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici
giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti d’appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 16;
Vista la richiesta di emissione del predetto decreto formulata dalla Corte di cassazione del 5 dicembre 2014, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli degli ordini degli avvocati;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
E’ accertata la funzionalita’ dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione.
Art. 2
L’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.
Roma, 19 gennaio 2016
Il Ministro: Orlando
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Decreto 20 ottobre 2015 – tirocinanti ufficio per il processo
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 ottobre 2015
Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi.
(GU n.257 del 4-11-2015)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono state introdotte disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione giudiziaria;
Visto, in particolare, l’articolo 21-ter del citato decreto-legge, che reca Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha istituito, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. E’ indetta la procedura di selezione ai fini dello svolgimento – da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, istituito a norma dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 2
Disposizioni di carattere generale
1. Il numero dei posti disponibili presso ciascun tribunale e Corte di appello e’ stabilito, tenuto conto delle risorse disponibili, valutate le scoperture dell’organico del personale amministrativo, come da allegato I al presente decreto.
Art. 3
Requisiti
1. Possono svolgere il periodo di perfezionamento di cui all’articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
b) l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di delitti non colposi e non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione; 2. I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
Art. 4
Domanda di partecipazione, modalita’ e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione e’ redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in un’area dedicata del sito internet del Ministero della giustizia (“www.giustizia.it”). La domanda e’ trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identita’ del richiedente, secondo le modalita’ e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione e pubblicate nella predetta area.
2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro le cui domande sono state trasmesse oltre il termine di presentazione stabilito a norma del comma 1.
3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
4. Il richiedente deve altresi’ dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti nel modulo di cui al comma 1.
5. La domanda non puo’ essere presentata, a pena d’inammissibilita’ dell’intera domanda – per piu’ di quattro uffici giudiziari, anche collocati in diversi distretti – da riportare secondo un ordine di preferenza, tra quelli di cui all’allegato I al presente decreto.
6. La domanda redatta o trasmessa in violazione di quanto previsto dal presente decreto e’ inammissibile.
7. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono sottoposte a verifica a norma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il periodo di perfezionamento e’ interrotto dall’amministrazione nel caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 3. Il periodo di perfezionamento e’ interrotto anche quando risulta che i predetti requisiti non sussistevano al momento della domanda.
Art. 5
Criteri di priorita’
1. Ai fini della formazione della graduatoria, e’ attribuita priorita’, nell’ordine: a) alle pregresse esperienze formative negli uffici giudiziari del distretto interessato; b) alla minore eta’ anagrafica; c) all’essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.
Art. 6
Approvazione della graduatoria
1. Il Direttore generale del personale e della formazione forma ed approva la graduatoria relativamente a ciascun Distretto di Corte d’appello ed all’interno di questo ad ogni Tribunale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 e’ immediatamente pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia nell’area web di cui all’articolo 4, comma 1, ed e’ trasmessa alle Corti di appello per l’inoltro agli uffici interessati.
Art. 7
Avvio del periodo di perfezionamento e progetto formativo
1. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione di cui all’articolo 6, comma 2, coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria si presentano, a pena di decadenza, innanzi all’ufficio giudiziario per la sottoscrizione del progetto formativo di cui al comma 2.
2. Il periodo di perfezionamento ha inizio al momento della sottoscrizione di un progetto formativo predisposto dal capo dell’ufficio, in conformita’ alle linee generali adottate dal Direttore generale del personale e della formazione. In sede di elaborazione del progetto formativo si tiene conto dell’esperienza formativa maturata nell’ambito del periodo di perfezionamento svolto a norma dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3. Le linee generali di cui al comma 2 devono indicare, tra l’altro, gli obiettivi formativi e le modalita’ di svolgimento del periodo di perfezionamento. In ogni caso, coloro che svolgono il periodo di perfezionamento sono adibiti, in via prioritaria, a supporto dei servizi di cancelleria.
4. Il progetto formativo e’ elaborato secondo il modello standard predisposto, in conformita’ alle linee generali di cui al comma 2, dal Direttore generale del personale e della formazione e comunicato ai capi degli uffici giudiziari di cui all’allegato I.
5. I capi degli uffici e i dirigenti amministrativi assicurano l’affiancamento di coloro che svolgono il periodo di perfezionamento con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le conoscenze e le abilita’ necessarie per svolgere un’utile attivita’ di supporto nell’ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con particolare riferimento all’ufficio del processo.
6. Il periodo di perfezionamento puo’ essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta motivata del dirigente amministrativo, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialita’ dell’ufficio o la credibilita’ della funzione giudiziaria, nonche’ per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inidoneita’ fisica o psichica che impedisce lo svolgimento del periodo di perfezionamento ovvero in ogni caso di grave negligenza.
7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della giustizia, ne’ determina l’insorgenza di obblighi previdenziali. Pertanto, tale personale non potra’ in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell’Amministrazione giudiziaria, ne’ essere utilizzato in attivita’ connesse alle funzioni giudiziarie.
Art. 8
Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del relativo esito
1. Il capo dell’ufficio o un magistrato da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento, anche ai fini di cui all’articolo 21-ter, comma 1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Art. 9
Borse di studio
1. A coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno espressa richiesta nella domanda di cui all’articolo 4, e’ attribuita una borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili, per un periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543 “Spese relative ai tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari” – Missione 6 Giustizia U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di perfezionamento svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita.
3. L’Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita’ da parte di ciascun beneficiario della borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di perfezionamento per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita’ che saranno indicate con apposita circolare della Direzione Generale del personale e della formazione.
Art. 10
Comunicazioni
1. All’atto della presentazione della domanda ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, ove potra’ ricevere tutte le comunicazioni relative al presente decreto.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, per le finalita’ di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo e puo’ esercitarli con le modalita’ di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali sara’ individuato dal Direttore generale del personale e della formazione.
Art. 12
Posti non assegnati
1. I posti di cui all’allegato I che non vengano assegnati all’esito della procedura di selezione di cui al presente decreto costituiranno oggetto di una nuova procedura disposta con successivo decreto.
Art. 13
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14
Pubblicita’
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tale pubblicazione e’ immediatamente dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia. Roma, 20 ottobre 2015 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne – prev. n. 2709
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
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