Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
Legge 34/2015 - Esenzione IMU
G.U. n.70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15
LEGGE 24 marzo 2015, n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia direvisione del sistema fiscale. (15G00047)
(GU n.70 del 25-3-2015 – Suppl. Ordinario n. 15)
Vigente al: 26-3-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgentiin materia di esenzione IMU, e' convertito in legge con lemodificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportatele seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sonosostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»; b) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentaridi cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono lascadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovverosuccessivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni». 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4
All'articolo 1:
al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per iterreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti econdotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensidell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenzadell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmentedelimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone delterritorio comunale individuate ai sensi della circolare delMinistero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nelsupplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18giugno 1993»; al comma 2, le parole: «L'esenzione si applica anche ai terrenidi cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti:«L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui alcomma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti daicoltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dicui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscrittinella previdenza agricola, anche»; al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «Per il medesimoanno 2014» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli annisuccessivi», dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per ilmedesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati,ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»e, al quarto periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite leseguenti: «per l'anno 2014,»; al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sonoapplicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamentodell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lostesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMUrelativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base diquanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia edelle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delledisposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno dirittoal rimborso da parte del comune di quanto versato o allacompensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta'con proprio regolamento»; al comma 7, le parole: «e delle province autonome di Trento e diBolzano» sono soppresse; dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statutoordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna ilristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione delcomma 1-bis, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo e'ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministerodell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e dellefinanze, secondo una metodologia adottata sentita la ConferenzaStato-citta' e autonomie locali. Per i comuni delle regioniFriuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuiscecompetenza in materia di finanza locale, la compensazione del minorgettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione aitributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 deldecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui alsecondo periodo. 9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificatodall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'impostaimmobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14". 9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alladeducibilita' dell'imposta municipale immobiliare (IMI) dellaprovincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilita'nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione delreddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti eprofessioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare(IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodod'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizionedelle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B eC al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo dellesuddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 europer l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministerodell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologiacondivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) eadottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito perl'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presentearticolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Condecreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche dellevariazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni astatuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente.Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta siprovvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 delcitato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cuial primo periodo». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributarinell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permanente statodi crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degliadempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23,comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificatodall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, e' prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari dicui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuaticon le modalita' e con i termini stabiliti con provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate». All'articolo 2: al comma 2, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sonoinserite le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e le parole:«valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni dieuro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti:«valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni dieuro annui a decorrere dall'anno 2016»; al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milionedi euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al medesimo Ministero; c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dellamissione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milionidi euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dellagiustizia per 1 milione di euro»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1,pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, siprovvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva especiali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativoal medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio». All'allegato A e' premesso il seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Agli allegati A e B, dopo le parole: «TOTALE comuni delle regioniFriuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta», le parole: «e della provinciadi Trento» sono soppresse.
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