*** L'imprenditoria
italiana si riscopre sempre di più leader nei contatti con l'estero,
grazie alla qualità del proprio prodotto. L'esempio del distretto di
Timisoara in Romania, è soltanto l'ultimo tassello dell'affermazione
italiana all'interno ed all'esterno dei confini europei. Nonostante l'Euro
abbia di fatto semplificato notevolmente i rapporti con l'imprenditoria
europea, il problema del credito resta uno dei principali limiti della
nostra economia.
Una
legge guida nel settore del commercio estero, che sin dalla fine degli
anni Settanta rappresenta un punto di riferimento per i rapporti
internazionali è l'ex legge 277/77 "Legge Ossola".
Vediamo
con l'ausilio della consueta scheda sintetica, di approfondire le
possibilità concesse dalla legge.
Finalità
L'agevolazione
consente alle imprese esportatrici italiane di offrire agli
acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine
a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti
da concorrenti di paesi OCSE. L'intervento è nella forma del contributo
agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere
Cosa
rientra nelle agevolazioni
Nell'ambito
del disposto normativo rientrano le forniture di macchinari, impianti,
studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni
intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di
investimento.
Tipologia
agevolazione
Per
quanto concerne la natura dell'agevolazione, siamo in presenza di
contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o
estere.
Il
finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali
valute e può essere concesso dalla banca all’impresa italiana
esportatrice a fronte del credito da questa accordato all’acquirente
estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito
acquirente o finanziario). Il finanziamento deve essere comunque
denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di
fornitura.
L'agevolazione
copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad
almeno il 15% deve essere pagata dall’acquirente per contanti. Eventuali
esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota
contanti: in caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile
all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di
origine italiana.
Se
inclusi nell'importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine
italiana:
·
i
compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della
fornitura;
·
i
compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a
operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della
fornitura;
·
le
subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti
previsti dalla normativa UE (v. Circolare SIMEST).
Tempi
previsti
La
durata del credito all’esportazione è di 24 mesi (o più) dal
"punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso
di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata
massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in
relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.
I
tassi d’interesse minimi sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in
relazione alle differenti valute di denominazione del credito
all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di
titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine
dell’1%. Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione
dell’operazione o al momento della stipula del contratto con la
controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito
all’esportazione. I CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano dei
Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente
alla SIMEST SpA. Ciò non esclude l'applicabilità di tassi agevolati
diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da
accordi internazionali di settore.
Iter
procedurale
La
richiesta di agevolazione viene presentata alla SIMEST dalla banca
finanziatrice o, se del caso, dalla banca italiana intermediaria o
direttamente dall’esportatore (limitatamente alle operazioni di credito
fornitore con smobilizzo a tasso fisso sul mercato estero), allegando al
modulo di domanda la
documentazione in esso indicata.
La
SIMEST esamina la domanda, ne determina le condizioni di intervento e la
presenta al Comitato agevolazioni per l’approvazione entro un termine di
90 giorni dalla data della domanda (completa di documentazione). Le
condizioni di intervento e le modalità di corresponsione dei contributi
variano in relazione alle diverse forme di finanziamento.
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