Minore nata in Italia e rettificazione dell’atto di nascita

Scarica PDF Stampa
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 6/04/2020 n. 7668, ha respinto la domanda di “rettificazione” dell’atto di nascita di una minore nata in Italia, con l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il suo consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, perché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a questa tecnica per persone dello stesso sesso.

Prima di scrivere sulla questione scriviamo qualcosa sulla procreazione medicalmente assistita nell’ordinamento giuridico italiano.

In che cosa consiste la procreazione medicalmente assistita

La procreazione medicalmente assistita nell’ordinamento giuridico italiano, è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004, nota anche come legge 40 o legge 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.

La legge è da sempre al centro di articolati dibattiti perché poneva una serie di limiti alla procreazione assistita, che hanno formato oggetto di diverse sentenze di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

All’articolo 2 si afferma che lo Stato promuove “ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità” e favorisce «gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza», ma nel rispetto dei “soggetti coinvolti, compreso il concepito”.

Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere “coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. I

All’inizio era vietato il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa.

Il divieto è stato giudicato incostituzionale a seguito alla sentenza 162/2014, depositata il 10 giugno 2014, della Corte Costituzionale.

È vietata l’eugenetica.

L’articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione.

 

Il dibattito sulla legge, il referendum e le successive pronunce

Le limitazioni introdotte dalla legge 40/2004 rendono minima la possibilità per i medici di adattare la tecnica secondo i casi e limitano in parte anche il successo stesso della fecondazione in vitro.

Gli oppositori alla legge 40/2004 sostengono che siano i medici e le donne, secondo i casi clinici e le considerazioni etiche, a dovere e potere decidere quali tecniche adottare.

 

 

Nel 2004 vennero depositati 4 referendum abrogativi in Corte di Cassazione.

Nel settembre 2004 i comitati referendari consegnarono in Corte di Cassazione le firme necessarie.

Nel 2005 si tenne il voto, con il 25,9% degli aventi diritto e non fu raggiunto il quorum.

Quattro anni dopo, i commi 2 e 3 dell’articolo 14 sono stati dichiarati parzialmente illegittimi con la sentenza n. 151 della Corte costituzionale.

Nel 2014 a seguito del ricorso incidentale presentato dai tribunali di Milano, Catania e Firenze, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della legge 40 rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte nella quale vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta.

Nel 2012 la Corte europea dei diritti umani ha bocciato la legge sull’impossibilità per una coppia fertile, ma portatrice di una malattia genetica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Il Governo Monti chiese sempre nel 2012 il riesame della sentenza presso la Grande Chambre della Corte europea.

Nel 2013 il ricorso del governo fu bocciato dalla Corte.

 

I fatti in causa

La Corte d’Appello di Venezia, con Decreto 10 maggio 2018, rigettò il reclamo di due donne contro un Decreto del Tribunale di Treviso che, in seguito al rifiuto dell’ufficiale di stato civile, aveva rigettato la richiesta di ricevere la dichiarazione congiunta di riconoscimento della bambina nata un anno prima attraverso fecondazione assistita avvenuta all’estero.

La Corte, premesso che la domanda aveva in oggetto una richiesta inammissibile, osservò che l’ufficiale incaricato non aveva il potere di inserire in un atto dello stato civile dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che la legge consentiva, come quella relativa alla presunta filiazione tra la minore e una delle donne come seconda madre, come da DPR 396/2000.

Le due donne decidono di ricorrere in Cassazione sulla base di diversi motivi.

 

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La preliminare richiesta da parte del Procuratore di remissione alle Sezioni Unite non si può accogliere a causa del tipo di controversia.

Il decreto impugnativo era in realtà inteso in modo implicito.

La materia del contendere si può enucleare dalla decisione impugnata.

Le altre argomentazioni dei motivi sull’ipotizzata nullità della procura alle liti per conflitto di interessi di una delle donne, in qualità di rappresentante della minore, e il suo difetto di legittimazione di agire, sono state svolte da parte della Corte d’Appello di Venezia in via incidentale.

Si spiega in questo modo il perché i primi tre motivi siano inammissibili per difetto di interesse.

Gli altri quattro motivi sono stati esaminati in modo congiunto perché sono connessi in modo reciproco.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 11 comma 3 e 12 comma 1 del DPR 396/2000, per avere affermato che l’ufficiale dello stato civile non ha il potere e neanche il dovere di adeguare le formule ministeriali previste per la redazione dell’atto di nascita, inserendovi le annotazioni necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto.

Con il quinto motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 11 comma 3 e 12 comma 1 del DPR 396/2000, anche in relazione all’articolo 451 del codice civile, le ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di merito avrebbe ignorato un principio dello stato civile, con violazione del principio della bigenitorialità.

Il sesto motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU, in tema di tutela della vita privata e familiare e di non discriminazione, e l’articolo 3 della Convenzione dell’Onu sui diritto dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il successivo motivo, denuncia omessa denuncia sulla domanda di rettificazione delle informazioni personali.

Secondo i Giudici Supremi, i motivi sopra scritti, nonostante colgano in parte la ratio decidendi a sostegno della decisione impugnata, sono infondati.

La Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese.

Volume consigliato

La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento