Notai, la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso non equivale a prestazione scadente

Redazione 02/05/13
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Lilla Laperuta

Lo ha affermato la Corte di cassazione, nella sentenza n. 10042 del 24 aprile 2013. Per effetto della disciplina introdotta dalla L. 248/2006, il notaio, anche se con sistematicità, offra la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della tariffa notarile, non pone in essere, ad avviso del Supremo Collegio, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta.

Tuttavia, si precisa, l’irrilevanza disciplinare di tale condotta non deve in ogni caso tradursi in un pregiudizio per il cliente, in termini di qualità della prestazione, né può realizzarsi attraverso pratiche professionali scorrette e con strumenti di acquisizione della clientela non conformi all’etica della comunità professionale alla quale il notaio appartiene.

Di qui l’importanza, bene evidenziata dal Supremo Collegio, della previsione di regole deontologiche che quella qualità consentano sempre di assicurare, in conformità delle peculiari caratteristiche tecniche della professione notarile. Il notaio, infatti, «giurista di alta qualificazione che accede alla professione a seguito di una rigorosa selezione e sottoposto a vigilanza e controlli ispettivi anche a fini disciplinari, è un pubblico ufficiale con il compito di attribuire agli atti di cui è autore il carattere di autenticità, assicurandone al contempo la conservazione, l’efficacia probatoria e la forza esecutiva, ed il suo intervento, tanto per la consulenza che fornisce in modo imparziale ma attivo alle parti, come per la redazione del documento autentico che ne è il risultato, conferisce all’utente del diritto la sicurezza giuridica e, prevenendo possibili liti, costituisce un elemento indispensabile per la stessa amministrazione della giustizia».

Ma come la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, cosi la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente.

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