Normativa covid-19 nell’ambito del processo civile

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Premessa – Il decreto del Tribunale di Monza Seconda Sezione del 29 maggio 2020 – Gli interventi legislativi emergenziali – Conclusioni

Il decreto del Tribunale Ordinario di Monza Seconda Sezione presieduta dal Giudice Caterina Caniato affronta una situazione tipica di quello che possiamo ormai definire come il promo anno della giustizia ai tempi del Covid-19. Questa situazione processuale è regolamentata dal D. L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 e declinata secondo le disposizioni organizzative della Presidenza del Tribunale di Monza Prot.1200/20. Tali disposizioni locali rinviano a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze di carattere non urgente (con esclusione di quanto sub 2) fissate nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020.

Nel caso di specie la causa al ruolo dal 2019 era giunta all’udienza fissata per l’esperimento del tentativo di conciliazione con conseguente valutazione del rinvio in mediazione delegata, non rientrante come tale nell’ambito delle cause non urgenti. A ciò si aggiungono le circostanze della mancata urgenza rappresentata dalle parti e dall’impossibilità di svolgerla da remoto o in forma scritta. Questo decreto, oltre al rinvio d’ufficio al 1° ottobre, è importante perché in considerazione della situazione logistica “richiama” le disposizione del Presidente del Tribunale di Monza che invitavano “ il ricorso a procedure alternative di definizione del contenzioso, mediante procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, anche al di fuori dei casi di obbligatorietà, ove rimedi utilmente attuabili grazie a strumenti tecnologici ed informatici nella disponibilità di organismi di mediazione e studi professionali”.

Pertanto il giudicante revoca l’udienza del 1° ottobre ai sensi in primis dell’art.5 comma 2 D. Lgs 28/10  [1] dispone l’esperimento di procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità. Vengono quindi assegnati 15 giorni dalla comunicazione per instaurare il procedimento mediativo con termine fino al 12 novembre per una particolare incombenza. Ossia “deposito di nota scritta contenente le eventuali deduzioni ovvero indicazione che la causa ha trovato una soluzione bonaria”. Inoltre viene fissata al 19 novembre 2020 data per la trattazione scritta.

Questo decreto datato 29 maggio 2020 ci consente di ritornare sulle disposizioni previste per la tutela dello svolgimento dell’attività giudiziaria in tempo di Covid-19. Queste misure hanno previsto due finestre temporali: un “primo periodo” dal 9 marzo al 15 aprile e un successivo fino al 30 giugno. All’interno del primo periodo è stato disposto il differimento d’ufficio a dopo il 15 aprile con contestuale sospensione dei termini processuali ex lege. Una vera e propria chiusura del servizio giudiziario ritenuto quasi un servizio non essenziale. Il secondo periodo è invece funzionale a dare attuazione a misure da parte degli Uffici Giudiziari per svolgere l’attività giudiziaria in sicurezza. Sino ad arrivare all’eliminazione stessa dell’udienza con provvedimento insindacabile del capo dell’ufficio laddove la presenza dei soggetti rappresentati dai difensori delle parti lo consenta. A tutela di quanto non possa essere esercitato in presenza, pertanto precluso, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti in oggetto. Il successivo D. L. n.28/20 prevede che il termine del 30 giugno è stato ulteriormente differito al 31 luglio anche ampliando il novero delle cause escluse da quelle soggette a rinvio e sospensione dei termini.

Questo spirito del legislatore è fecondo di nuove opportunità in ambito della mediazione e anche della negoziazione. La decretazione emergenziale ha consentito di allargare il campo dell’ambito mediativo. La legge 25 giugno 2020 n.70 di modifica del Decreto Legge 30 aprile 2020 n.28 è intervenuta sull’art.3 comma 1 quater e ha disposto testualmente “ nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizione successive, può essere valutato ai sensi dell’art.6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’art.5 del decreto legislativo 28/10, costituisce condizione di procedibilità delle domande”. Questo comma 6 ter aggiunto dal Senato ha colto lo spirito nuovo post Covid-19, o meglio la presa d’atto che un evento eccezionale destinato a durare ancora mesi richiede una risposta diversa. La genericità delle norme offre spazio alla possibilità di far rientrare materie fra loro diverse quali i contratti di locazione come i biglietti aerei o anche i contratti di fornitura di merce piuttosto che gli anticipi per i viaggi o i rimborsi per spettacoli non effettuati.

A innescare la mediazione covid-19 è una dichiarazione della parte che sarà comunque oggetto di verifica della segreteria dell’organismo in sede di istruttoria.

Beninteso niente sarà come prima anche nel mondo della giustizia, ma non v’è dubbio che il successo della via della mediazione non può essere imposto in modo coattivo dal legislatore. Deve essere la società civile nei rapporti economici a percorrere la strada tracciata della composizione degli interessi in un luogo neutro davanti a un soggetto terzo che mi piace definire un facilitatore. Altrimenti c’è il rischio di quello che è un moltiplicatore dei conflitti, ormai certificato dopo il periodo dell’”andrà tutto bene”, si trasformi in un esasperarsi che conduca a una via solo giudiziale di risoluzione del contenzioso. La legge 70/20 in questo senso nello spirito nuovo è giunto a prevedere che il rispetto delle misure di contenimento è “sempre valutato ai fini della responsabilità del debitore”. Contemporaneamente il perimetro normativo di difficile definizione da poter partire dalle obbligazioni derivanti da contratto fino a quelli aventi fonte legale o giudiziale.

I grandi cambiamenti nascono dalle crisi e se la mediazione civile potrà diventare parte integrante della cultura della società, questa del Covid-19 è la finestra temporale per verificarlo.

Dott. Francesco Pizzigallo

[1] “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”

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