Opposizione della madre al riconoscimento del figlio da parte del padre

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SOMMARIO:

Introduzione

  1. Opposizione del genitore al riconoscimento del figlio
  2. Che cosa si deve fare se il genitore si oppone al riconoscimento del figlio?
  3. In che modo si stabilisce la legittimità dell’opposizione al riconoscimento del figlio?
  4. In quali situazioni la madre si può opporre al riconoscimento del figlio da parte del padre

Introduzione

Ci si chiede se la madre possa presentare opposizione al riconoscimento del figlio da parte del padre che non lo ha fatto al momento della nascita ma che lo vuole fare in un momento successivo.

La legge stabilisce che se uno dei genitori vuole riconoscere un figlio minore di 14 anni che l’altro genitore ha riconosciuto, è necessario il consenso personale del genitore che ha effettuato prima il riconoscimento.

Senza consenso l’ufficiale dello stato civile non può procedere a ricevere la dichiarazione di riconoscimento.

Se il figlio ha compiuto 14 anni è necessario il suo consenso al riconoscimento da rendere con dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, davanti al giudice tutelare oppure in un atto pubblico.

Il figlio può manifestare il suo consenso in ogni momento, non ci sono limiti di tempo, e lo può fare anche dopo la morte del genitore che voleva effettuare il riconoscimento.

L’assenso ha effetti retroattivi.

In questo articolo scriveremo sul tema dell’opposizione al riconoscimento del figlio con meno di 14 anni.

Non avrebbe nessun rilievo se il figlio in questione avesse raggiunto 14 anni, essendo a quel punto determinante il suo consenso.

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1. Opposizione del genitore al riconoscimento del figlio

Come scritto in precedenza, se un genitore riconosce il figlio, l’altro genitore che procede in un momento successivo deve ottenere il consenso del primo.

Ad esempio, se il padre non ha riconosciuto il figlio nato da un’unione di fatto al momento della nascita, lo può fare dopo se c’è il consenso della madre.

Il consenso non può essere negato se non ci sono validi motivi, che devono risiedere esclusivamente nel pregiudizio per il minore e non devono derivare dal contrasto tra i genitori.

L’interesse del figlio ad essere riconosciuto anche da parte dell’altro genitore si valuta in relazione a  determinati bisogni e finalità legati ai diversi aspetti della vita.

Ad esempio, l’aspetto personale, l’aspetto sociale o l’aspetto economico.

2. Che cosa si deve fare se il genitore si oppone al riconoscimento del figlio?

In presenza di un rifiuto del consenso da parte del genitore che ha riconosciuto il figlio, l’altro genitore che vuole lo stesso procedere al riconoscimento deve presentare un ricorso al Tribunale per i minorenni, depositandolo in cancelleria  nel termine fissato dal giudice lo deve notificare all’altro genitore.

È obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero.

Se il genitore che ha riconosciuto per primo:

  • Non propone opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice autorizza il riconoscimento.
  • Propone opposizione, il giudice dispone l’audizione del figlio minore che ha compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore, se capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti allo scopo di instaurare la relazione, a meno che l’opposizione non sia manifestamente fondata.

3. In che modo si stabilisce la legittimità dell’opposizione al riconoscimento del figlio?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 18600/21):

il riconoscimento del figlio naturale minore in precedenza riconosciuto da un genitore rappresenta un diritto soggettivo primario dell’altro genitore, garantito dalla Costituzione e, in quanto tale, non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione della stessa, atteso il diritto di quest’ultimo a identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità.

Conseguentemente, il secondo riconoscimento, dove vi sia opposizione da parte dell’altra genitore che per prima abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi e irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.

È tipico è il caso di un padre particolarmente  violento.

In un’altra occasione la stessa Corte ha detto che:”in tema di riconoscimento dei figli nati fuori dl matrimonio, il ricorso al giudice se il genitore che ha già effettuato il riconoscimento rifiuti il consenso, richiede un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico. (Cass. ord. n. 24718/21)”.

Il giudice non si deve limitare a valutare la possibilità di un esercizio concreto della responsabilità dei genitori, per modulare la stessa esistono molti strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal semplice acquisto dello “status” genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico che consegue alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

Un simile accertamento deve essere caratterizzato da rigore.

Qualsiasi turbamento non può incidere sul diritto del genitore a riconoscere il figlio, ma esclusivamente il pericolo che si fonda sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia come oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico-fisico non traumatico del minore stesso ( Cass. ord. n. 24718/21).

4. In quali situazioni la madre si può opporre al riconoscimento del figlio da parte del padre?

Il riconoscimento di figlio naturale può essere negato in modo esclusivo se arrechi danno gravissimo allo sviluppo psico-fisico del minore.

La presunta non idoneità del padre naturale ad esercitare il ruolo di genitore non rappresenta un impedimento al riconoscimento del figlio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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