Accesso atti procedimento disciplinare: no per collega

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Accesso agli atti di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato: il Tar lo nega a un collega.
Infondata l’istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare formulata da un avvocato con lo scopo di conoscere l’esatto numero delle segnalazioni, a carico di un collega, pervenute a fini disciplinari. Per il Tar Bari (Sezione II, sentenza 29 maggio 2023, n. 824) si tratta di un’istanza indeterminata, esplorativa e lesiva della riservatezza di terzi.
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TAR Bari -Sez. II- sentenza n. 824 del 29-05-2023

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Indice

1. La vicenda


Un avvocato aveva impugnato il provvedimento di diniego dell’accesso agli atti opposto dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l’Ordine degli Avvocati, dolendosi dell’illegittimità del rifiuto opposto a fornire informazioni sui procedimenti disciplinari pendenti concernenti un collega, come pure si era lamentato del diniego di accesso documentale. Il legale, quindi, tramite un unico ricorso, attivava due processi connessi:

  • il primo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., riguardante l’asserito silenzio-rifiuto a fornire talune informazioni richieste,
  • il secondo, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., sul provvedimento di diniego di accesso agli atti.

2. Il procedimento attivato verso il silenzio


L’azione avverso il silenzio è stata dichiarata inammissibile, in quanto:

  • il Consiglio distrettuale aveva adottato un provvedimento espresso,
  • in materia di accesso la legge prevede la formazione di un silenzio diniego.


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3. Il procedimento attivato verso il provvedimento di diniego


In merito all’impugnativa del diniego dell’istanza finalizzata a conoscere il termine di conclusione del procedimento, è stata ritenuta infondata perché, se la legge non regola il procedimento disciplinare, l’istituzione gode di ampia discrezionalità nel gestirlo.

4. L’infondatezza dell’istanza di accesso


In merito alla domanda di accesso, è stata ritenuta infondata per due motivi:

  • è stata reputata esplorativa, il TAR ha infatti rammentato che per giurisprudenza consolidata l’istanza di accesso agli atti deve recare per oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza;
  • il procedimento disciplinare era ancora nella fase istruttoria, non essendovi alcuna incolpazione, e “nella fase (istruttoria) pre-procedimentale, l’accesso agli atti non è consentito né al soggetto sottoposto ad accertamenti né all’esponente (o denunciante); né a quest’ultimo può accordarsi una tutela maggiore rispetto a quella che va riconosciuta al potenziale incolpato. Non può darsi luogo ad accesso, quando pendono accertamenti (potenzialmente anche involgenti dati “sensibili” oppure dati cruciali), a pena della compromissione della genuinità degli elementi acquisiti o ancora da acquisirsi, alla stessa stregua di quanto accade in qualsivoglia procedimento sanzionatorio sia penale che di indole amministrativa”. Nel caso di specie, pertanto, non risultava che il procedimento disciplinare fosse stato promosso tramite formulazione dell’incolpazione formale, ai sensi dell’art. 59 (Procedimento disciplinare) della legge n. 247/2012, bensì si trovava nella preliminare fase di accertamento, ai sensi dell’art. 58 (Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale) della legge n. 247/2012, e alcuna notifica di incolpazione risultava essere stata notificata. Peraltro, nell’ipotesi del procedimento disciplinare, previsto per gli appartenenti all’ordine forense, è previsto dall’art. 59, comma 1, lett. n), della legge n. 247/2012 che, per quanto non specificatamente disciplinato, “si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili”, dal ché la natura para-giurisdizionale inquisitoria di un simile procedimento, che non può essere compulsato da colui che abbia presentato l’esposto o segnalazione.

5. La lesione alla privacy


Per il giudice amministrativo, infine, l’accesso lederebbe il diritto alla riservatezza del terzo che ha presentato l’esposto, precisando che “Colui che presenti un esposto ad un’autorità amministrativa ha diritto che sullo stesso sia mantenuto il più stretto “riserbo”, ossia la riservatezza (Reg. U.E. 2016/679 c.d. G.D.P.R.) e il segreto d’ufficio (art. 5 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 326 c.p.), in quanto inerente le esclusive potestà pubbliche esercitabili dall’autorità al quale è stato presentato e riguarda un caso specifico. L’esposto dunque non è, per sua intrinseca natura, ostensibile a terzi in toto estranei”.

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