Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/6/2009
Modifica degli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private
G.U. 29/6/2009 n. 148
A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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