Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2015
LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
(15G00184)
(GU n.245 del 21-10-2015)
Vigente al: 5-11-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli
affari europei, dell’economia e delle finanze, della salute, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia,
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dello sviluppo
economico e dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, uno o
piu’ decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la
disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita’ da diporto, ivi
comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172;
b) attivita’ di controllo in materia di sicurezza della navigazione
da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimita’ della
costa con l’obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e
nelle acque interne, anche in relazione alle attivita’ che si
svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento
all’attivita’ subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla
gravita’ e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi
pubblici nonche’ alla natura del pericolo derivante da condotte
illecite al fine di garantire comunque l’effettivita’ degli istituti
sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il
conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di
alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed
elettrici, su unita’ da diporto e relativi motori di propulsione, di
nuova costruzione o gia’ immessi sul mercato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in
conformita’ con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da
consentire la revisione del codice della nautica da diporto,
mantenendone fermi l’assetto e il riparto delle competenze nonche’ al
fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialita’ del
settore nell’ambito della Strategia europea per una maggiore crescita
e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di
nautica da diporto e di iscrizione delle unita’ da diporto,
coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a
carico dell’utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti
relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina
in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da
diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero
abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto
vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la
dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell’attivita’ di locazione dei natanti,
secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti
generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone
trasportate;
f) previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica,
di un numero congruo di accosti riservati alle unita’ in transito,
con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di
handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l’ecosistema e
di vietare l’ancoraggio al fondale nelle aree marine protette
all’interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche
con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di
riserva generale (zone B ) o di riserva parziale (zone C ), per le
unita’ da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una
riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d’uso per la nautica minore delle strutture
demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino
caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali
ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di
costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e
nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle
specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da
diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con
particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle
procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel
diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione
all’introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei
servizi di coperta per unita’ da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle
risorse istituzionali destinate all’attivita’ di controllo in materia
di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del
Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera quale autorita’
alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il
coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni
istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, in materia di attivita’ di controllo da parte dello
Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento
della definizione di «interfaccia nave/porto» e all’ambito di
applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto
che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi
fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unita’
e delle dotazioni anche alla luce dell’adeguamento all’innovazione
tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive
all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il
pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento
dell’educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto
dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso
l’attivazione di specifici corsi e l’istituzione della giornata del
mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela
nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della
salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative
costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l’istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli
istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della
Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e
nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
Gli oneri derivanti dall’istituzione e dalla tenuta dell’elenco
nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli
iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della
FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti
articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema
Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del
Quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework
(EQF) dell’Unione europea;
u) razionalizzazione delle attivita’ di controllo delle unita’ da
diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di
accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita’ in ambiti
temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l’entita’
delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo
edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l’utilizzo
di un’unita’ da diporto, concernenti l’inosservanza di una
disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento
legalmente emanato dall’autorita’ competente in materia di uso del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero l’inosservanza di una disposizione di legge
o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e
prevedendo altresi’ l’inasprimento delle sanzioni relative
all’inosservanza dei limiti di velocita’, anche da parte delle
imbarcazioni commerciali, negli specchi d’acqua portuali, nei pressi
di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad
imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all’interno degli specchi
acquei riservati alla balneazione;
z) nell’ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di
cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu’ severe a carico di
coloro che conducono unita’ da diporto in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti, nonche’ nei confronti di coloro che
utilizzando unita’ da diporto causano danni ambientali, ovvero
determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia
dell’ambiente e dell’ecosistema marino, attraverso misure che, a
seconda della gravita’ della violazione, vadano dal ritiro della
patente al sequestro dell’unita’ da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l’applicazione e il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di
garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare
prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita’
delle fattispecie, della frequenza e dell’effettiva pericolosita’ del
comportamento, con l’introduzione anche di misure riduttive
dell’entita’ delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del
pagamento in tempi ristretti, nonche’ l’ampliamento delle fattispecie
incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali e’
prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di
trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il
testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
emanati.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita’ di cui al presente
articolo, il Governo e’ autorizzato ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o piu’ decreti da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilita’ con
le innovazioni introdotte nell’esercizio della delega di cui alla
presente legge.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della
finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per
i cittadini. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu’ decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 ottobre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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