DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, anorma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.(GU n.5 del 8-1-2014)Vigente al: 7-2-2014Titolo IModifiche al codice civile in materia di filiazioneIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni inmateria di riconoscimento dei figli naturali, in particolarel’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decretilegislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia difiliazione;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione del 12 luglio 2013;Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 13 dicembre 2013;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deiMinistri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, dellavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita’,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;Emanail seguente decreto legislativo:Art. 1Modifiche all’articolo 87 del codice civile1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali”sono soppresse;c) il secondo comma e’ abrogato;d) il terzo comma e’ abrogato;e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sonosoppresse.Art. 2Modifiche all’articolo 128 del codice civile1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Il matrimoniodichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto aifigli.”;b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi dicui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.”.Art. 3Modifiche all’articolo 147 del codice civile1. L’articolo 147 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 147.Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere,istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delleloro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quantoprevisto dall’articolo 315-bis.”.Art. 4Modifiche all’articolo 148 del codice civile1. L’articolo 148 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 148.I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147,secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis”.Art. 5Modifiche all’articolo 155 del codice civile1. L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 155.In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano ledisposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.Art. 6Modifiche all’articolo 165 del codice civile1. All’articolo 165 del codice civile la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 7Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e’sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codicecivile e’ sostituita dalla seguente: “Della presunzione dipaternita'”.3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo”” sonosoppresse.4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo delcodice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo II. “Delle provedella filiazione””.5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo delcodice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo III. “Dell’azionedi disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dellostato di figlio””.6. Le parole: “Capo II. “Della filiazione naturale e dellalegittimazione”” sono soppresse.7. Le parole: “Sezione I. “Della filiazione naturale”” sonosoppresse.8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libroprimo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Delriconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio””.9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libroprimo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo V. “Delladichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita'””.10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’sostituita dalla seguente: “Della responsabilita’ genitoriale e deidiritti e doveri del figlio”.11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e’ inseritoil seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.12. Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente:” Capo II. “Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito diseparazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito diprocedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.Art. 8Modifica all’articolo 231 del codice civile1. L’articolo 231 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 231.Paternita’ del maritoIl marito e’ padre del figlio concepito o nato durante ilmatrimonio.”.Art. 9Modifiche all’articolo 232 del codice civile1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma e’ sostituitodal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlionato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla datadell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione deglieffetti civili del matrimonio.”.Art. 10Modifiche all’articolo 234 del codice civile1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma e’ sostituitodal seguente: “In ogni caso il figlio puo’ provare di essere statoconcepito durante il matrimonio.”.Art. 11Modifiche all’articolo 236 del codice civile1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e laparola: “legittimo” sono soppresse.Art. 12Modifiche all’articolo 237 del codice civile1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma e’sostituito dal seguente.”In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbiaprovveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e alcollocamento di essa.che la persona sia stata costantemente considerata come tale neirapporti sociali.che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.”.Art. 13Modifiche all’articolo 238 del codice civile1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Irreclamabilita’ diuno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto dinascita”;b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239” sonosostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244″;c) il secondo comma e’ abrogato.Art. 14Modifiche all’articolo 239 del codice civile1. L’articolo 239 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 239.Reclamo dello stato di figlioQualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione dineonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitataanche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio diignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato difiglio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ statoriconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscrittoin conformita’ di altra presunzione di paternita’.L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diversostato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.”.Art. 15Modifiche all’articolo 240 del codice civile1. L’articolo 240 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 240.Contestazione dello stato di figlioLo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primoe secondo comma dell’articolo 239.”.Art. 16Modifiche all’articolo 241 del codice civile1. All’articolo 241 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Quando mancanol’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazionepuo’ darsi in giudizio con ogni mezzo.”;c) il secondo comma e’ abrogato.Art. 17Articolo 243-bis del codice civile1. Dopo l’articolo 243 del codice civile e’ inserito il seguente:”Art. 243-bis.Disconoscimento di paternita’L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nelmatrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dalfiglio medesimo.Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussisterapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.”.Art. 18Modifiche all’articolo 244 del codice civile1. L’articolo 244 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 244.Termini dell’azione di disconoscimentoL’azione di disconoscimento della paternita’ da parte della madredeve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlioovvero dal giorno in cui e’ venuta a conoscenza dell’impotenza digenerare del marito al tempo del concepimento.Il marito puo’ disconoscere il figlio nel termine di un anno chedecorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo diquesta nel luogo in cui e’ nato il figlio; se prova di aver ignoratola propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie altempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne haavuto conoscenza.Se il marito non si trovava nel luogo in cui e’ nato il figlio ilgiorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dalgiorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenzafamiliare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di nonaver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorredal giorno in cui ne ha avuto notizia.Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non puo’essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno dellanascita.L’azione di disconoscimento della paternita’ puo’ essere propostadal figlio che ha raggiunto la maggiore eta’. L’azione e’imprescrittibile riguardo al figlio.L’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore specialenominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza delfiglio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblicoministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di eta’inferiore.”.Art. 19Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile1. L’articolo 245 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 245.Sospensione del termineSe la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento dipaternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di menteovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, chelo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenzadel termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti,sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni diabituale grave infermita’ di mente.Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa incondizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo rendaincapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ esserealtresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice,assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, deltutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azionepuo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da uncuratore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.2. L’articolo 246 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 246.Trasmissibilita’ dell’azioneSe il presunto padre o la madre titolari dell’azione didisconoscimento di paternita’ sono morti senza averla promossa, maprima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sonoammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti;il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o dellamadre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo odal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno deidiscendenti.Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternita’e’ morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in suavece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorredalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta’ daparte di ciascuno dei discendenti.Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.Art. 20Modifiche all’articolo 248 del codice civile1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Legittimazioneall’azione di contestazione dello stato di figlio.Imprescrittibilita’.”;b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione dicontestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascitadel figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;c) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: “Si applicano ilsesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.Art. 21Modifiche all’articolo 249 del codice civile2. L’articolo 249 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 249.Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio.Imprescrittibilita’L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.L’azione e’ imprescrittibile.Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte ominori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizionidell’articolo 247.Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo commadell’articolo 245.”.Art. 22Modifiche all’articolo 251 del codice civile1. Al secondo comma dell’articolo 251 del codice civile le parole:”tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti:”giudice”.Art. 23Modifiche all’articolo 252 del codice civile1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Affidamento delfiglio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia delgenitore.”;b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”;c) al secondo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figlilegittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altrifigli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dallaseguente: “genitore”; l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:”In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascungenitore deve attenersi.”;d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale”sono soppresse;e) al quarto comma la parola: “naturale” e’ soppressa;f) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente: “In caso didisaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altrifigli conviventi, la decisione e’ rimessa al giudice tenendo contodell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, ilgiudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto glianni dodici e anche di eta’ inferiore ove capaci di discernimento.”.Art. 24Modifiche all’articolo 253 del codice civile1. All’articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo olegittimato” sono soppresse.Art. 25Modifiche all’articolo 254 del codice civile1. All’articolo 254 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”;b) il secondo comma e’ abrogato.Art. 26Modifiche all’articolo 255 del codice civile1. All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e deisuoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.Art. 27Modifiche all’articolo 262 del codice civile1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte leseguenti: “nato fuori del matrimonio”;b) la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ soppressa;c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se la filiazionenei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciutasuccessivamente al riconoscimento da parte della madre, il figliopuo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo osostituendolo a quello della madre.”;d) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: “Se lafiliazione nei confronti del genitore e’ stata accertata oriconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da partedell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondocomma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognomeprecedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomosegno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo osostituendolo al cognome del genitore che per primo lo hariconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento daparte di entrambi.”;e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre”sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome delgenitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto glianni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”.Art. 28Modifiche all’articolo 263 del codice civile1. L’articolo 263 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 263.Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicita’dall’autore del riconoscimento, da colui che e’ stato riconosciuto eda chiunque vi abbia interesse.L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimentodeve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giornodell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autoredel riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza altempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne haavuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuatoil riconoscimento e’ ammessa a provare di aver ignorato l’impotenzadel presunto padre. L’azione non puo’ essere comunque proposta oltrecinque anni dall’annotazione del riconoscimento.L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deveessere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giornodall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applical’articolo 245.”.Art. 29Modifiche all’articolo 264 del codice civile1. L’articolo 264 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 264.Impugnazione da parte del figlio minoreL’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ puo’essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dalgiudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minoreche ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero odell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio,quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.”.Art. 30Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile1. All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sonoaggiunti i seguenti:”Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autoredel riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma primache sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stessoarticolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gliascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore delriconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figliopostumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascunodei discendenti.Se il figlio riconosciuto e’ morto senza aver promosso l’azione dicui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece ilconiuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dallamorte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggioreeta’ da parte di ciascuno dei discendenti.La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciutonon impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hannointeresse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.2. All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”,ovunque presente, e’ soppressa.Art. 31Modifiche all’articolo 270 del codice civile1. All’articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa;b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturaliriconosciuti” sono soppresse;c) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: “Si applical’articolo 245.”.Art. 32Modifiche all’articolo 273 del codice civile1. All’articolo 273 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa; la parola:”potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;b) al secondo comma la parola: “sedici” e’ sostituita dallaseguente: “quattordici”.Art. 33Modifiche all’articolo 276 del codice civile1. All’articolo 276 del codice civile la parola: “naturale” e’soppressa.Art. 34Modifiche all’articolo 277 del codice civile1. All’articolo 277 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma, la parola: “naturale” e’ soppressa;b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sonoinserite le seguenti: “l’affidamento,”.Art. 35Modifiche all’articolo 278 del codice civile1. L’articolo 278 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 278.Autorizzazione all’azioneNei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolodi parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nelsecondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta,l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’o la maternita’ non puo’ essere promossa senza previa autorizzazioneai sensi dell’articolo 251.”.Art. 36Modifiche all’articolo 279 del codice civile1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, e’sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo leparole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: ” acondizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo315-bis, sia venuto meno.”;b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione e’ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo251.”;c) al terzo comma la parola: “potesta'” e’ sostituita dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 37Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primocomma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola:”potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Art. 38Modifiche all’articolo 299 del codice civile1. All’articolo 299 del codice civile, il secondo comma e’sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la filiazione sia stataaccertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica ilprimo comma.”.Art. 39Modifiche all’articolo 316 del codice civile1. L’articolo 316 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 316.Responsabilita’ genitorialeEntrambi i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale che e’esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita’, delleinclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori dicomune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.In caso di contrasto su questioni di particolare importanzaciascuno dei genitori puo’ ricorrere senza formalita’ al giudiceindicando i provvedimenti che ritiene piu’ idonei.Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figliominore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferioreove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritienepiu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se ilcontrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione aquello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu’ idoneo acurare l’interesse del figlio.Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita laresponsabilita’ genitoriale su di lui. Se il riconoscimento delfiglio, nato fuori del matrimonio, e’ fatto dai genitori, l’eserciziodella responsabilita’ genitoriale spetta ad entrambi.Il genitore che non esercita la responsabilita’ genitoriale vigilasull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita delfiglio.”.Art. 40Articolo 316-bis del codice civile1. Dopo l’articolo 316 del codice civile e’ inserito il seguente:”Art. 316-bis.Concorso nel mantenimentoI genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figliin proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hannomezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’,sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza dichiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunteinformazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditidell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamenteall’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento,l’istruzione e l’educazione della prole.Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitorepossono proporre opposizione nel termine di venti giorni dallanotifica.L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione aldecreto di ingiunzione, in quanto applicabili.Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le formedel processo ordinario, la modificazione e la revoca delprovvedimento.”.Art. 41Modifiche all’articolo 317 del codice civile1. All’articolo 317 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma la parola: “potesta'” e’ sostituita dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale”;b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Laresponsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori non cessa aseguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetticivili, annullamento, nullita’ del matrimonio; il suo esercizio, intali casi, e’ regolato dal capo II del presente titolo.”.Art. 42Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile1. L’articolo 317-bis del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 317-bis.Rapporti con gli ascendentiGli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativicon i nipoti minorenni.L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto puo’ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minoreaffinche’ siano adottati i provvedimenti piu’ idonei nell’esclusivointeresse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”.Art. 43Modifiche all’articolo 318 del codice civile1. All’articolo 318 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) dopo le parole: “Il figlio” sono inserite le seguenti: “, sinoalla maggiore eta’ o all’emancipazione,”;b) la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 44Modifiche all’articolo 320 del codice civile1. All’articolo 320 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la parola: “potesta'” ovunque presente e’ sostituita dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale”;b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri”inserire le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ oall’emancipazione,”.Art. 45Modifiche all’articolo 321 del codice civile1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 46Modifiche all’articolo 322 del codice civile1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 47Modifiche all’articolo 323 del codice civile1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potesta'”,ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Art. 48Modifiche all’articolo 324 del codice civile1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la parola: “potesta'”, ovunque presente, e’ sostituita dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale”;b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sonoinserite le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ oall’emancipazione”.Art. 49Modifiche all’articolo 327 del codice civile1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 50Modifiche all’articolo 330 del codice civile1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo,la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Art. 51Modifiche all’articolo 332 del codice civile1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo,la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Art. 52Modifiche all’articolo 336 del codice civile1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma e’sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera diconsiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto glianni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.Nei casi in cui il provvedimento e’ richiesto contro il genitore,questi deve essere sentito.”.Art. 53Articolo 336-bis del codice civile1. Dopo l’articolo 336 del codice civile e’ inserito il seguente:”Art. 336-bis.Ascolto del minoreIl minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente deltribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti neiquali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Sel’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, omanifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimentodandone atto con provvedimento motivato.L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti odi altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali delprocedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale delminore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi apartecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possonoproporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’iniziodell’adempimento.Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore dellanatura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descrittoil contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audiovideo.”.Art. 54Modifiche all’articolo 337 del codice civile1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 55Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:”Art. 337-bis.Ambito di applicazioneIn caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetticivili, annullamento, nullita’ del matrimonio e nei procedimentirelativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano ledisposizioni del presente capo.Art. 337-ter.Provvedimenti riguardo ai figliIl figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibratoe continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e diconservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parentidi ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la finalita’ indicata dal primo comma, neiprocedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta iprovvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimentoall’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente lapossibilita’ che i figli minori restino affidati a entrambi igenitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,determina i tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascungenitore, fissando altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno diessi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione eall’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interessedei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ognialtro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso ditemporanea impossibilita’ di affidare il minore ad uno dei genitori,l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativiall’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nelcaso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia delprovvedimento di affidamento e’ trasmessa, a cura del pubblicoministero, al giudice tutelare.La responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi igenitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativeall’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta dellaresidenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendoconto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazionidei figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice.Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinariaamministrazione, il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitinola responsabilita’ genitoriale separatamente. Qualora il genitore nonsi attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera’ dettocomportamento anche al fine della modifica delle modalita’ diaffidamento.Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misuraproporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ovenecessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine direalizzare il principio di proporzionalita’, da determinareconsiderando:1) le attuali esigenze del figlio.2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenzacon entrambi i genitori.3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assuntida ciascun genitore.L’assegno e’ automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difettodi altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori nonrisultino sufficientemente documentate, il giudice dispone unaccertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggettodella contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.Art. 337-quater.Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamentocondivisoIl giudice puo’ disporre l’affidamento dei figli ad uno solo deigenitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamentoall’altro sia contrario all’interesse del minore.Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, chiederel’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate alprimo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, disponel’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, perquanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo commadell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamenteinfondata, il giudice puo’ considerare il comportamento del genitoreistante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottarenell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazionedell’articolo 96 del codice di procedura civile.Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvadiversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo dellaresponsabilita’ genitoriale su di essi; egli deve attenersi allecondizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamentestabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sonoadottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sonoaffidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzioneed educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che sianostate assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.Art. 337-quinquies.Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figliI genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisionedelle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli,l’attribuzione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale su diessi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e allamodalita’ del contributo.Art. 337-sexies.Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenzaIl godimento della casa familiare e’ attribuito tenendoprioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione ilgiudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra igenitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il diritto algodimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatarionon abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare oconviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento diassegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili aterzi ai sensi dell’articolo 2643.In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’ obbligato acomunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancatacomunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmenteverificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta’ direperire il soggetto.Art. 337-septies.Disposizioni in favore dei figli maggiorenniIl giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore deifigli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di unassegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione delgiudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicanointegralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.Art. 337-octies.Poteri del giudice e ascolto del minorePrima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimentidi cui all’articolo 337-ter, il giudice puo’ assumere, ad istanza diparte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre,l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici eanche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimentiin cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori,relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice nonprocede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore omanifestamente superfluo.Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti eottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimentidi cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosidi esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, conparticolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materialedei figli.”.Art. 56Modifiche all’articolo 343 del codice civile1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole:”potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 57Modifiche all’articolo 348 del codice civile1. All’articolo 348 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma le parole: “potesta’ dei genitori” sonosostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Il giudice, primadi procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore cheabbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capacedi discernimento.”.Art. 58Modifiche all’articolo 350 del codice civile1. All’articolo 350 del codice civile le parole: “potesta’ deigenitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Art. 59Modifiche all’articolo 356 del codice civile1. Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole:”potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 60Modifiche all’articolo 371 del codice civile1. All’articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1)e’ sostituito dal seguente:”1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suoavviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere oprofessione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbiacompiuto gli anni dieci e anche di eta’ inferiore ove capace didiscernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parentiprossimi;”.Art. 61Modifiche all’articolo 401 del codice civile1. All’articolo 401 del codice civile le parole: “figli naturaliriconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite dalleseguenti “figli di genitori che si trovino”; la parola: “allevamento”e’ sostituita dalla seguente: “mantenimento”.Art. 62Modifiche all’articolo 402 del codice civile1. All’articolo 402 del codice civile le parole: “potesta’ deigenitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 63Modifiche all’articolo 417 del codice civile1. Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole:”potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 64Modifiche all’articolo 433 del codice civile1. All’articolo 433 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: “2) i figli, ancheadottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;b) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: “3) i genitori e, inloro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.Art. 65Modifiche all’articolo 436 del codice civile1. All’articolo 436 del codice civile le parole: “legittimi onaturali” sono soppresse.Art. 66Modifiche all’articolo 448-bis del codice civile1. All’articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e neltesto, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 67Modifiche all’articolo 467 del codice civile1. All’articolo 467 del codice civile le parole: “legittimi onaturali” sono soppresse.Art. 68Modifiche all’articolo 468 del codice civile1. All’articolo 468 del codice civile le parole: “legittimi,legittimati e adottivi” sono sostituite dalle seguenti: “ancheadottivi”; le parole: “nonche’ dei discendenti dei figli naturali deldefunto,” sono soppresse.Art. 69Modifiche all’articolo 480 del codice civile1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo leparole: “la condizione.” e’ aggiunto il seguente periodo: “In caso diaccertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dalpassaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazionestessa.”.Art. 70Modifiche all’articolo 536 del codice civile1. All’articolo 536 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figlinaturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti:”i figli, gli ascendenti”;b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e”sono soppresse;c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunquepresenti sono soppresse.Art. 71Modifiche all’articolo 537 del codice civile1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica le parole: “legittimi e naturali” sonosoppresse;b) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sonosoppresse;c) al secondo comma le parole: ” , legittimi e naturali” sonosoppresse;d) il terzo comma e’ abrogato.Art. 72Modifiche all’articolo 538 del codice civile1. All’articolo 538 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;b) al primo comma le parole: “legittimi ne’ naturali” e laparola: “legittimi” sono soppresse.Art. 73Modifiche all’articolo 542 del codice civile1. All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sonosoppresse;b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunquepresenti sono soppresse;c) il terzo comma e’ abrogato.Art. 74Modifiche all’articolo 544 del codice civile1. All’articolo 544 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;b) al primo comma le parole: “ne’ figli legittimi ne’ figlinaturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola:”legittimi” e’ soppressa.Art. 75Modifiche all’articolo 565 del codice civile1. All’articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi enaturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.Art. 76Modifiche all’articolo 566 del codice civile1. L’articolo 566 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 566.Successione dei figliAl padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.Art. 77Modifiche all’articolo 567 del codice civile1. All’articolo 567 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente “Successione dei figliadottivi”;b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Ai figli sonoequiparati gli adottivi”.Art. 78Modifiche all’articolo 573 del codice civile1. All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primocomma, la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “natifuori del matrimonio”.Art. 79Modifiche all’articolo 580 del codice civile1. All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dallaseguente: “nati fuori del matrimonio”;b) la parola: “naturali”, ovunque presente, e’ sostituita dalleseguenti: “nati fuori del matrimonio”.Art. 80Modifiche all’articolo 581 del codice civile1. All’articolo 581 del codice civile le parole: “legittimi o figlinaturali, o figli legittimi e naturali” sono soppresse.Art. 81Modifiche all’articolo 582 del codice civile1. All’articolo 582 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;b) al primo comma la parola: “legittimi” e’ soppressa.Art. 82Modifiche all’articolo 583 del codice civile1. All’articolo 583 del codice civile le parole: “legittimi onaturali” sono soppresse.Art. 83Modifiche all’articolo 594 del codice civile1. All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalleseguenti: “nati fuori del matrimonio”;b) la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “natifuori del matrimonio”.Art. 84Modifiche all’articolo 643 del codice civile1. All’articolo 643 del codice civile il secondo comma e’sostituito dal seguente: “Se e’ chiamato un concepito,l’amministrazione spetta al padre e alla madre.”.Art. 85Modifiche all’articolo 687 del codice civile1. All’articolo 687 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma la parola: “legittimo” e’ soppressa; le parole:”o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e laparola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori delmatrimonio”;b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La revocazioneha luogo anche se il figlio e’ stato concepito al tempo deltestamento.”.Art. 86Modifiche all’articolo 715 del codice civile1. Al primo comma dell’articolo 715 del codice civile le parole:”sulla legittimita’ o sulla filiazione naturale” sono sostituitedalle seguenti: “sulla filiazione”.Art. 87Modifiche all’articolo 737 del codice civile1. All’articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi enaturali” ovunque presenti sono soppresse.Art. 88Modifiche all’articolo 803 del codice civile1. L’articolo 803 del codice civile e’ sostituito dal seguente.”Art. 803.Revocazione per sopravvenienza di figliLe donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli odiscendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per lasopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio,salvo che si provi che al tempo della donazione il donante avevanotizia dell’esistenza del figlio.La revocazione puo’ essere domandata anche se il figlio del donanteera gia’ concepito al tempo della donazione.”.Art. 89Modifiche all’articolo 804 del codice civile1. All’articolo 804 del codice civile dopo le parole: “ultimofiglio” sono aggiunte le seguenti “nato nel matrimonio”; la parola:”legittimo” e’ soppressa; la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”.Art. 90Modifiche all’articolo 1023 del codice civile1. All’articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo delprimo comma e’ sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre ifigli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o ilriconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia’ sorto.”.Art. 91Modifiche all’articolo 1916 del codice civile1. All’articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole:”dagli affiliati,” sono soppresse.Art. 92Modifiche all’articolo 2941 del codice civile1. Al numero 2) dell’articolo 2941 del codice civile la parola:”potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Titolo IIModifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civilein materia di filiazioneArt. 93Modifiche al codice penale in materia di filiazione1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: “potesta’dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;b) all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potesta’ deigenitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;c) all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’articolo, leparole: “potesta’ dei genitori” e la parola: “potesta'”, ovunquepresenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;d) all’articolo 98, secondo comma, le parole: “potesta’ deigenitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;e) all’articolo 111, secondo comma, la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;f) all’articolo 112, terzo comma, la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;g) all’articolo 146, secondo comma, la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;h) all’articolo 147, terzo comma, la parola: “potesta'” e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;i) all’articolo 540, primo comma, la parola: “illegittima” e’sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio” e la parola:”legittima” e’ sostituita dalle seguenti: “nel matrimonio”; nelsecondo comma, la parola: “illegittima” e’ sostituita dalle seguenti:”fuori del matrimonio”;l) all’articolo 564, quarto comma, le parole: “potesta’ deigenitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;m) nella rubrica dell’articolo 568 le parole: “fanciullolegittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalla seguente:”figlio”; al primo comma le parole: “legittimo o naturalericonosciuto” sono sostituite dalle seguenti “nato nel matrimonio oriconosciuto”;n) all’articolo 569, le parole: “potesta’ dei genitori” sonosostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;o) all’articolo 570, primo comma, le parole: “potesta’ deigenitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;p) all’articolo 573, primo comma, le parole: “potesta’ deigenitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;q) all’articolo 574, primo comma, le parole: “potesta’ deigenitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”;r) all’articolo 574-bis, le parole: “potesta’ dei genitori” e leparole: “potesta’ genitoriale”, ovunque presenti, sono sostituitedalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;s) all’articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole:”potesta’ del genitore” sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”;t) all’articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole:”potesta’ genitoriale” sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”;u) all’articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole:”potesta’ del genitore” sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.Art. 94Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione1. All’articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica enel comma 1, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 95Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:a) all’articolo 706 il quarto comma e’ sostituito dal seguente:”Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi iconiugi.”;b) all’articolo 709-ter, primo comma, la parola: “potesta'” e’sostituita dalla seguente: “responsabilita'”.Titolo IIIModifiche alle leggi speciali in materia di filiazioneArt. 96Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 3181. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate leseguenti modificazioni:a) l’articolo 35 e’ sostituito dal seguente:”Art. 35.Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore dieta’ provvede il tribunale per i minorenni.”;b) dopo l’articolo 37 e’ inserito il seguente:”Art. 37-bis.I figli maggiorenni portatori di handicap grave previstidall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sonocoloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”;c) all’articolo 38, primo comma, dopo le parole: “spetta algiudice ordinario.” e’ aggiunto il seguente periodo: “Sono, altresi’,di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenticontemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.”;d) dopo l’articolo 38 e’ inserito il seguente:”Art. 38-bis.Quando la salvaguardia del minore e’ assicurata con idonei mezzitecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impiantocitofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore,se gia’ nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascoltodel minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senzachiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336-bis,secondo comma, del codice civile.”;e) all’articolo 117 le parole: “figli naturali” sono sostituitedalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio”;f) all’articolo 121 la parola: “legittimo” e’ sostituita dalleseguenti: “nato nel matrimonio”;g) all’articolo 122 la parola: “naturali” ovunque presente e’sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;h) all’articolo 123 la parola: “naturali” e la parola:”adulterini” ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: “natifuori del matrimonio”; al quinto comma la parola: “naturale” e’soppressa;i) dopo l’articolo 127 e’ inserito il seguente:”Art. 127-bis.I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 delcodice civile sono applicabili all’affiliazione.”.Art. 97Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 11851. All’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole:”patria potesta'” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”; le parole: “potesta’ sul figlio” sono sostituite dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale sul figlio”.Art. 98Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 8981. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all’articolo 4 il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Nelricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi iconiugi.”; nel comma 8, le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “ifigli minori” sono sostituite dalle seguenti: “disposto l’ascolto delfiglio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’inferiore ove capace di discernimento”;b) all’articolo 6, comma 1, le parole: “147 e 148” sonosostituite dalle seguenti: “315-bis e 316-bis “; il comma 2 e’sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia loscioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonioapplica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II,del titolo IX, del libro primo, del codice civile.”; i commi 3, 4, 5,8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: “potesta'”e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;c) all’articolo 12, la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”.Art. 99Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 1941. All’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola:”potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”.Art. 100Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 1841. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all’articolo 1 la parola: “potesta'” e’ sostituita dallaseguente: “responsabilita'”;b) all’articolo 3 le parole: “potesta’ dei genitori” e la parola:”potesta'” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;c) all’articolo 4 la parola: “potesta'”, ovunque presente, e’sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;d) all’articolo 5 le parole: “potesta’ parentale” e la parola:”potesta'” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’genitoriale”;e) all’articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sonosostituite dalla seguente: “anche”;f) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dei servizi socialilocali” sono inserite le seguenti: “, anche all’esito dellasegnalazione di cui all’articolo 79-bis,”;g) all’articolo 9, comma 5, la parola: “potesta'” e’ sostituitadalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;h) all’articolo 10, comma 3, la parola: “potesta'” e’ sostituitadalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;i) all’articolo 11 la parola: “naturali” e la parola: “naturale”,ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole:”per altri due mesi.” e’ aggiunto il seguente periodo: “Il genitoreautorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimoanno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma, del codice civile,puo’ chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopol’autorizzazione.”;l) all’articolo 15, comma 1, la lettera c), e’ sostituita dallaseguente: “c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12sono rimaste inadempiute per responsabilita’ dei genitori ovvero e’provata l’irrecuperabilita’ delle capacita’ genitoriali dei genitoriin un tempo ragionevole.”;m) all’articolo 19, comma 1, le parole: “potesta’ dei genitori”sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;n) all’articolo 25, comma 2, le parole: “legittimi o legittimati”sono soppresse e la parola: “quattordici” e’ sostituita dallaseguente: “dodici”;o) all’articolo 27, comma 1, la parola: “legittimo” e’ sostituitadalle seguenti: “nato nel matrimonio”;p) all’articolo 28, comma 4, le parole: “potesta’ dei genitori”sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;q) all’articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: “legittimo”e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio” e la parola:”naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici”;r) all’articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: “naturali” e’sostituita dalla seguente: “biologici” e la parola: “legittimo” e’sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;s) all’articolo 37, comma 2, la parola: “naturali” e’ sostituitadalla seguente: “biologici”;t) all’articolo 44, comma 2, la parola: “legittimi” e’ soppressa;u) all’articolo 46, comma 2, la parola: “potesta'” e’ sostituitadalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;v) all’articolo 48, comma 1, la parola: “potesta'” e’ sostituitadalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;z) all’articolo 50 la parola: “potesta'” e’ sostituita dalleseguenti: “responsabilita’ genitoriale”;aa) all’articolo 52, comma 3, la parola: “potesta'” e’ sostituitadalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;bb) all’articolo 71, comma 3, la parola: “potesta'” e’ sostituitadalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;cc) all’articolo 73, comma 1, le parole: “legittimo per adozione”sono sostituite dalla seguente: “adottivo”;dd) all’articolo 74 la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”;ee) dopo l’articolo 79 e’ inserito il seguente:”Art. 79-bis.1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza dinuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentireal minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.”.Art. 101Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 2181. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguentimodificazioni:a) l’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:”Art. 33.Filiazione1. Lo stato di figlio e’ determinato dalla legge nazionale delfiglio o, se piu’ favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno deigenitori e’ cittadino, al momento della nascita.2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti egli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato difiglio; qualora la legge cosi’ individuata non permettal’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica lalegge italiana.3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale diuno dei genitori, non puo’ essere contestato che alla stregua di talelegge; se tale legge non consente la contestazione si applica lalegge italiana.4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italianoche sanciscono l’unicita’ dello stato di figlio.”;b) nella rubrica dell’articolo 35 la parola: “naturale” e’soppressa; il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Le condizioniper il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionaledel figlio al momento della nascita, o se piu’ favorevole, dallalegge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento incui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento siapplica la legge italiana.”;c) all’articolo 36 le parole: “potesta’ dei genitori” sonosostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;d) dopo l’articolo 36 e’ inserito il seguente:”Art. 36-bis.1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ognicaso le norme del diritto italiano che:a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita’genitoriale;b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedereal mantenimento del figlio;c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimentilimitativi o ablativi della responsabilita’ genitoriale in presenzadi condotte pregiudizievoli per il figlio.”;e) all’articolo 38, primo comma, la parola: “legittimo” e’soppressa.Art. 102Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 401. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola:”legittimi” e’ sostituita dalle seguenti: “nati nel matrimonio”.Art. 103Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 711. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,sono apportate le seguenti modificazioni:a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Riconoscimento deifigli nati fuori del matrimonio”;b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalleseguenti: “nato fuori del matrimonio”;c) il secondo periodo del primo comma e’ sostituito dal seguente:”Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 262 del codicecivile, il capo dell’ufficio consolare riceve altresi’ le domanderelative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e letrasmette al giudice competente”;d) il secondo comma e’ abrogato.Titolo IVDisposizioni transitorie e finaliArt. 104Disposizioni transitorie1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati aproporre azioni di petizione di eredita’, ai sensi dell’articolo 533del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dellostesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo achiedere il riconoscimento della qualita’ di erede.2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fattivalere i diritti successori che discendono dall’articolo 74 delcodice civile, come modificato dalla medesima legge.3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicanoanche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cuipaternita’ o maternita’ sia stata giudizialmente accertata, mortoprima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.4. I diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codicecivile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulleeredita’ aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigoresi prescrivono a far data da suddetto termine.5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudizialidi genitorialita’ intervengano dopo il termine di entrata in vigoredella presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettatia persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valeredai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi siprescrivono a far data dall’annotazione del riconoscimento nell’attodi nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativadella paternita’ o maternita’.6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi aisensi dell’articolo 533 del codice civile, pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicanol’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codicecivile, come modificate dal presente decreto legislativo.7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni delcodice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, siapplicano alle azioni di disconoscimento di paternita’, di reclamo edi contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati primadell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni delcodice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificatedalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepitianteriormente all’entrata in vigore della stessa.9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporrel’azione di disconoscimento di paternita’, previsti dal quarto commadell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giornodell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata invigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso diriconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita primadell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i terminiper proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 edai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codicecivile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimodecreto legislativo.11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dellostato civile gia’ formati secondo le disposizioni vigenti alla datadi entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve lemodifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.Art. 105Sostituzione termini1. La parola: “potesta'” riferita alla potesta’ genitoriale, leparole: “potesta’ genitoriale”, ovunque presenti, in tutta lalegislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti:”responsabilita’ genitoriale”.2. Le parole: “figli legittimi” o le parole: “figlio legittimo”,ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituitedalle seguenti: “figli nati nel matrimonio” o dalle seguenti: “figlionato nel matrimonio”.3. Le parole: “figli naturali” o le parole: “figlio naturale”,ovvero “figli adulterini” o “figlio adulterino” ove presenti, intutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figlinati fuori del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori delmatrimonio”.4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”,”legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta lalegislazione vigente, sono soppresse.Art. 106Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretosono abrogate le seguenti disposizioni:a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies,155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318;c) l’articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.Art. 107Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui alpresente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziariepreviste a legislazione vigente.Art. 108Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimogiorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi’ 28 dicembre 2013NAPOLITANOLetta, Presidente del Consiglio deiministriKyenge, Ministro per l’integrazioneAlfano, Ministro dell’internoCancellieri, Ministro della giustiziaGiovannini, Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con delega alle pariopportunita’Saccomanni, Ministro dell’economia edelle finanzeVisto, il Guardasigilli: Cancellieri
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