Nessuna violazione del principio di libera concorrenza per i notai che stipulano al di sotto del minimo tariffario

Redazione 19/04/13
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Lucia Nacciarone

Risulta, infatti, abrogata la disciplina delle tariffe fisse, e questo in seguito al decreto Bersani (D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006) che ha liberalizzato molte attività professionali.

Ad avviso della Cassazione (sent. n. 9358 del 17 aprile 2013) l’attività dei notai rientra comunque nei servizi professionali, nonostante la funzione pubblica di fidefacienza che essa incarna.

Quindi, in conseguenza dell’abrogazione dei minimi tariffari, il notaio ben può decidere di stipulare un mutuo in cambio di compensi inferiori alla tariffa, fissando i prezzi in base al valore di mercato.

Tuttavia, avvisano i giudici, il fatto che la prestazione possa essere remunerata a valori di mercato non autorizza il notaio ad essere frettoloso, a fare atti in serie o a procacciare illecitamente clienti.

La Cassazione ha quindi accolto, contro le conclusioni del pubblico ministero, il ricorso del notaio colpito da sanzione disciplinare per aver stipulato mutui ‘sottocosto’; nel fissare tariffe competitive non v’è concorrenza illecita, tutt’al più questa potrebbe verificarsi se il professionista violasse il principio di personalità della prestazione o effettuasse clientelismo.

Neanche può lamentarsi, continuano i giudici di legittimità, che la riduzione della tariffa potrebbe infliggere un vulnus alla funzione pubblica esercitata dal notaio, perché, anche sulla scia di quanto affermato dalla giurisprudenza europea, l’attività notarile non costituisce comunque una partecipazione diretta all’esercizio dei poteri pubblici, per quanto volta a garantire la certezza del diritto.

Analoghe indicazioni in questa direzione erano state date dal decreto Cresci Italia (D.L. 1/2012); inoltre, non rileva il fatto che la tariffa fissa possa costituire una base di riferimento per l’esatto versamento della tassa d’archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.

L’entità del compenso non può fungere da parametro per calcolare l’entità della prestazione e quindi in ogni caso la deroga ai minimi tariffari (non più esistenti dopo la liberalizzazione), non è indice di prestazione scadente.

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