Obbligo di fedeltà nel matrimonio, una legge lo vuole abolire

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Secondo il filosofo  Denis de Rougemont “senza l’adulterio che ne sarebbe delle nostre letterature”?

 

Una preoccupazione legittima, nonostante il paradosso, della notizia che il ddl della Pd Laura Cantini, all’ esame della Commisione Giustizia del Senato, possa cancellare il tradimento nell’addebito di divorzio abbia una soddisfazione quasi letteraria.

 

Si potrebbe parlare di un’altra conquista del diritto.

Sparite le corna nel codice civile, sottratta la fiamma dell’ infedeltà al giudizio di un tribunale anziché a quello di Dio, si potrà, alla luce del sole, ricorrere al sacro vincolo dell’ adulterio, in ogni momento e luogo.

 

L’articolo 143 comma 2 del codice civile era stato scrollato da zavorre etiche, quando la Cassazione (sentenza 7998/2014) declassò il dovere di fedeltà coniugale ad elemento non determinante ai fini del fallimento matrimoniale. Adesso, però, abbiamo uno scatto successivo.

 

L’obbligo di fedeltà, secondo la senatrice Cantini, sarebbe “il retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti tra coniugi”.

La senatrice fa notare che, per le recenti unioni civili il tradimento non è previsto e le coppie omosessuali, rispetto a quelle etero sposate, possono oggi fornicare indisturbate.

 

Laicamente, sussisteva tra sposati e uniti civilmente una disparità di trattamento.

I gay hanno l’adulterio legalizzato, gli etero hanno una condizione di impedimento.

 

Esiste l’aggravante del “tradimento platonico”, quello del corteggiamento digitale via sms, Facebook o Whatsapp, che porterebbe addirittura a certificare la richiesta di risarcimento danni oltre che al fedifrago, al di lui amante.

 

Uno schiaffo al diritto naturale e alla tradizione logora del maschio latino, per non dire, dal lato femminile, del crollo dei miti letterari.

 

Che ne sarebbe di Madame Bovary, di Anna Karenina, dell’ inno pluriamoroso del Jules e Jim di Henri-Pierre Roché?

E quale sarebbe il destino finanziario delle due mogli di Pupo, il bigamo italico per eccellenza, se ognuna delle due chiedesse i danni all’ altra?

 

Adesso, secondo le solite statistiche che valgono l’autorevolezza di un oroscopo, “tre coppie su 10, o una coppia su 2, sarebbero fedeli, a tradire sarebbero più gli adulti dei giovani, più gli uomini che le donne, più i cittadini delle metropoli che gli abitanti dei piccoli centri”.

 

Più della metà dei tradimenti avviene sui luoghi di lavoro, l’età più a rischio è compresa tra i quaranta e i cinquanta anni.

 

Ci sarebbero tre motivi essenziali che poi sono i soliti, dettati da coloro che sono allergici all’altare.

 

L’ infedeltà per le specie animali è un fatto innaturale, quindi perché vincolarsi all’obbligo della monogamia se non puoi rispettarlo?

 

La fedeltà, semmai, è un fatto di testa, quindi se si tradisce il partner “non è tradimento, è diversificazione”, che è un precetto con una sua dignità.

Si è molto corretto per vincolarsi a una convenzione, sia essa religiosa o civile, che, a medio termine, spingerebbe a noia.

Perciò, per puro istinto di sopravvivenza, si lascia aperta la porta della trasgressione sessuale e l’uscita dalla solita routine.

 

Erano regole basic.

L’unico sentore della scappatella infiammava il narcisismo piccoloborghese.

L’ adulterio, insomma, per molti, ha sempre posseduto sfumature oniriche.

C’ era persino un’ associazione a Verona, il Ri.Ma, Rifondazione maschilista, ruvida e maschia alla Nick Hornby, che del tradimento caldeggiava la potenza quasi esoterica.

I soci del RiMa, adesso, sono sposati o saldamente fidanzati “senz’obbligo”.

Oggi l’ obbligo di fedeltà decade, sparisce, di fatto, l’ indissolubilità del matrimonio.

Resta del tradimento il dolore.

Che nessuna legge potrà cancellare.

 

A norma dell’articolo 151 del codice civile, la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole e ciò indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.

L’intollerabilità della convivenza e il grave pregiudizio all’educazione della prole, costituiscono pertanto presupposto imprescindibile e ove richiesto e se ne ricorrano le circostanze il giudice può ulteriormente dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Nell’immaginario collettivo prima ancora che nei manuali di diritto e negli annali di giurisprudenza, il tradimento è considerato in re ipsa motivo sicuro di separazione, violazione del dovere non esclusivamente di fedeltà, proprio del matrimonio, ma anche dei più elementari canoni di fiducia e rispetto reciproci che si dovrebbero porre alla base di qualsiasi relazione di coppia.

L’addebito della separazione in caso di tradimento può sembrare conseguenza naturale, ma per la giurisprudenza non è sempre così. 

“Il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione” (Cass. n. 279/2000).

L’esame comparativo delle condotte di entrambi i coniugi e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza sono pertanto elementi imprescindibili.

Il tradimento non rileva se è relativo a una situazione compromessa.

In tema di separazione dei coniugi il presunto tradimento non assume nessuna rilevanza ai fini dell’addebito della stessa, dove risulti a situazione compromessa, quando cioè da mesi, con la scoperta della mala gestio del patrimonio familiare da parte del coniuge infedele, risultasse maturata l’intollerabilità della convivenza.

La presunta gestione a fini personali dei risparmi di famiglia, rileva ai fini dell’addebito se la parte dimostri che essa abbia comportato la concreta violazione degli obblighi di assistenza economica, materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia alla quale ciascun coniuge è obbligato in via primaria ai sensi dell’articolo 143 del codice civile.

 

Mentre può rilevare se offende la diginità e l’onore dell’altro coniuge per le sue modalità.

 

Nella giurisprudenza più recente si osservano una diversa valutazione delle circostanze e una modifica della prospettiva di partenza ritenendo che in talune ipotesi sussista una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed in particolare in caso di tradimento, onerando l’altro coniuge della prova contraria.

Il richiedente l’addebito non dovrà neppure provare il nesso causale sopra accennato.

Dott.ssa Concas Alessandra

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