Matrimonio e infedeltà, quali sono le conseguenze 

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La legge impone ai coniugi di abitare insieme e di essere fedeli l’uno all’altra.

In questa sede scriveremo del significato di obbligo di fedeltà del matrimonio per l’Ordinamento giuridico italiano.

L’obbligo di fedeltà impone ai coniugi di non tradirsi, di non avere rapporti sessuali con altre persone.

La realtà della considerazione rappresenta una piccola parte di quello che davvero significhi essere fedeli l’uno all’altra.

L’obbligo di fedeltà che la legge impone deve essere interpretato in senso molto ampio, comprendendo comportamenti e atteggiamenti che a volte sembrano essere diretti dal significato comune che si attribuisce alla nozione di fedeltà.

La violazione di questo obbligo può derivare anche da comportamenti diversi dal classico tradimento.

I doveri matrimoniali

Il vincolo matrimoniale fa sorgere in capo ai coniugi reciproci diritti e doveri.

Secondo l’articolo 143 del codice civile, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Sempre in rispetto della legge, ognuno dei coniugi, in relazione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale o casalingo, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia.

In che cosa consiste l’obbligo reciproco di fedeltà

I coniugi, come scritto sopra, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà.

La fedeltà menzionata dal codice civile non è relativa in modo esclusivo alla sfera sessuale, ma si inserisce in uno spazio più ampio fatto di lealtà e rispetto reciproci.

Senza nessun dubbio il coniuge è fedele se non tradisce il suo partner intrattenendo una relazione sessuale con un’altra persona.

Si può affermare che il coniuge fedifrago viola di sicuro l’obbligo reciproco di fedeltà.

Nonostante questo, la fedeltà potrebbe essere lesa anche ponendo in essere con persona diversa dal coniuge un forte legame sentimentale che resta sul piano dell’emotività, nel senso che si può tradire anche restando fedeli in modo formale.

L’obbligo di fedeltà secondo la legge

Secondo la legge l’obbligo di fedeltà coinvolge anche la sfera emotiva, andando oltre i rapporti carnali.

Un coniuge è fedele all’altro coniuge se, oltre a non intrattenere rapporti sessuali con altre persone, conserva con l’altro un’intimità esclusiva.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, anche un’infedeltà esclusivamente platonica potrebbe giustificare la richiesta di separazione con addebito.

In un rapporto matrimoniale, la fedeltà di affetti diventa la componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge (Cass., sent. n. 15557/2008).

Anche una relazione non consumata potrebbe fare scaturire questi effetti, giustificando l’addebito della separazione.

Secondo un’altra pronuncia, le conseguenze legali sono sempre le stesse anche quando l’adulterio sia stato tentato ma non sia riuscito a causa del rifiuto da parte del terzo.

L’infedeltà di uno dei coniugi può integrare violazione dei doveri che nascono dal matrimonio anche se dovesse essere rimasta allo stato di semplice tentativo (Cass., sent. n. 9472 del 07/09/1999).

Che cosa succede se viene violato l’obbligo di fedeltà

La violazione dell’obbligo di fedeltà fa derivare l’inosservanza di uno specifico precetto normativo. Il coniuge fedifrago diventa inadempiente nei confronti dell’altro coniuge, con quello deriva da un simile comportamento.

L’infedeltà può fare derivare precise conseguenze giuridiche:

Il coniuge tradito può chiedere l’addebito della separazione, che  consiste nell’attribuire all’altro coniuge la colpa della fine del matrimonio.

Il coniuge che ha subito il tradimento può anche ottenere il risarcimento dei danni che derivano dall’infedeltà.

Infedeltà e addebito della separazione

Una delle prime e forse la conseguenza più immediata della violazione dell’obbligo di fedeltà matrimoniale consiste nel richiedere l’addebito della separazione in sede giudiziale.

L’addebito è l’attribuzione della responsabilità della fine del matrimonio.

Perché si possa addebitare una separazione, devono essere attribuito a uno dei coniugi determinati comportamenti volontari che rappresentano la causa alla separazione.

In particolare rilevano le violazioni degli obblighi stabiliti dalla legge.

L’infedeltà, i maltrattamenti, l’opposizione di un genitore alle visite del figlio ai suoceri, l’opposizione immotivata di un coniuge al fatto che l’altro svolga un’attività lavorativa, l’ingiustificato rifiuto di aiuto o conforto spirituale, l’ingiustificato rifiuto dei rapporti sessuali, il grave stato di infermità non reversibile di uno dei coniugi.

Si può procedere all’addebito se in relazione alla violazione degli obblighi coniugali vengano fornite prove rigorose e che questa trasgressione sia davvero grave e pregiudizievole per il matrimonio.

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Infedeltà e giustificazione dell’addebito

L’infedeltà non è sempre causa di giustificazione dell’addebito.

Ad esempio:

Un marito tradisce la moglie intrattenendo una relazione segreta con un’altra donna.

La moglie lo viene a scoprire e chiede al giudice la separazione con addebito.

In simili casi il giudice potrebbe rifiutare l’attribuzione di colpa se l’infedeltà non è la causa ma la conseguenza della crisi matrimoniale.

In relazione all’orientamento giurisprudenziale, la violazione di un dovere matrimoniale, come la  fedeltà, non determina in modo automatico l’attribuzione dell’addebito, se si riesce a dimostrare che la violazione in questione è stata la conseguenza di un altro inadempimento commesso in precedenza dal coniuge che chiede l’addebito.

Nell’esempio scritto sopra, se il marito dimostra che con la moglie il rapporto sentimentale era finito da tempo, e che ognuno di loro conduceva la sua vita indipendentemente dall’altro e addirittura dormivano da tempo in camere da letto separate, il tradimento rappresenta esclusivamente una delle manifestazioni della crisi matrimoniale, che era in atto da molto tempo.

Sulla base di questo, risulta essere di fondamentale importanza che il comportamento lesivo dei doveri coniugali sia stato la causa e non la conseguenza della crisi del matrimonio.

A questo proposito, la Suprema Corte di Cassazione sostiene che, in relazione all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà all’addebito della separazione all’altro coniuge ci deve essere l’onere di provare il comportamento e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze sulle quali si fonda l’eccezione, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale in seguito all’infedeltà (Cass., sent. n. 2059 del 14/02/2012).

Le conseguenze per il coniuge fedifrago

Se al coniuge fedifrago viene addebitata la separazione,  perde il diritto al mantenimento, che l’altro coniuge non gli darà neanche se versa in evidenti condizioni di difficoltà.

Gli spetteranno lo stesso gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché devono garantire i mezzi minimi di sussistenza.

Il coniuge al quale viene attribuita la separazione perde anche i diritti successori sull’altro coniuge, una conseguenza negativa che, in assenza di addebito, si verifica dopo la sentenza di divorzio.

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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