DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016
15 luglio 2016
Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (16G00137)
GU n.163 del 14-7-2016
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128
Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazionedelle legislazioni degli Stati membri relative alla messa adisposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga ladirettiva 1999/5/CE. (16G00137)
(GU n.163 del 14-7-2016)
Vigente al: 15-7-2016
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo peril recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri attidell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed inparticolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 29); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e delConsiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia diaccreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda lacommercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93; Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e delConsiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione dellelegislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizionesul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva1999/5/CE; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recanteattuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiatureradio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed ilreciproco riconoscimento della loro conformita'; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002,n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed icontrolli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiatureterminali di telecomunicazione; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successivemodificazioni, recante codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recanteCodice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recanteattuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e delConsiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione dellelegislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'elettromagnetica; Vista la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e delConsiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione dellelegislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizionesul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperatoentro taluni limiti di tensione; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recanteattuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza suimercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generalisulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazionedella normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed inparticolare gli articoli 31 e 32; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di riorganizzazione delMinistero dello sviluppo economico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione dell'8 aprile 2016; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 15 giugno 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministridell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degliaffari esteri e della cooperazione internazionale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE,detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa inservizio delle apparecchiature radio. 2. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencatenell'allegato I. 3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature radiousate esclusivamente nelle attivita' concernenti la pubblicasicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e nelle attivita'dello Stato in materia di diritto penale. 4. Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito diapplicazione del presente decreto non si applica la direttiva2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, fatto salvo quantoprevisto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronicoche emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini diradiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico oelettronico che deve essere completato con un accessorio, comeun'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onderadio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione; b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, dellavelocita' ovvero di altre caratteristiche di un oggetto ol'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alleproprieta' di propagazione delle onde radio; d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentatodello spettro radio; f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identificaparticolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi delpresente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radioper le quali l'apparecchiatura radio e' destinata; g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definiteall'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, e successive modificazioni; h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazionielettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione; i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura diapparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sulmercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolooneroso o gratuito; l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione diapparecchiature radio sul mercato dell'Unione; m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiaturaradio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale; n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbricaapparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e lecommercializza apponendovi il proprio nome o marchio; o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridicastabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandatoscritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione adeterminati compiti; p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilitanell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radiooriginarie di un Paese terzo; q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nellacatena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, chemette a disposizione apparecchiature radio sul mercato; r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentanteautorizzato, l'importatore e il distributore; s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisititecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare; t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionaledi accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento(CE) n. 765/2008; z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrareche i requisiti essenziali del presente decreto relativi alleapparecchiature radio siano stati soddisfatti; aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismoche svolge attivita' di valutazione della conformita'; bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzionedi un'apparecchiatura radio gia' messa a disposizionedell'utilizzatore finale; cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa adisposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nellacatena di fornitura; dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativadell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione deiprodotti; ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale ilfabbricante indica che l'apparecchiatura radio e' conforme airequisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazionedell'Unione che ne prevede l'apposizione; ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; gg) «Commissione»: la Commissione europea. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilirese determinate categorie di prodotti elettrici o elettronicirientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), delpresente articolo.
Art. 3 Requisiti essenziali 1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e dianimali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti irequisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e larelativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limitiminimi di tensione; b) un adeguato livello di compatibilita' elettromagnetica aisensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa diattuazione. 2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzareefficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dellospettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose. 3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sonofabbricate in modo tale da garantire la conformita' ai seguentirequisiti essenziali: a) interagire con accessori, in particolare con caricabatteriastandardizzati; b) interagire con altre apparecchiature radio via rete; c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo intutta l'Unione; d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, ne' abusaredelle risorse della rete arrecando quindi un deterioramentoinaccettabile del servizio; e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezionedei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; f) supportare caratteristiche speciali che consentano ditutelarsi dalle frodi; g) supportare caratteristiche speciali che consentano l'accessoai servizi d'emergenza; h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro usoda parte di utenti disabili; i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che siacaricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' statadimostrata la conformita' della combinazione dell'apparecchiaturaradio e del software. 4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano aquali categorie o classi di apparecchiature radio si applicanociascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a) adi).
Art. 4 Fornitura di informazioni sulla conformita' delle combinazioni di apparecchiature radio e software 1. I fabbricanti di apparecchiature radio e di software checonsentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radioforniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sullaconformita' delle combinazioni previste di apparecchiature radio esoftware ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Detteinformazioni sono il risultato di una valutazione della conformita'realizzata conformemente all'articolo 17 e sono fornite sotto formadi dichiarazione di conformita' comprendente gli elementi di cuiall'allegato VI. A seconda delle combinazioni specifiche diapparecchiature radio e software, le informazioni identificanoprecisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sonocontinuamente aggiornate. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano aquali categorie o classi di apparecchiature radio si applicanociascuno dei requisiti di cui al comma 1. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti di esecuzione adottati dalla Commissione europea chestabiliscono le modalita' operative della messa a disposizione delleinformazioni sulla conformita' applicabili alle categorie e alleclassi specificate dagli atti delegati adottati conformemente alcomma 2.
Art. 5 Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie 1. A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano i tipidi apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiaturecaratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature radio sianoimmesse sul mercato. In sede di registrazione di detti tipi diapparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte oppure, ove cio'sia giustificato, tutti gli elementi della documentazione tecnica dicui alle lettere a), d), e), f), g), h) ed i) dell'allegato V. Ifabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercatoun numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea aciascun tipo registrato di apparecchiatura radio. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti delegati, adottati dalla Commissione che specificano a qualicategorie di apparecchiature radio si applica il requisito di cui alcomma 1, nonche' gli elementi della documentazione tecnica dafornire. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono lemodalita' operative della registrazione nonche' dell'apposizione delnumero di registrazione sulle apparecchiature radio applicabili allecategorie specificate dagli atti delegati adottati conformemente alcomma 2. 4. I fabbricanti, attraverso il sistema centrale messo adisposizione dalla Commissione registrano le informazioni richieste. 5. L'impatto degli atti delegati di cui al comma 2 e' valutatodalle relazioni previste all'articolo 47 del presente decreto.
Art. 6 Messa a disposizione sul mercato 1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato solo delleapparecchiature radio che si conformano al presente decreto. IlMinistero adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispettodel presente articolo.
Art. 7 Messa in servizio e uso 1. Sono consentiti la messa in servizio e l'uso delleapparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte amanutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi alpresente decreto. Fatti salvi i propri obblighi a norma delladecisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioniper l'uso delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione, inparticolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CEe la relativa normativa di attuazione, il Ministero puo' solamenteintrodurre requisiti supplementari per la messa in servizio o l'usodi apparecchiature radio, incluso, tra gli altri, il rispetto delPiano nazionale di ripartizione delle frequenze, per motivi legati adun utilizzo piu' efficace ed efficiente dello spettro radio, perevitare interferenze dannose, per evitare perturbazionielettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.
Art. 8 Notifica delle specifiche delle interfacce radio e assegnazione delle classi di apparecchiature radio 1. Conformemente alla procedura di cui alla direttiva (UE)2015/1535 il Ministero notifica le interfacce radio che intenderegolamentare, ad eccezione: a) delle interfacce radio che sono pienamente conformi alledecisioni della Commissione sull'utilizzo armonizzato dello spettroradio adottate in applicazione della decisione n. 676/2002/CE; b) delle interfacce radio che, in base agli atti di esecuzioneadottati ai sensi del comma 2 del presente articolo, corrispondono adapparecchiature radio che possono essere messe in servizio eutilizzate senza restrizioni all'interno dell'Unione. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gliatti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabilisconol'equivalenza tra le interfacce radio notificate e assegnano unaclasse di apparecchiatura radio, i cui particolari sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 9 Libera circolazione delle apparecchiature radio 1. Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli aspettidisciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sulmercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi alpresente decreto. 2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, e' ammessal'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presentedecreto, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente che taliapparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato omesse in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi alpresente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio puo'avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate,secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitareinterferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per lasalute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.
Capo II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Art. 10 Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sulmercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate efabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo3. 2. I fabbricanti provvedono affinche' le apparecchiature radiosiano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno unoStato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dellospettro radio. 3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cuiall'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura divalutazione della conformita' di cui all'articolo 17. Qualora laconformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabilisia stata dimostrata da tale procedura di valutazione dellaconformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita'UE e appongono la marcatura CE. 4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e ladichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalladata in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. 5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedurenecessarie affinche' la produzione in serie continui a essereconforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in debito contodelle modifiche della progettazione o delle caratteristichedell'apparecchiatura radio, nonche' delle modifiche delle normearmonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle qualie' dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura radio. Laddoveritenuto necessario in considerazione dei rischi presentatidall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute el'incolumita' degli utilizzatori finali, eseguono una prova acampione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato,verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, dellenon conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio nonconformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 6. I fabbricanti garantiscono che sulle apparecchiature radio daloro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, diserie oppure qualsiasi altro elemento che ne consental'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la naturadell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le informazioniprescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento diaccompagnamento dell'apparecchiatura radio. 7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome,la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchioregistrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattatioppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non loconsentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamentodell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto pressocui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relativeal contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinatodalla normativa vigente. 8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio siaaccompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezzaalmeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativavigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie perl'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazioned'uso. Tali informazioni comprendono anche una descrizione deglieventuali accessori e componenti, compreso il software, ove glistessi consentano all'apparecchiatura radio di funzionare comeprevisto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari diqualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili eintelligibili. Per le apparecchiature radio che emettonointenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguentiinformazioni: a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiaturaradio; b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande difrequenza in cui opera l'apparecchiatura radio. 9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiaturaradio sia accompagnata da una copia della dichiarazione diconformita' UE o da una dichiarazione di conformita' UE semplificata.Se e' fornita una dichiarazione di conformita' UE semplificata, essadeve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale e'possibile ottenere il testo completo della dichiarazione diconformita' UE. 10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio odi requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazionidisponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Statimembri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cuisussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materiadi autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono esserecompletate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. IlMinistero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti diesecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalita' dipresentazione di tali informazioni. 11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere cheun'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conformeal presente decreto prendono immediatamente le misure correttivenecessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, perritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualoral'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti neinformano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando inparticolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasimisura correttiva presa nonche' i relativi risultati. 12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata diun'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte leinformazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radioal presente decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essicooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azioneintrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiaturaradio da essi immessa sul mercato.
Art. 11 Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, unrappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 10,comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cuiall'articolo 10, comma 3, non rientrano nel mandato delrappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nelmandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente alrappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali disorveglianza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e ladocumentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cuil'apparecchiatura radio e' stato immessa sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionalecompetente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e ladocumentazione necessarie per dimostrare la conformita'dell'apparecchiatura radio; c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su lororichiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischipresentati dall'apparecchiatura radio che rientra nel mandato delrappresentante autorizzato.
Art. 12 Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature radioconformi. 2. Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul mercato gliimportatori assicurano che il fabbricante abbia eseguitol'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cuiall'articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite inmodo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senzaviolare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazionetecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura radio,che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documentidi cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10, e che il fabbricante abbiarispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere cheun'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali dicui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio sul mercatofino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quandol'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informail fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato. 3. Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio il loronome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchioregistrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattatioppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in undocumento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusii casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentonol'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gliimportatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprionome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relativeal contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinatodalla normativa vigente. 4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura radio siaaccompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno inlingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre un'apparecchiaturaradio e' sotto la loro responsabilita', le condizioni diimmagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la suaconformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischipresentati dall'apparecchiatura radio, gli importatori eseguono, perproteggere la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova acampione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato,verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, dellenon conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio nonconformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere cheun'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conformeal presente decreto prendono immediatamente le misure correttivenecessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, perritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualoral'apparecchiatura radio presenti un rischio, gli importatori neinformano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando inparticolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasimisura correttiva presa. 8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiaturaradio e' stata immessa sul mercato gli importatori conservano ladichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' disorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, ladocumentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata diun'autorita' nazionale competente, forniscono tempestivamente aquest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formatocartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita'dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o in lingua inglese.Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azioneintrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radioda essi immesse sul mercato.
Art. 13 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sulmercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza edapplicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere l'apparecchiatura radio a disposizione sulmercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, siaaccompagnata dalla documentazione necessaria in base al presentedecreto nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezzaalmeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativavigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alleprescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commida 6 a 10, e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene oha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conformeai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3, non mettel'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essanon sia stata resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radiopresenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante ol'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura radioe' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento odi trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere chel'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato nonsia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese lemisure correttive necessarie per rendere conforme taleapparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda deicasi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, idistributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza,indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' equalsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata diun'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte leinformazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio.Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azioneintrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiaturaradio da essi messa a disposizione sul mercato.
Art. 14 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai finidel presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante dicui all'articolo 10 quando immette sul mercato un'apparecchiaturaradio con il proprio nome o marchio commerciale o modificaun'apparecchiatura radio gia' immessa sul mercato in modo tale dapoterne condizionare la conformita' al presente decreto.
Art. 15 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianzache ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loroapparecchiature radio; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornitoapparecchiature radio. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare leinformazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siastato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dalmomento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.
Capo III
CONFORMITA’ DELLE APPARECCHIATURE RADIO
Art. 16 Presunzione di conformita' delle apparecchiature radio 1. Le apparecchiature radio che sono conformi alle normearmonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono statipubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sonoconsiderate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3,contemplati in tali norme o parti di esse.
Art. 17 Procedure di valutazione della conformita' 1. Il fabbricante effettua una valutazione di conformita'dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cuiall'articolo 3. Nella valutazione di conformita' sono prese inconsiderazione tutte le condizioni di funzionamento cui leapparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresi'conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per leapparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni,con la valutazione di conformita' si conferma altresi' che leapparecchiature radio soddisfano la conformita' ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3 in tutte le possibiliconfigurazioni. 2. I fabbricanti dimostrano la conformita' dell'apparecchiaturaradio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1,utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione dellaconformita': a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basatasul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cuiall'allegato IV. 3. Se, per la valutazione della conformita' delle apparecchiatureradio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ilfabbricante ha applicato norme armonizzate i cui riferimenti sonostati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egliutilizza una delle procedure seguenti: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basatasul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cuiall'allegato IV. 4. Se per la valutazione della conformita' delle apparecchiatureradio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ilfabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte normearmonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non esistano normearmonizzate applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte,per verificarne la conformita' a tali requisiti essenziali, a unadelle seguenti procedure: a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basatasul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; b) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cuiall'allegato IV.
Art. 18 Dichiarazione di conformita' UE 1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto deirequisiti essenziali di cui all'articolo 3. 2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cuiall'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ede' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. Ladichiarazione di conformita' UE semplificata di cui all'articolo 10,comma 9, contiene gli elementi di cui all'allegato VII ed e'continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. Iltesto integrale della dichiarazione di conformita' UE e' disponibilesul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformita' UEsemplificata, tradotto in lingua italiana. 3. Se all'apparecchiatura radio si applicano piu' atti dell'Unioneche prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilataun'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questiatti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli attidell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assumela responsabilita' della conformita' dell'apparecchiatura radio airequisiti del presente decreto.
Art. 19 Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali espostiall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Vista la natura delle apparecchiature radio, l'altezza dellamarcatura CE apposta su tali apparecchiature puo' essere inferiore a5 mm, purche' rimanga visibile e leggibile.
Art. 20 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato. 1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibilee indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, ameno che cio' non sia possibile o non sia consentito a causa dellanatura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essereapposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 2. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchiatura radio primadella sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazionedell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura divalutazione della conformita' di cui all'allegato IV. Il numero diidentificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza dellamarcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificatoe' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sueistruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantireun'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE epromuove le azioni opportune contro l'uso improprio di talemarcatura.
Art. 21 Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o idettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante pergarantire la conformita' delle apparecchiature radio ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3. Essa include almeno gli elementiindicati nell'allegato V. 2. La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sulmercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata. 3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti laprocedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o inlingua inglese. 4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2 e 3del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzipertinenti sufficienti ad assicurare la conformita'dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cuiall'articolo 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedereal fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, unaprova da un laboratorio accreditato dall'autorita' di sorveglianzadel mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine diverificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo3.
Capo IV
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Art. 22 Autorizzazione e notifica 1. Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazionedi conformita' ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti divalutazione della conformita' a norma del presente decreto. 2. Gli oneri relativi alle attivita' di notifica, autorizzazione,rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformita',eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi. 3. Le spese di effettuazione delle attivita' di cui al comma 2rientrano nelle prestazioni delle attivita' eseguite per conto terzisecondo la normativa vigente in materia.
Art. 23 Procedure di autorizzazione e di notifica 1. Il Ministero e' responsabile dell'istituzione e dell'esecuzionedelle procedure necessarie per l'autorizzazione e la notifica degliorganismi di valutazione della conformita' e per il controllo degliorganismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanzaall'articolo 28. 2. Le procedure di cui al comma 1 relative agli organismi divalutazione della conformita', nonche' il controllo degli organisminotificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento(CE) n. 765/2008 dall'organismo nazionale di accreditamentoindividuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.99, fatte salve le procedure autorizzative dell'organismo notificatodel Ministero, che vengono effettuate ai sensi dell'articolo 5,paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. L'autorizzazione degliorganismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ede' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismocorredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto delMinistero dello sviluppo economico. Il decreto e' pubblicato sul sitointernet del Ministero dello sviluppo economico. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primoperiodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo nazionaledi accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati conapposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quantoapplicabili le prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, edadotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessaalle proprie attivita'. 4. Il Ministero dello sviluppo economico assume pienaresponsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma3.
Art. 24 Prescrizioni relative all'autorita' di notifica 1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' dinotifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' divalutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relativeattivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gliorganismi di valutazione della conformita'; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'delle attivita'; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di unorganismo di valutazione della conformita' sia presa da personecompetenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagliorganismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenzacommerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competentisufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Art. 25 Obbligo di informazione a carico dell'autorita' di notifica 1. Il Ministero informa la Commissione europea delle procedure perla valutazione e la notifica degli organismi di valutazione dellaconformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' diqualsiasi modifica delle stesse.
Art. 26 Prescrizioni relative agli organismi notificati 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione dellaconformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato anorma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita'giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismoterzo indipendente dall'organizzazione e dal prodotto che valuta. Unorganismo appartenente a un'associazione d'imprese o a unafederazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nellaprogettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione delleapparecchiature radio che esso valuta puo' essere ritenuto unorganismo del genere a condizione che siano dimostrate la suaindipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi altidirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delleapparecchiature radio sottoposti alla sua valutazione, ne' ilrappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'usodelle apparecchiature radio valutate che sono necessarie per ilfunzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'usodi tali apparecchiature radio per scopi privati. L'organismo divalutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personaleaddetto alla valutazione della conformita' non intervengonodirettamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nellacommercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nellamanutenzione di tali apparecchiature radio, ne' rappresentano isoggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcunaattivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza digiudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' divalutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale inparticolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazionedella conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliateo dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza,sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' divalutazione della conformita'. 5. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loropersonale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' conil massimo dell'integrita' professionale e competenza tecnica e sonoliberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordinefinanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultatidelle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone ogruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado dieseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'assegnatigli in base agli allegati III e IV per cui e' statonotificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguitidall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzinecessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici eamministrativi connessi alle attivita' di valutazione dellaconformita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione dellaconformita' e per ogni tipo o categoria di apparecchiatura radio peri quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione dellaconformita' ha a sua disposizione: a) il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienzasufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione dellaconformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' dellequali avviene la valutazione della conformita', garantendo latrasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; unapolitica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolgein qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; c) le necessarie procedure per svolgere le attivita' che tengonodebitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cuiopera, della sua struttura, del grado di complessita' dellatecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura dimassa o seriale del processo produttivo. 7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti divalutazione della conformita' dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che includatutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione acui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative allevalutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire talivalutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisitiessenziali di cui all'articolo 3, delle norme armonizzate applicabilie delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazionedell'Unione e delle normative nazionali; d) la capacita' di elaborare certificati di esame UE del tipo oapprovazioni dei sistemi di qualita', registri e verbali atti adimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazionedella conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addettoalla valutazione della conformita'. La remunerazione degli altidirigenti e del personale addetto allo svolgimento di compiti divalutazione della conformita' di un organismo di valutazione dellaconformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dairisultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono uncontratto di assicurazione per la responsabilita' civile, a meno chedetta responsabilita' non sia direttamente coperta dallo Stato anorma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non siadirettamente responsabile della valutazione della conformita'. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene aconoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli allegatiIII e IV o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,tranne nei confronti delle autorita' nazionali competenti in cuiesercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alleattivita' di normalizzazione pertinenti, alle attivita' normative nelcampo delle apparecchiature radio e della pianificazione dellefrequenze, nonche' alle attivita' del gruppo di coordinamento degliorganismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa diarmonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personaleresponsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione dellaconformita' ne sia informato, e applicano come guida generale ledecisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Art. 27 Presunzione di conformita' degli organismi notificati 1. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabilitinelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cuiriferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficialedell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 nellamisura in cui le norme applicabili armonizzate includano taliprescrizioni.
Art. 28 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specificiconnessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra aun'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliatarispettino le prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa diconseguenza il Ministero. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questisiano stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite daun'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministeroi documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifichedel subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questiultimi a norma degli allegati III e IV.
Art. 29 Domanda di notifica 1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta unadomanda di autorizzazione al Ministero finalizzata alla notifica. 2. La domanda di notifica e' accompagnata da una descrizione delleattivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei modulidi valutazione della conformita' delle apparecchiature radio per lequali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da uncertificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale diaccreditamento che attesti che l'organismo di valutazione dellaconformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26.
Art. 30 Procedura di notifica 1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione dellaconformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 26. 2. Il Ministero notifica gli organismi di cui al comma 1 allaCommissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lostrumento elettronico di notifica elaborato e gestito dallaCommissione europea. 3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' divalutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazionedella conformita' e le apparecchiature radio interessate, nonche' larelativa attestazione di competenza. 4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di unorganismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da partedella Commissione europea o degli altri Stati membri entro duesettimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato diaccreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usatoun certificato di accreditamento. Solo tale organismo e' consideratoun organismo notificato ai sensi del presente decreto. 5. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Statimembri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamentealla notifica.
Art. 31 Elenchi degli organismi notificati 1. L'elenco degli organismi notificati a norma del presentedecreto, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e leattivita' per le quali sono stati notificati, e' a disposizione delpubblico sul sito istituzionale della Commissione.
Art. 32 Modifiche delle notifiche 1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato none' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o nonadempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira lanotifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancatorispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e glialtri Stati membri. 2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, ilMinistero prende le misure appropriate per garantire che le pratichedi tale organismo siano evase da un altro organismo notificato osiano rese disponibili per l'attivita' di sorveglianza del mercato.
Art. 33 Contestazione della competenza degli organismi notificati 1. Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta,tutte le informazioni relative alla base della notifica o delmantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione,nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi o siano portatialla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificatoo sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni eresponsabilita' cui e' sottoposto. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'attodi esecuzione che la Commissione europea ha adottato qualora lastessa accerti che un organismo notificato non soddisfa o nonsoddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica. Ai sensi delmedesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e,all'occorrenza, ritira la notifica.
Art. 34 Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni dellaconformita' conformemente alle procedure di valutazione dellaconformita' di cui agli allegati III e IV. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modoproporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loroattivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,del settore in cui opera, della sua struttura, del grado dicomplessita' della tecnologia delle apparecchiature radio inquestione e della natura seriale o di massa del processo diproduzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e illivello di protezione necessari per la conformita'dell'apparecchiatura radio al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisitiessenziali di cui all'articolo 3 o le norme armonizzatecorrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettatida un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misurecorrettive appropriate e non rilascia un certificato di esame UE deltipo o un'approvazione del sistema di qualita'. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio dellaconformita' successivo al rilascio di un certificato di esame UE deltipo o di un'approvazione del sistema di qualita' riscontri cheun'apparecchiatura radio non e' piu' conforme chiede al fabbricantedi prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospendeo ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazionedel sistema di qualita'. 5. Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime nonproducano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita,sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o leapprovazioni del sistema di qualita', a seconda dei casi.
Art. 35 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati 1. Avverso le decisioni degli organismi notificati puo' essereespletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine indicatadall'organismo nazionale di accreditamento.
Art. 36 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati informano il Ministero: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di uncertificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema diqualita' conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito osulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevutodalle autorita' di sorveglianza del mercato in relazione alleattivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altraattivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV, gliorganismi notificati forniscono agli altri organismi notificati anorma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione dellaconformita' sono simili e coprono le stesse categorie diapparecchiature radio, informazioni pertinenti sulle questionirelative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi dellevalutazioni della conformita'. 3. Gli organismi notificati adempiono agli obblighi di informazionedi cui agli allegati III e IV.
Art. 37 Scambio di esperienze 1. Il Ministero partecipa allo scambio di esperienze organizzatodalla Commissione europea tra le autorita' nazionali degli Statimembri responsabili della politica di notifica.
Art. 38 Coordinamento degli organismi notificati 1. Il Ministero richiede agli organismi notificati lapartecipazione, direttamente o mediante rappresentanti designati, allavoro del gruppo settoriale di organismi notificati, quale sistemaappropriato di coordinamento e di cooperazione tra organisminotificati, istituito dalla Commissione europea.
Capo V
SORVEGLIANZA DEL MERCATO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO E
PROCEDURA DI SALVAGUARDIA
Art. 39 Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio 1. Il Ministero e' l'autorita' di sorveglianza del mercato edeffettua tale attivita' anche in collaborazione con gli organi diPolizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dellosviluppo economico competenti per la materia disciplinata dalpresente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano lesanzioni di cui all'articolo 46. 2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformita' a quantostabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sulmercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercatoe di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delleapparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 delregolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modoappropriato e su scala adeguata le caratteristiche delleapparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se delcaso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguatocampionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidatidi valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Aifini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, glioperatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. Icontrolli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con appositodecreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svoltedall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articolida 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo diaccertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cuiall'articolo 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dalfabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratoridell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologiedell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo laprocedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratoriaccreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto laresponsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero accredita ilaboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva,nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far partealmeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazioneitaliani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove diconformita' delle apparecchiature alle norme per le quali hannoricevuto l'accreditamento. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipenderedirettamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore direte ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica;devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguatacapacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature edessere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzionedelle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratoriviene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La proceduradi rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione dellasorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e' disciplinatadal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84.Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo siapplica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da partedel Ministero. 5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero sentita lacommissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di seimesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegniassunti. L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso, sentitala commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita'e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati almomento del rilascio dell'accreditamento. 6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dalMinistero con provvedimento motivato e notificato all'operatoreinteressato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termineentro cui e' possibile ricorrere. Prima dell'adozione delprovvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che taleconsultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura daadottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute,della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblicioggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, da'la possibilita' all'operatore interessato di essere ascoltato entroun periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento e'stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo e' datal'opportunita' di essere sentito non appena possibile e la misuraadottata e' tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gliarticoli da 40 a 43 adottata dal Ministero e' tempestivamenteritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri diaver risolto la non conformita'. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottatidal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico deisoggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, ilsuo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiaturaper la quale il Ministero ha rilevato difformita' a quanto previstodal presente decreto, e' tenuto al pagamento delle spese connesseall'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altroonere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzioneprevista.
Art. 40 Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi 1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere cheun'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presentiun rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altriaspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presentedecreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radiointeressata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alpresente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedenteperiodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio nonrispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salval'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiedetempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tuttele misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiaturaradio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dalmercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionalealla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informal'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure divalutazione della conformita'. 2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non siaristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altriStati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti cheha chiesto all'operatore economico di prendere. 3. L'operatore economico prende tutte le opportune misurecorrettive nei confronti di tutte le apparecchiature radiointeressate che ha messo a disposizione sull'intero mercatodell'Unione europea. 4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misurecorrettive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondoperiodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorieper proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiaturaradio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o perrichiamarla. Il Ministero informa immediatamente la Commissioneeuropea e gli altri Stati membri di tali misure. 5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, includonotutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessariall'identificazione dell'apparecchiatura radio non conforme, la suaorigine, la natura della presunta non conformita' e dei rischiconnessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate,nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.In particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai pertinentirequisiti essenziali di cui all'articolo 3; oppure; b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16,che conferiscono la presunzione di conformita'. 6. Quando la procedura a norma del presente articolo e' stataavviata dall'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero informatempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri ditutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a suadisposizione sulla non conformita' dell'apparecchiatura radiointeressata e, in caso di disaccordo con la misura nazionaleadottata, delle proprie obiezioni. 7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni dicui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissioneeuropea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presadal Ministero, tale misura e' ritenuta giustificata. Il Ministerogarantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misurerestrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione qualiil suo ritiro dal mercato.
Art. 41 Procedura di salvaguardia dell'Unione 1. Se, all'esito procedura di cui all'articolo 40, commi 3 e 4,sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministeroo da altra autorita' di sorveglianza di altro Stato membro e, aseguito della consultazione da essa avviata, la Commissione europeadecide, mediante propri atti di esecuzione, che: a) le misure adottate dal Ministero non sono giustificate, ilMinistero stesso adotta tutti i provvedimenti necessari perconformarsi a tale decisione, revocando la misura nazionaleprecedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati all'atto delricevimento della decisione della Commissione europea; b) le misure adottate dal Ministero o da altra autorita' disorveglianza di altro Stato membro sono giustificate, il Ministeroadotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a taledecisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire chel'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata o richiamata dalmercato e ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sonoemanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissioneeuropea.
Art. 42 Apparecchiature radio conformi che presentano rischi 1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensidell'articolo 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, purconforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o lasicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione delpubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatoreeconomico interessato di far si' che tale apparecchiatura radio,all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' talerischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi,ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di temporagionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore economico garantisce che siano prese misurecorrettive nei confronti di tutte le apparecchiature radiointeressate da esso messe a disposizione sull'intero mercatodell'Unione europea. 3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e glialtri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolaridisponibili, in particolare i dati necessari all'identificazionedell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena difornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi,nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, iprovvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione dellaCommissione europea previsti dall'articolo 42, paragrafo 4, delladirettiva 2014/53/UE.
Art. 43 Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministeroingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro iltermine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformita'quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2,verifica che: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presentedecreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le prescrizionidell'articolo 20, comma 1, del presente decreto; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quandosi applica la procedura di valutazione della conformita' di cuiall'allegato IV, e' stato apposto in violazione dell'articolo 20 onon e' stato apposto; d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione diconformita' UE; f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12,comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) l'apparecchiatura radio non e' corredata delle informazionirelative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, delladichiarazione di conformita' UE o delle restrizioni d'usorispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10; i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazionedegli operatori economici di cui all'articolo 15; l) e' stato violato l'articolo 5; m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto; n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la relativaprocedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17; o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da poteressere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare leprescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
Capo VI
COMMISSIONE CONSULTIVA E COMITATO
Art. 44 Commissione consultiva 1. Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisceuna commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareriin ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presentedecreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeridello sviluppo economico e dell'interno. 2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1 e'assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e per la partecipazione allacommissione medesima non e' prevista la corresponsione di alcunaindennita' o compenso ne' rimborso spese.
Art. 45 Procedura di comitato 1. Il Ministero partecipa con propri rappresentanti alle attivita'del comitato per la valutazione della conformita' e per lasorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni di cuialla direttiva 2014/53/UE secondo le procedure ivi indicate.
Capo VII
SANZIONI
Art. 46 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante ol'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque formaapparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cuiall'articolo 3, oppure apparecchiature per le quali non e' stataeseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cuiall'articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale dapoter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare leprescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e'assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 aeuro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzioneamministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apportamodifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura checomportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante ol'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque formaapparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita'di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), e' assoggettatoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 perciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa nonpuo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mettea disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radioche presentano anche una soltanto delle non conformita' di cuiall'articolo 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e'assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 aeuro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzioneamministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro132.316. 4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 delpresente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbiaricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agirea suo nome e purche' specificato nel mandato, in presenza delleviolazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c),d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato alle sanzioniamministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentanteautorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottemperaall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 aeuro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11,comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottemperaall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). 5. Chiunque installa per attivita' professionale apparecchiatureradio che presentano almeno una delle non conformita' di cuiall'articolo 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa inviolazione delle relative restrizioni d'uso e' assoggettato allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 aeuro 15.877. 6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore chenon ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamentedi cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi,e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione e'assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltantodegli obblighi di cui agli all'articolo 13, comma 2, ultimi dueperiodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatoreche non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighirispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, eall'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 aeuro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodoprecedente anche il distributore che non ottempera anche ad unosoltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5. 7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata, l'operatoreeconomico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti aiprovvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministeroai sensi degli articoli 40 e 42, ovvero non ottempera aiprovvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministerodello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministrodello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni,ai sensi dell'articolo 43, e' assoggettato alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938. 8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamentepubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalleprescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo lerispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologiadi operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro19.847. 9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto,ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza peri fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifichealle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportanola mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3,e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 331 a euro 1.984. 10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o inesercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita' dicui all'articolo 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n)ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo. 11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente iltermine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di nonconformita' di cui all'articolo 43, comma 1, il Ministero provvede alimitare o proibire la messa a disposizione sul mercatodell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritiratadal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate. 12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato,nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di sorveglianza delmercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false e'assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 3.350 a euro 20.000. 13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presentedecreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale delMinistero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTATdei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unita' di eurosecondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale osuperiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importodella sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri siapplica esclusivamente per le violazioni commesse successivamentealla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che loprevede.
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 Revisione e relazioni 1. Il Ministero presenta alla Commissione le relazionisull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 delladirettiva 2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.
Art. 48 Disposizioni transitorie 1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa inservizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto chesono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e chesono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.
Art. 49 Disposizioni finali 1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissioneeuropea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto edelle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nelsettore disciplinato dal decreto medesimo. 2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativein vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 1999/5/CE, abrogatadalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest'ultimadirettiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cuiall'allegato VIII alla direttiva stessa.
Art. 50 Abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e' abrogato adeccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano invigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26ottobre 2010, n. 198.
Art. 51 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decretonon devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimentodei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 52 Entrata in vigore 1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 49 delladirettiva 2014/53/UE relativamente alle disposizioni della medesima,il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Calenda, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Lorenzin, Ministro della salute Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO 1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensidell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unioneinternazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cuile apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Nonsono considerati messi a disposizione sul mercato: a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati eutilizzati da radioamatori; b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad usodegli stessi; c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopiscientifici e sperimentali nel quadro dell'attivita' radioamatoriale. 2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito diapplicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche eintegrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni. 3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientrantinell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati aessere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo atali fini.
Allegato II MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE 1. Il controllo interno della produzione e' la procedura divalutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agliobblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e si accertae dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che leapparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenzialidi cui all'articolo 3. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica conformementeall'articolo 21. 3. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' ilprocesso di fabbricazione e il relativo controllo assicurino laconformita' delle apparecchiature radio fabbricate alladocumentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e airequisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli19 e 20 su ogni singola apparecchiatura radio conforme alleprescrizioni applicabili del presente decreto. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta diconformita' UE per ogni tipo di apparecchiatura radio che, insiemealla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorita'nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e'stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UEidentifica l'apparecchiatura radio per cui e' stata compilata. Unacopia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizionedelle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essereadempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricantee sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nelmandato.
Allegato III MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE Quando si fa riferimento al presente allegato, la procedura divalutazione della conformita' deve seguire i moduli B (esame UE deltipo) e C (conformita' al tipo basata sul controllo interno dellaproduzione) del presente allegato. Modulo B - Esame UE del tipo 1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura divalutazione della conformita' con cui un organismo notificato esaminail progetto tecnico di un'apparecchiatura radio, nonche' verifica ecertifica che il progetto tecnico di tale apparecchiatura radiorispetta i requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 2. L'esame UE del tipo e' effettuato mediante la valutazionedell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radioeffettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazioneprobatoria di cui al punto 3, senza esame di un campione (progettotipo). 3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo aun unico organismo notificato di sua scelta. La domanda devecontenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui ladomanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome el'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessadomanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare laconformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabilidel presente decreto e comprende un'analisi e una valutazioneadeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa leprescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini dellavalutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamentodell'apparecchiatura radio. Inoltre contiene, laddove applicabile,gli elementi di cui all'allegato V; d) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza dellesoluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti idocumenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzatepertinenti non sono state (integralmente) applicate, e comprende, senecessario, i risultati delle prove effettuate conformemente allealtre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricanteoppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto laresponsabilita' del fabbricante. 4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica eprobatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnicodell'apparecchiatura radio. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione cheelenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e irelativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8,l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto dellarelazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presentedecreto applicabili all'apparecchiatura radio in questione,l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato diesame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo delfabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisitiessenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validita' e idati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Ilcertificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu'allegati. Il certificato di esame UE del tipo e gli allegati devonocontenere ogni utile informazione che permetta di valutare laconformita' delle apparecchiature radio fabbricate al tipo esaminatoe consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo nonsoddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili,l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esameUE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivandodettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progressotecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvatonon e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presentedecreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini ein caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene ladocumentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipodi tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influiresulla conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenzialidel presente decreto o sulle condizioni di validita' di talecertificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sottoforma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dei certificatidi esame UE del tipo e dei supplementi che esso ha rilasciato orevocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delMinistero l'elenco di tali certificati e dei supplementi respinti,sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismonotificato informa gli altri organismi notificati dei certificati diesame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati,sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, deicertificati e dei supplementi da esso rilasciati. Ogni organismonotificato informa il Ministero e gli altri Stati membri deicertificati di esame UE del tipo rilasciati e dei relativisupplementi nei casi in cui le norme armonizzate, i cui riferimentisono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,non siano state applicate (integralmente). La Commissione, gli Statimembri e gli altri organismi notificati possono ottenere, surichiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativisupplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, surichiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degliesami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificatoconserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degliallegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenentela documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni apartire dalla valutazione dell'apparecchiatura radio o fino allascadenza della validita' di tale certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionaliuna copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e deisupplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalladata in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. 10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentarela richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui aipunti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. Modulo C - Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno dellaproduzione fa parte di una procedura di valutazione della conformita'con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3,e si accerta e dichiara che le apparecchiature radio in questionesono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo esoddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' ilprocesso di fabbricazione e il suo controllo garantiscano laconformita' delle apparecchiature radio prodotte al tipo oggetto delcertificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presentedecreto. 3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli19 e 20 a ogni singola apparecchiatura radio conforme al tipodescritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizionidel presente decreto ad essa applicabili. 3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta diconformita' UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene adisposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci annidalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sulmercato. La dichiarazione di conformita' UE identifical'apparecchiatura radio per cui e' stata compilata. Una copia delladichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delleautorita' competenti su richiesta. 4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essereadempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricantee sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nelmandato.
Allegato IV MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITA' 1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e' laprocedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricanteottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta edichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', chel'apparecchiatura radio in questione risponde ai requisiti delpresente decreto a essa applicabili. 2. Produzione Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' dellaprogettazione, della fabbricazione, dell'ispezione delleapparecchiature radio finite e delle prove delle apparecchiatureradio interessate, secondo quanto specificato al punto 3, ed e'assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suosistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per leapparecchiature radio in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domandasia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome el'indirizzo di quest'ultimo; b) la documentazione tecnica per ciascun tipo diapparecchiatura radio che intende fabbricare. La documentazionetecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi di cuiall'allegato V; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e d) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessadomanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita'dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto a essaapplicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottatidal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica eordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Taledocumentazione relativa al sistema di qualita' deve consentireun'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registririguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolareun'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materiadi progettazione e qualita' del prodotto; b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese lenorme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzatenon siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che sianorispettati i requisiti essenziali del presente decreto che siapplicano alle apparecchiature radio; c) delle tecniche di controllo e verifica della progettazione,dei processi e degli interventi sistematici per la progettazionedelle apparecchiature radio rientranti nel tipo in questione; d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecnichedi controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degliinterventi sistematici che saranno applicati; e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza concui si intende effettuarli; f) dei registri riguardanti la qualita', come ad esempio lerelazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, lerelazioni sulle qualifiche del personale interessato; g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare chesia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e diprodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' perdeterminare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presumela conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema diqualita' conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinentinorme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestionedella qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllodeve avere esperienza nella valutazione del settore e dellatecnologia dell'apparecchiatura radio in questione e conoscere leprescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprendeuna visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppoincaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui alpunto 3.1, lettera b), verifica la capacita' del fabbricante diindividuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e dieffettuare gli esami atti a garantire la conformita' delleapparecchiature radio a tali norme. La decisione e' notificata alfabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica devecontenere le conclusioni del controllo e la motivazionecircostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighiderivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che essorimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificatoche ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intendeapportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta lemodifiche proposte e decide se il sistema modificato continui asoddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria unanuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. Lanotifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazionecircostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricantesoddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato diaccedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione,fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte lenecessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema diqualita' in materia di progettazione, come ad esempio i risultati dianalisi, calcoli, prove; c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema diqualita' in materia di fabbricazione, come ad esempio le relazioniispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sullequalifiche del personale. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodiciintesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistemadi qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controllistessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senzapreavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere intale occasione, se necessario, a prove sulle apparecchiature radioatte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'.Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, sesono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli19 e 20 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cuial punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ognisingola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabilidi cui all'articolo 3. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta diconformita' UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene adisposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data incui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. Ladichiarazione di conformita' UE identifica l'apparecchiatura radioper cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione diconformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti surichiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data diimmissione sul mercato dell'apparecchiatura radio, tiene adisposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui alpunto 3.1; c) le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; d) le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismonotificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa il Ministero delleapprovazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e,periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elencodelle approvazioni dei sistemi di qualita' respinte, sospese oaltrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificatoinforma gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemidi qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta,delle approvazioni del sistema di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nomedel fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' sianospecificati nel mandato.
Allegato V CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno iseguenti elementi: a) la descrizione generale dell'apparecchiatura radio comprensivadi: i. fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristicheesterne, la marcatura e il layout interno; ii. versioni del software o firmware importanti per laconformita' ai requisiti essenziali; iii. informazioni per gli utenti e istruzioni di installazione; b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi dicomponenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi similiimportanti; c) le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione ditali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchiatura radio; d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente oin parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicatetali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate persoddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, compreso unelenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In casodi applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazionetecnica specifica le parti che sono state applicate; e) una copia della dichiarazione di conformita' UE; f) se e' stato applicato il modulo di valutazione dellaconformita' di cui all'allegato III, una copia del certificato diesame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall'organismonotificato interessato; g) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degliesami effettuati e altri elementi simili rilevanti; h) le relazioni sulle prove effettuate; i) una spiegazione in merito alla conformita' ai requisiti di cuiall'articolo 10, comma 2, e alla disponibilita' o meno sullaconfezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 10.
Allegato VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (N. XXX) (1) 1. Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto odi serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentanteautorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sottol'esclusiva responsabilita' del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazionedell'apparecchiatura radio che ne consenta la tracciabilita'. Essapuo' comprendere un'immagine a colori sufficientemente chiara senecessario per l'identificazione dell'apparecchiatura radio): 5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme allapertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Direttiva 2014/53/UE Se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate oriferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'dichiarata la conformita'. I riferimenti devono essere indicati conil loro numero di identificazione e versione e, se del caso, la datadi emissione: 7. Se del caso, l'organismo notificato ... (denominazione, numero)... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciatoil certificato di esame UE del tipo: ... 8. Se del caso, una descrizione degli accessori e dei componentiinclusi nella dichiarazione di conformita' UE, compreso il software,che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto: 9. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: ... (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma): (1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformita' UE e' opzionale.
Allegato VII DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA La dichiarazione di conformita' UE semplificata di cui all'articolo10, comma 9, deve essere presentata come segue: Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che il tipo diapparecchiatura radio [descrizione del tipo di apparecchiatura radio]e' conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita' UE e'disponibile al seguente indirizzo Internet:
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