Ordini professionali in Italia, disciplina giuridica e caratteri

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In Italia l’istituzione degli ordini professionali risale ai primi anni del novecento.

Con il termine ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.

Lo Stato affida ad essa il compito di tenere aggiornato l’albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria.
I soggetti che ne fanno parte devono essere iscritti in un apposito albo, detto albo professionale.

In Italia sono enti pubblici autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il loro compito principale è la tutela dei cittadini in relazione a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi.

Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati.

Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell’ordine un riferimento sulle possibilità di formazione e aggiornamento.

Al fine di ottenere l’abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l’Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere affrontato esclusivamente dopo avere svolto un tirocinio professionale.

Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita con legge, con un consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere (eletti tra gli iscritti) e appositi uffici, e hanno una propria cassa di previdenza.

Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti che ad esso appartengono perché iscritti in un albo previsto dalla legge.

L’esercizio di attività professionale il quale esercizio è sottoposto all’iscrizione configura il reato previsto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo di una professione.

Si deve però tenere presente che esistono anche associazioni libere, che possono istituire “albi” in ambito puramente privato, la quale iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera.

I termini “albo” o “ordine”, in questo caso vengono utilizzati in senso tecnico.
Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine (o un collegio) senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine.

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti come:

Il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la radiazione.

La tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti.

La tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.

La partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l’abilitazione di un aspirante all’iscrizione.

L’espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche.

Gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate. La fattura diviene in tale circostanza un “titolo esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva.

In Italia l’esercizio abusivo di una professione riservata per legge agli iscritti ad un albo professionale costituisce un reato che prevede sino a sei mesi di reclusione e una multa che va da 103 a 516 euro, e spesso la sanzione è un multiplo dei costi del “caso lecito” per rendere sconveniente la violazione della legge.

Se il lavoratore (autonomo e con partita IVA) emette fattura per una prestazione effettuata, ma riservata a chi è iscritto ad un determinato ordine professionale, la fattura è nulla.

La tenuta dei titoli e dei fascicoli degli iscritti è un compito assunto dagli Ordini così come la pubblicazione e la diffusione a richiesta dell’albo.

Oggi può esser fatto esclusivamente tenendo conto delle giuste restrizioni, dettate dalle leggi riguardanti il diritto alla riservatezza per le quali è querelabile il personale che fornisca informazioni troppo personali degli iscritti.

Possono essere comunicati lauree, specializzazioni, abilitazioni, ad esempio non può essere più comunicata la residenza né alcun tipo di recapito o dato anagrafico non inerente alla carriera o la professione.

Un altro importante compito è quello disciplinare.

Ci si può attenere esclusivamente alla sfera deontologica e non specificatamente professionale e lavorativa.

Il professionista si deve iscrivere nella sede dell’Ordine della provincia o della regione nel quale ha la residenza.

L’albo professionale è un registro nel quale sono raccolti i nomi e le informazioni personali delle persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge.

Le leggi statali di solito impongono l’obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per potere svolgere determinate attività.

In Italia esistono numerosi (oltre 30) ordini ed albi professionali, numero che non ha riscontro negli altri paesi, che nella maggior parte dei casi conoscono esclusivamente l’albo dei medici e quello degli avvocati, come in Gran Bretagna, USA, Cina, per menzionare  i paesi più grandi del mondo e con le economie e le discipline scientifiche più sviluppate.

Agli albi professionali si accede, di solito, attraverso il possesso di uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito Esame di Stato e al possesso di determinati requisiti morali, come avere la fedine penale immacolata.

In altri casi può essere sufficiente il superamento dell’Esame di Stato oppure il possesso di un determinato titolo di studio.

Gli iscritti a un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale e hanno l’obbligo di iscriversi ad apposite Casse previdenziali a vantaggi degli iscritti.

L’iscrizione all’albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, perché consente di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni, ecc., la cui mancanza è punibile penalmente.

Chiunque può chiedere e prendere visione dell’albo professionale per sincerarsi se il professionista sia iscritto.

La creazione o regolamentazione degli albi è competenza esclusiva del governo centrale, anche nelle materie di competenza concorrente di Stato e Regioni, restando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, come ad esempio per l’attività di acconciatore (comunemente detto “parrucchiere” o “barbiere”) oppure di estetista, professioni che richiedono il conseguimento di diplomi rilasciati dalle province ed una pratica professionale.

Nell’interesse pubblico di coloro che si rivolgono a liberi professionisti e contro l’esercizio abusivo delle professioni, la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare l’elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi temporaneamente o radiati dall’albo.

Questi provvedimenti sono soggetti a deposito e alla massima pubblicazione.

È lecita la pubblicazione degli iscritti e dei provvedimenti sanzionatori nelle riviste che l’ordine invia ai propri membri, così come la messa a disposizione degli elenchi cartacei nelle sedi territoriali a coloro che ne presentino richiesta, la duplicazione degli elenchi e la divulgazione a terzi da parte dei soggetti che acquisiscono tali informazioni.

Alcuni ordini professionali hanno reso disponibile l’archivio dei propri iscritti su Internet, e direttamente dal sito consentono una ricerca degli iscritti per cognome o per città.

Un numero limitato di ordini offre questo servizio per l’albo nazionale (tra questi l’albo dei Chimici).

Il tirocinio è determinato da un monte ore (o di crediti) al termine del quale lo studente è ammesso a sostenere l’esame.

Il candidato sarà penalizzato (o respinto) se le competenze acquisite sono insufficienti, la bocciatura non costringe a ripetere un altro anno di tirocinio, ma soltanto l’esame, e garantisce inoltre il diritto ad essere riesaminati da terzi.
Il tirocinio condotto durante gli studi universitari è regolamentato.

Lo stage prevede un contratto di lavoro, che ha come requisito minimo una retribuzione, per quanto non elevata, e una durata massima, che impedisce di prolungarlo indefinitamente.

I tirocinanti possono non essere retribuiti e il praticante non ha diritto a esigere uno scritto che attesti la frequenza prevista, o una busta paga.

Alla fine del praticantato, il professionista dovrebbe firmare ai tirocinanti un attestato di frequenza, che potrebbe rifiutare qualora li ritenga non idonei alla professione.

Le equivalenze tra specializzazioni e titoli professionali sono una materia disciplinata da decreti ministeriali che sono una fonte del diritto prevalente sulle decisioni degli Ordini.

Il codice deontologico è la normativa di riferimento del professionista cui si deve attenere per l’espletamento della sua professione.

Le norme degli ordini professionali sono atti di soft-law che non entrano nel sistema delle fonti del diritto inteso come norma promanante dal potere politico e pertanto non sono circondate dalle garanzie procedimentali tipiche delle fonti in merito alla loro formazione ovvero non sono interessate dal circuito politico decisionale dello stato.

Dott.ssa Concas Alessandra

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