*** DISCIPLINA GENERALE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SOCIETÀ COOPERATIVE FUSIONE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DISCIPLINA GENERALE Sentenza 13571 del
17-09-2002 Scioglimento - Liquidazione
- Liquidatori - Nomina - Provvedimento giurisdizionale - Efficacia -
Conferimento di una qualità giuridica - Eventuale pregiudizio dei diritti del
terzo dipendente dal conferimento della qualifica in altro processo - Rimedi -
Intervento nel giudizio di appello ovvero opposizione di terzo - Possibilità di
contestare le modalità del conferimento della qualità nel giudizio introdotto
dal liquidatore - Esclusione Poichè il conferimento con
provvedimento giudiziale della qualifica di liquidatore (nella specie, di una
società semplice) integra una "qualità giuridica" assimilabile allo
"status" agli effetti funzionali della sua efficacia "erga
omnes", il terzo che ritenga di aver subito un pregiudizio da tale nomina
può far valere le sue ragioni intervenendo nel giudizio di impugnazione ex art.
344 cod. proc. civ. o spiegando opposizione di terzo avverso il provvedimento
di nomina, ma, ove non abbia sperimentato tali rimedi, non può poi contestare
le modalità di acquisizione della qualità di liquidatore nel giudizio nel quale
sia stato convenuto dal liquidatore medesimo. *** Sentenza 13063 del
09-09-2002 Scioglimento del rapporto
sociale limitatamente a un socio - Recesso del socio - Società in genere -
Società di persone - Società di fatto - Scoglimento della società - Per volontà
unanime dei soci ex art. 2272 n. 3 cod. civ. - Natura ed effetti - Dichiarazione
del socio di recedere per giusta causa ex art. 2285 secondo comma cod. civ. -
Natura ed effetti - Equiparazione della proposta di scioglimento o alla
adesione della volontà manifestata dagli altri soci - Esclusione La volontà del socio di
recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell'art. 2285 cod. civ.
determina lo scioglimento del singolo rapporto sociale con il conseguente
diritto alla liquidazione della quota a favore del socio uscente, che risponde
soltanto dei debiti sociali già sorti. Pertanto, contrariamente a quanto
avviene nei contratti a prestazione corrispettive in relazione alla risoluzione
per mutuo dissenzo, la dichiarazione di recesso dal contratto di società (in
cui i contraenti perseguono uno scopo comune non può costituire adesione o
consenso allo scioglimento della società, proposta, ai sensi dell'art,. 2272
lett. C) cod.civ., dagli altri soci, in quanto l'accordo sullo scioglimento
della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione
della medesima con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota
all'esito dell'integrale estinzione dei debiti sociali esistenti. *** Sentenza 12361 del
22-08-2002 Scioglimento - Cause - Morte
di un socio - Eredi - Assunzione della qualità di socio - Esclusione - Potere
di rappresentare la società in capo all'erede del socio defunto - Esclusione È inammissibile il ricorso
per cassazione proposto dagli eredi del defunto liquidatore della società, i
quali, stante la intrasmissibilità "iure hereditario" di una situazione
personale (quale è, nel caso di specie, la qualifica del defunto di liquidatore
di una società semplice) non subentrano nella posizione di socio del defunto e
rimangono persone del tutto estranee al rapporto sociale, alle quali non può
competere quindi la rappresentanza, nè sostanziale nè processuale, della
società stessa. *** Sentenza 8276 del 07-06-2002 Organi assembleari - Mancata
previsione normativa - Irrilevanza - Costituzione da parte dei soci -
Legittimità - Conseguenze in tema di validità delle delibere La mancata previsione
normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne
sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci -
qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso"
nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257 comma 2, 2258 comma 2,
2322 comma 2 - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto,
ai sensi delle norme citate, all'unanimità ovvero a maggioranza. Ne consegue
che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da
ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della
validità/invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei
principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi
(esclusa, per converso, l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con
specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talchè,
dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252
c.c., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto
senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della
delibera societaria, ex art. 1418 c.c. *** Sentenza 15197 del
29-11-2001 Esclusione del socio - Società
semplice - Gravi inadempienze ex art. 2287 cod. civ. – Applicabilità -
Fondamento Alla società in accomandita
semplice è applicabile, in virtù del rinvio, operato dall'art. 2315 cod. civ.,
alla disciplina concernente le società in nome collettivo, ivi comprese quelle
semplici - rinvio subordinato dalla stessa norma codicistica alla compatibilità
di detta disciplina con la particolare struttura delle società in accomandita
semplice - la normativa di cui agli artt. 286 e 2287 cod. civ., la quale prevede
che, in caso di gravi inadempienze del socio, l'esclusione dello stesso è
deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il
socio da escludere. Tale disposizione, infatti, non presenta profili di
incompatibilità, neanche nella ipotesi in cui il socio da escludere sia l'unico
accomandatario -, con la struttura particolare della società in accomandita
semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, e cioè gli
accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumerne
l'amministrazione, e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono
assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita, essendo
la descritta disciplina conciliabile con i poteri di controllo di cui il socio
accomandante dispone *** Sentenza 5809 del 19-04-2001 Scioglimento del rapporto
sociale limitatamente ad un socio – Liquidazione della quota – Morte di un
socio – Onere della prova del valore della quota – Parziale adempimento –
Conseguenze – potere del giudice di merito L’onere di provare il valore
della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della
liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e
non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo
gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili
della società, dei dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno
in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite
inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o
parziale assolvimento di tale onere il giudice del merito può disporre
consulenza tecnica d’ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei
documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed
apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le
conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analitica confusione
delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte. *** Sentenza 2111 del 14-02-2002 Costituzione - Società
straniera costituita con capitale italiano da cittadini italiani oppure da
società nazionale - Sistema di diritto internazionale privato preesistente alla
riforma introdotta con la legge 218 del 1995 - Legge applicabile - Era quella
dello Stato in cui la società risultava costituita Già nel sistema di diritto
internazionale privato preesistente alla riforma introdotta con la legge 31
maggio 1995, n. 218 - che nell'art. 25 detta esplicitamente il principio
secondo cui le società, - come gli altri soggetti diversi dalle persone
fisiche, sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui sono state costituite
- l'art. 2505 del codice civile, abrogato dalla stessa legge 218/1995,
stabiliva per implicito, pur se soltanto in negativo, la disciplina delle
società straniere. La norma ora abrogata stabiliva, cioè, che non erano
assoggettate alla legge italiana le società costituite all'estero e non aventi
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, né l'oggetto
principale dell'impresa esercitata. Conseguentemente neppure il
regime della responsabilità per le obbligazioni da esse assunte (che l'art. 25
della legge emanata nel 1995 esplicitamente vuole disciplinata dalla legge
regolatrice dello Stato in cui l'ente risulti costituito) poteva trovare
riferimento nella legge italiana. Nello stesso sistema di
diritto internazionale privato preesistente alla riforma del 1995 tale
implicita statuizione non poteva essere esclusa dalle circostanze che una
società straniera fosse stata costituita con capitale italiano, da cittadini
italiani oppure da società nazionale, cioè da società costituita - e con sede -
in Italia. Circostanze, queste, del tutto irrilevanti al fine della
identificazione della norma regolatrice. *** Sentenza 8704 del 26-06-2001 Responsabilità dei soci -
Responsabilità per le obbligazioni sociali - Limitazione ai soli autori di atti
di gestione - Esclusione - Estensione a tutti i soci - Fondamento - Patti
limitativi - Ammissibilità - Esclusione Nelle società di fatto, in
virtù del richiamo alla disciplina della società semplice, tutti i soci, e non
i soli autori di atti di gestione, rispondono ai sensi dell'art. 2297 cod. civ.
delle obbligazioni sociali, l'irregolarità della società trovando sanzione
nella inopponibilità dei patti limitativi, consentita, invece, ai soci della
società in nome collettivo. *** Sentenza 3052 del 02-03-2001 Capitale sociale - Delibera
di aumento - Fondata sulla consapevole falsità dei relativi presupposti - È
nulla - Utilizzabilità dello strumento della correzione - Esclusione La delibera di aumento del
capitale sociale di una società fondata sulla consapevole falsità dei
presupposti di fatto realizza un insanabile contrasto con la norma di ordine
pubblico volta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei
presupposti dell'agire sociale ed è perciò nulla ai sensi dell'art. 2379 del
codice civile. In tali ipotesi non è
utilizzabile lo strumento della correzione previsto dall'art. 2343, comma
ultimo, dello stesso codice, che ha funzione di rimedio interno ai meri errori
di stima fatti dai consulenti tecnici. I giudici di legittimità,
cosí pronunciandosi, hanno confermato una sentenza della corte d'appello di
Roma, dichiarativa della nullità di una delibera con cui era stato aumentato il
capitale di una società da 900 milioni a circa due miliardi mediante
conferimento di un'azienda comprendente un immobile nella cui stima non si era
tenuto conto dell'incidenza di un'ipoteca per un miliardo. *** Sentenza 7163 del 25-05-2001 Imprese artigiane - Albo -
Cancellazione - Decisioni della cassa provinciale artigianale sui requisiti -
Impugnazioni - È competente il Tribunale
Le decisioni della cassa
provinciale artigianale sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto
vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili secondo
l'articolo 7 di tale legge. Questa disposizione,
infatti, dopo aver previsto che contro le deliberazioni della commissione
provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e
cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso
in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro
sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli
organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati -
contempla che le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita
in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica
della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. *** Sentenza 3671 del 14-03-2001 Società personale -
Costituita da due soli soggetti - Morte di uno di essi - Liquidazione della
quota agli eredi - Applicabilità - Partecipazione degli eredi alla liquidazione
della società - Esclusione L'evento della morte di un
socio nell'ipotesi di società personale costituita da due soli soggetti è
disciplinata dagli artt. 2272, n. 4, e 2284 del codice civile. La prima norma
prevede lo scioglimento della società quando viene a mancare la pluralità dei
soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; la seconda
contempla il caso della morte del socio e trova applicazione in tutti i casi di
morte di un socio, anche quando la società personale sia composta da due soli
soci. L'art. 2284 stabilisce
esattamente che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di
morte di uno dei soci "gli altri devono liquidare la quota agli
eredi", a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla
con gli stessi eredi e questi vi consentano. La Corte ha osservato che il
legislatore, pur usando una formula letterale riferibile a piú soci superstiti
(ipotesi piú frequente), non ha escluso che la norma si applichi anche nel caso
di morte di uno dei due soci che compongono la società. Del resto, come ha
ancora osservato la Corte, dovendosi attribuire alla norma portata tale da
comprendere tutte le possibili ipotesi, il testo di essa non poteva essere
formulato se non con riferimento all'ipotesi piú ampia, necessariamente
assorbente di quella piú limitata. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA Sentenza 5716 del 19-04-2002 Scioglimento - Liquidazione
- Bilancio finale - Deposito - Iscrizione presso il registro delle imprese -
Reclamo del singolo socio - Termine di proposizione - Decorrenza -
Dall'avvenuto deposito presso il registro delle imprese - Configurabilità -
Dalla data della comunicazione al socio – Esclusione La decorrenza del termine di
tre mesi per proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di una
SRL previsto dall'art. 2453 c.c. decorre dalla data del deposito del bilancio
stesso presso il registro delle imprese, non avendo il legislatore previsto,
per le società di capitali, alcun onere di comunicazione ai soci del bilancio
finale di liquidazione (come invece sancito in tema di società in nome
collettivo dall'art. 2311 c.c.) *** Sentenza 2776 del 26-02-2002
Organi sociali - Irregolarità
di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Provvedimenti ex art.
2409 cod. civ. - Reclamo - Decisione della Corte di appello - Impugnabilità in
cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione - Fondamento In tema di provvedimenti
resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409
cod. civ. (nella specie, provvedimento di ispezione della società), i decreti
pronunciati dalla Corte di appello a seguito di reclami avverso le statuizioni
del tribunale sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere
contenzioso. Essi sono perciò privi del requisito della decisorietà e
dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la
conseguenza che quand'anche non altrimenti impugnabili, detti decreti non sono
suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. SOCIETÀ PER AZIONI Sentenza 10144 del
12-07-2002 Responsabilità patrimoniale
- Conservazione della garanzia patrimoniale - Surrogatoria - Condizioni e
presupposti - Inerzia del debitore - Diritto di recesso "ex" art.
2437 cod. civ. - Esercitabilità in via surrogatoria dal creditore - Esclusione
- Fondamento L'esercizio del potere
surrogatorio è escluso per i diritti connessi con una qualità del loro
titolare; ne consegue che il diritto di recesso da una società per azioni,
essendo strettamente personale al socio, non può essere esercitato in via
surrogatoria, "ex" art. 2900 cod. civ., dal creditore particolare di
lui. *** Sentenza 10144 del
12-07-2002 Costituzione - Modi di formazione
del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle
modificazioni - Recesso del socio dissenziente - Diritto di recesso -
Legittimazione del creditore pignoratizio - Esclusione - Conservazione in capo
al socio debitore - Sussistenza - Modi di tutela del creditore pignoratizio -
Individuazione Il creditore pignoratizio
delle azioni - ancorchè, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., a lui competa, in
luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il
trasferimento della sede sociale all'estero - non è legittimato ad esercitare
il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., configurandosi questo
come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria di
esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore
pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni
conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita
anticipata "ex" art. 2795 cod. civ. *** Sentenza 9828 del 05-07-2002 Organi sociali -
Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Procedimento
- Provvedimenti - Spese del procedimento - Pronuncia - A carico delle parti processualmente
soccombenti - Legittimità - Condizioni e limiti - Spese per eventuale ispezione
giudiziale della società - Parte onerata - Socio denunciante Nel procedimento per il
riassetto amministrativo e contabile delle società a responsabilità limitata o
per azioni di cui all'art. 2409 c.c., la condanna al pagamento delle spese
processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate -
partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati
dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società -, pur
non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a
comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi
sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle
posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di
ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei
denuncianti. *** Sentenza 9815 del 05-07-2002 Organi sociali -
Amministratori - Responsabilità - Verso i creditori sociali - Momento di
proponibilità dell'azione di responsabilità - Insufficienza del patrimonio
sociale al soddisfacimento dei crediti - Art. 2394, secondo comma, c.c. -
Interpretazione - Decorrenza della prescrizione dell'azione - Termine -
Individuazione - Fattispecie relativa ad azione proposta da procedura
concorsuale In tema di responsabilità
degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la
disposizione del secondo comma dell'art. 2394 c.c. (secondo cui "l'azione
può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata
nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un
vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che
l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile,
che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da
parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e
stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio
finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste
suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione
dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., promossa da una procedura
concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di
insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di
tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato
d'insolvenza della società. *** Sentenza 9231 del 25-06-2002
Scioglimento - Liquidazione
- Liquidatori - Nomina - Decreto del presidente del tribunale Attodi volontaria
giurisdizione - Natura decisoria - Esclusione - Anche in caso di disaccordo tra
i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento - Conseguenze - Ricorso
per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione Il decreto con il quale il
presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una
società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., non e'
suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi
di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio
neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente
si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine
sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori
sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva
né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che
ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e,
qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere
la rimozione del decreto e dei suoi effetti. *** Sentenza 7465 del 21-05-2002 Società di capitali composta
da due soli soci entrambi amministratori - Qualità di socio ed amministratore -
Compatibilità con la qualifica di lavoratore subordinato - Condizioni La qualità di socio ed
amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi
amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche
a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un
concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo
dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. *** Sentenza 6544 del 07-05-2002 Atti compiuti dalla società -
Interesse del socio alla conservazione del patrimonio sociale - Tutela - Limiti
- Azione di nullità di negozio posto in essere da una società - Legittimazione
attiva - Spettanza in capo alla società stessa - Sussistenza - In capo al socio
- Esclusione Con riguardo agli atti
compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del
proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri
rapporti interni con l'ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo
indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo
rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l'azione di
nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo
dall'ente stesso, e non dal socio. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano
escluso la legittimazione attiva di una società, che aveva acquistato la
maggioranza delle azioni di altra società, all'azione di nullità con riferimento
a due contratti con i quali un immobile era stato alienato da quest'ultima
società ad un'altra, in quanto destinati a spogliare l'ente alienante del suo
patrimonio, e conseguentemente a vanificare la partecipazione in essa
dell'attrice). *** Sentenza 6526 del 07-05-2002 Organi sociali -
Amministratori - Nomina del consiglio di amministrazione con il precedente
amministratore come componente - Effetti - Revoca implicita dell'amministratore
unico dalla precedente carica - Sussistenza - Fondamento - Conferimento, allo
stesso, delle funzioni di amministratore delegato - Rilevanza - Esclusione -
Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - "Ex" art. 2383,
terzo comma, cod. civ. - Condizioni La nomina, in seno ad una
società di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga
chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di
amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest'ultimo da tale
carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile -
dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell'uno e nell'altro caso -
una continuità soggettiva nell'attività gestoria qualora all'organo monocratico
si sostituisca l'organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente
amministratore unico siano attribuite le funzioni di amministratore delegato;
ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa,
all'amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi
dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. *** Sentenza 5850 del 22-04-2002 Costituzione - Modi di
formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle
modificazioni - Recesso del socio dissenziente - Rimborso delle azioni -
Liquidazione - Nelle società non quotate in borsa - Riferimento al patrimonio
sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio - Nozione - Fondamento Per le società non quotate
in borsa, il rimborso delle azioni del socio receduto deve avvenire, a norma
dell'art. 2437, primo comma, cod. civ., con riferimento alla situazione
patrimoniale della società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, per
esso intendendosi - stante la finalità della norma, consistente nella necessità
di liquidare in favore del socio una quota che sia la più vicina possibile al
reale ed effettivo valore del patrimonio della società - non già l'ultimo
bilancio approvato, ma il bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi
precedentemente al giorno del recesso. *** Sentenza 2906 del 27-02-2002
Organi sociali - Amministratori
- Responsabilità - Responsabilità dell'amministratore di società di capitali
per ritardo nella richiesta di fallimento - Configurabilità - Occultamento
della situazione debitoria da parte di precedente amministratore - Efficacia
esimente per il nuovo amministratore consapevole del dissesto della società -
Esclusione La responsabilità
dell'amministratore di società di capitali per il ritardo nell'adozione delle
misure necessario a contenere le perdite e per la mancata richiesta di
fallimento nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto non viene
meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell'aver
occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza. *** Sentenza 2716 del 25-02-2002
Bilancio - Redazione -
Fusione per incorporazione - Disavanzo di fusione - Nozione Nell'ipotesi in cui una
società incorpori altra società da essa interamente o parzialmente posseduta,
il disavanzo di fusione esprime la differenza tra il valore del patrimonio
netto dell'incorporata ed il prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni
che lo rappresentano: la sua utilizzazione è diretta a "riallineare"
il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata al costo delle
partecipazioni, facendo emergere valori, come quello relativo all'avviamento,
che nel bilancio di esercizio dell'incorporata non erano stati, né potevano
essere, considerati. *** Sentenza 2111 del 14-02-2002
Rapporti con i terzi -
Obbligazioni sociali - Unico azionista - Società estera controllata da società
italiana in qualità di unico azionista - Responsabilità ex art. 2362 -
Esclusione - Fondamento (fattispecie anteriore alla novella 218/95) Pur nella vigenza del
sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma di cui alla
legge 218/95, il disposto, dell'abrogato art. 2505 c.c., nello stabilire che le
società, straniere (e cioé quelle costituite all'estero e non aventi, nel
territorio dello Stato, né la sede dell'amministrazione né l'oggetto principale
dell'impresa) non erano assoggettate alla legge italiana, andava interpretato
nel senso che il regime della responsabilità per le obbligazioni da esse
assunte non poteva trovare riferimento nella legge italiana, e ciò a
prescindere dalla circostanza che, come nella specie, la società estera
risultasse costituita con capitali italiani e da soggetto italiano, con la
conseguenza che la norma di cui all'art. 2362 c.c. dettata in tema di
responsabilità dell'unico azionista, poteva essere legittimamente invocata dal
creditore della società estera a condizione che, nella legislazione dello Stato
di appartenenza della medesima (nella specie, la Liberia), esistesse una norma
analoga a quella posta dall'ordinamento italiano. *** Sentenza 809 del 24-01-2002 Organi sociali -
Rappresentanza della società - Limitazioni dei poteri dell'organo
rappresentativo risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo oppure
stabilite dal consiglio di amministrazione – Potere del terzo di far valere
tali limitazioni – Insussistenza Il terzo non può far valere
le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo della società di
capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero stabilite
dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico)
che lega il soggetto che impersona l'organo alla società, queste limitazioni
hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti
dal rappresentante della società, alla stregua del disposto dagli artt. 2384 e
2384 bis del codice civile, secondo i quali l’estraneità all'oggetto sociale
degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni al
potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto sono
opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in
danno della società. *** Sentenza 329 del 12-01-2002 Organi sociali -
Amministratori - Compatibilità con la qualifica di lavoratore subordinato della
società - Condizioni - Svolgimento di attività rispettivamente diverse -
Necessità - Conseguenze in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad
oggetto le funzioni proprie di una carica sociale La qualità di amministratore
di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore
subordinato della medesima solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni
diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Nell'ipotesi in
cui la suddetta diversità non sussista e si verifichi l'attribuzione soltanto
delle funzioni proprie del rapporto organico la nullità del rapporto di lavoro
avente ad oggetto tali funzioni non esclude il diritto al compenso
eventualmente pattuito in favore degli amministratori della società. *** Sentenza 15732 del
13-12-2001 Bilancio contenuto - Criteri
di valutazione - valore di avviamento - Art. 2427 cod. civ. nella formulazione
anteriore al 1991 - Avviamento Iscrizione fra le poste attive del bilancio -
Legittimità - Condizioni - Conseguenze in caso di fusione per incorporazione L'art. 2427 del codice civile
(nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 127 del
1991) impediva alle società l'iscrizione in bilancio soltanto del proprio
avviamento "originario" ed "autoprodotto" e consentiva,
invece, nei limiti di quanto effettivamente versato a tale titolo, l'iscrizione
dell'avviamento "derivato", cioè frutto dell'acquisizione di una
azienda, sempre che per tale avviamento fosse stato pagato un corrispettivo.
Pertanto, anche nel caso di fusione per incorporazione non si può escludere che
una parte del costo dell'operazione sia imputabile al valore dell'avviamento, e
quindi che il costo dell'acquisito avviamento sia iscrivibile in bilancio. *** Sentenza 14865 del
23-11-2001 Organi sociali -
Amministratori - Nomina - Sindacati di voto - Patto parasociale relativo alla
nomina di amministratori societari - Nullità “ipso facto” Configurabilità -
Esclusione - Fondamento I patti parasociali (e, in
particolare, i cd. sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che
non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi
atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci
contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi su vari oggetti (nella specie,
circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in
assemblea. Il vincolo che discende da tali patti-opera, pertanto, su di un
terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro
carattere “parasociale” e, conseguentemente, l’esclusione della relativa
invalidità “ipso factio”) sicché non é legittimamente predicabile, al riguardo,
né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi
autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, ne, quella che il patto
stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare
(operando il vincolo obbligatorio cosi, assunto non dissimilmente da qualsiasi
altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto
assembleare in un certo modo) poiché al socio non e, in alcun modo impedito di
optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad
un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover
rispondere dell'inadempimento del patto.
*** Sentenza 14865 del 23-11-2001
Organi sociali –
Amministratori - Nomina - Sindacati di voto - Patti parasociali relativi alla
nomina di amministratori societari - Durata indeterminata - Nullità -
Esclusione In tema di contratti
cosiddetti "parasociali", il patto in virtù del quale alcuni soci di
una S.P.A. si vincolino a fare si, che coloro che detengono le partecipazioni
azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e
conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di
sindaci della società non é nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non
implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare.
liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo, quanto al
rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto
di recesso unilaterale da parte del socio firmatario. *** Sentenza 14629 del
21-11-2001 Costituzione - Modi di
formazione del capitale - Delle azioni - Patto parasociale - Oggetto - Aumento
di capitale sociale - Efficacia vincolante - Per i soci contraenti -
Configurabilità - Per la società - Esclusione In tema di società per
azioni, il patto cd. "parasociale" con il quale alcuni soci
concordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del
capitale sociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e
non anche la società che e', rispetto al patto stesso, terza. *** Sentenza 12094 del
27-09-2001 Controllo esterno di una
società su altra - Configurabilità - Criteri – Accertamento - Spettanza al
giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Abuso della
situazione di controllo, causativo di danni alla società controllata - Relativo
accertamento - Questione di fatto - Apprezzamento riservato al giudice di
merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti La configurabilità del
controllo esterno di una società su di un'altra (quale disciplinata dal primo
comma, n. 3, dell'art. 2359 cod. civ. nella formulazione risultante a seguito
della modifica apportata dal D.Lgs. n. 127 del 1991 e consistente nella
influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtul di
particolari vincoli contrattuali), postula la esistenza di determinati rapporti
contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la
condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della
società controllata; l'accertamento della esistenza di tali rapporti, così come
l'accertamento dell'esistenza di comportamenti nei quali possa ravvisarsi un abuso
della posizione di controllo tale da convertire una situazione di per sé non
illecita nel contesto della vigente disciplina codicista in una condotta
illecita causativa di danno risarcibile, costituisce indagine di fatto,
rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice del merito e sindacabile in
sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico
formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti
per la decisone stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di
merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei
confronti di una società facente capo ad un noto stilista e dello stesso in
proprio, da alcune società, asseritamente controllate dalla prima, che, su licenza
di questa, producevano capi di abbigliamento con la griffe di detto stilista,
al fine di far valere la responsabilità aquiliana della società pretesa
controllante e del suo amministratore per avere, con il recesso dai contratti
stipulati con le attrici, asseritamente concretante un abuso di posizione di
controllo, provocato il dissesto delle stesse). *** Sentenza 11186 del
22-08-2001 Organi sociali - Assemblea
dei soci - Deliberazioni - Invalide - Convalida - Vizio di convocazione
dell'assemblea - Inesistenza della delibera assembleare - Sanatoria - Per
effetto della ratifica-rinnovazione assunta con successiva delibera valida -
Esclusione La deliberazione assembleare
di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale
che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a
concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata
come deliberazione, sicché il vizio che eventualmente inficia la convocazione,
rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi
giuridicamente come assemblea, determina la giuridica inesistenza della
deliberazione che da essa venga assunta, con conseguente esclusione
dell'effetto sanante che l'art. 2378 attribuisce alla deliberazione successiva
avente valenza giuridica di ratifica - rinnovazione. *** Sentenza 11161 del
17-08-2001 Rapporti con i terzi -
Obbligazioni sociali - Unico azionista - Responsabilità sussidiaria - Subentro
nei rapporti sociali - Esclusione L’art. 2362 c.c. prevede, in
caso di insolvenza della società, la responsabilità dell’unico azionista, il
quale risponde in via sussidiaria senza subentrare nei rapporti e nei diritti
della società la cui personalità resta distinta ed autonoma (nella specie,
convenuta in giudizio ai sensi dell’art. 2362 c.c. una persona giuridica,
divenuta unica azionista di una società di capitali, per il pagamento del
compenso di un’attività di consulenza svoltasi in più annate sociali in forza
di un accordo con la società medesima, il giudice di merito aveva respinto la
domanda ritenendo che dall’esistenza di tale patto non si potesse dedurre
l’esistenza del patto con un diverso soggetto qual era l’azionista unico; in
applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio). *** Sentenza 7770 del 08-06-2001
Organi sociali - Assemblea
dei soci - Presidenza - Assunzione - Qualità di azionista - Necessità Clausola
statutaria - Previsione - Portata - Azionista - Incarico a soggetto non
azionista di partecipare all'assemblea - Conferimento - Legittimazione di
quest'ultimo a presiedere l'assemblea - Sussistenza - Esclusione La disposione dello statuto
di una società per azioni, che preveda che l'assemblea deve essere presieduta
da un azionista, nominato a maggioranza dagli intervenuti, non è diretta ad
ampliare i poteri dello stesso, che, indipendentemente da tale qualità, nel
silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto, potrebbe ugualmente essere
designato a presiedere l'assemblea, ma a limitare i poteri dell'assemblea
stessa nella scelta del presidente, che, nell'avvalersi del potere di
designarlo, ai sensi dell'art. 2371 cod. civ., dovrà farlo scegliendolo
esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto il mandato conferito dall'azionista
ad altro soggetto, che non rivesta tale qualità, di rappresentarlo
all'assemblea, non è idoneo a conferire a quest'ultimo anche la legittimazione
a presiederla ( nel caso di specie, in virtù di tale principio, è stata
ritenuta illegittima la delibera di un'assemblea svoltasi sotto la presidenza
di un avvocato, non azionista, cui era stato conferito da un azionista
l'incarico di rappresentarlo all'assemblea sociale). *** Sentenza 7736 del 07-06-2001
Organi sociali -
Amministratori - Rappresentanza della società - Atti di straordinaria
amministrazione ed atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale - Fideiussione
prestata dall'amministratore - Inefficacia nei confronti della società -
Presupposti L'inefficacia, nei confronti
di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore
postula l'accertamento della estraneità della garanzia all'oggetto sociale
della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento
della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione
dell'art. 2384-bis cod. civ. (Sulla base del principio di cui in massima, la
S.C., a fronte di una sentenza di merito che aveva negato l'estraneità
all'oggetto sociale della fideiussione e con ulteriore, subordinato ed
ipotetico passaggio argomentativo l'opponibilità al terzo dei limiti statutari
all'agire dell'amministratore - ha dichiarato inammissibile la censura, per
difetto di interesse processualmente tutelato, rivolta a colpire soltanto la
seconda e subordinata ragione di decisione, lasciando immune da doglianze la
prima statuizione). *** Sentenza 6359 del 08-05-2001
Organi sociali -
Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Procedimento
- Provvedimenti - Spese del procedimento - Onere - A carico del ricorrente - Applicabilità
delle norme ex art. 91 e ss. cod. proc. civ. - Esclusione - Limiti -
Procedimento di reclamo - operatività del principio - Esclusione Il principio secondo cui le
spese del procedimento di volontaria giurisdizione, promosso ai sensi dell'art.
2409 cod. civ. per denunciare irregolarità nella gestione di società, restano a
carico del soggetto che abbia assunto la relativa iniziativa, mentre si
sottraggono alla regole degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., non opera in sede
di reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale, profilandosi in tal
caso un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, che
consente l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente
in esito alla definizione del procedimento di impugnazione. *** Sentenza 6078 del 26-04-2001
Scioglimento - Liquidazione
- Liquidatori - Cancellazione della società - Estinzione della società
Esclusione- Perdita della legittimazione processuale e sostanziale- Esclusione-
Costituzione del liquidatore- Necessità La messa in liquidazione di
una società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua
rappresentanza in giudizio con la conseguenza che l'intervento del liquidatore
e l'eventuale indicazione di un nuovo difensore domiciliatario deve avvenire
con atto di costituzione in giudizio, non assumendo rilievo neanche ai fini
della notificazione la notizia della sentenza desunta da diverso atto
processuale. *** Sentenza 5443 del 11-04-2001
Organi sociali -
Amministratori - Responsabilità - Verso la società - Generale dovere di
vigilanza di tutti gli amministratori sul complessivo andamento della gestione
della società - Attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più
amministratori - Influenza sul suddetto dovere di vigilanza - Esclusione -
Conseguenze in materia di responsabilità solidale del presidente del consiglio
di amministrazione per gli illeciti amministrativi posti in essere da un
dirigente della società L'art. 2392 cod. civ. impone
a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo
andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione
“in ogni caso” di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni
proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della
legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola
il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il
fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una societa'
di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di
vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni
integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un
dirigente della societa' medesima. (Fattispecie in materia di violazioni alla
normativa sulla previdenza obbligatoria),. *** Sentenza 4937 del 04-04-2001
Bilancio - Contenuto -
Criteri di valutazione - Precetti di chiarezza, completezza e precisione, ai
sensi dell'art. 2423 cod. civ., nel testo previgente al DLGS 127/1991-
Conseguenze - Obbligo degli amministratori di fornire informazioni
intelleggibili, nel bilancio e nei suoi allegati, sul criterio di valutazione
di ogni singola posta, - Sussistenza - Rispondenza al vero dei dati o
informazioni successive alla redazione del bilancio – Irrilevanza Per osservare i precetti
della chiarezza, completezza e precisione dettati dall'art. 2423, secondo
comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con DLGS 9 aprile
1991,n. 127 gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei
relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni
intelleggibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul
criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per
ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validità
del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano
contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo. *** Sentenza 3052 del 02-03-2001
Organi sociali - Assemblea
dei soci - Deliberazioni - Invalide - Delibera di aumento del capitale - Falsi
presupposti di fatto - Nullità - Fondamento - Rettifica - Ammissibilità -
Esclusione - Fondamento La delibera di aumento di
captale sociale fondata sulla consapevole falsità dei presupposti di fatto
realizza un insanabile contrasto con la norma di ordine pubblico diretta a
conservare, anche a tutela, dei terzi, la veridicità dei presupposti dell’agire
sociale ed è pertanto nulla ai sensi dell’articolo 2379 cod. civ.; in tali
ipotesi non è utilizzabile lo strumento di correzione di cui all'articolo 2343
ult. co..a cod. civ. che ha la funzione di rimedio interno ai meri errori della
stima effettuata ai sensi dell’articolo 64 cod. proc. civ (nella specie la S.C.
ha confermato la sentenza dichiarativa della nullità della delibera con cui era
stato aumentato il capitale sociale da £ 900 Milioni a £ 1.8 miliardi mediante
conferimento di un’azienda comprendente un immobile nella cui stima non era
stata valutata l’incidenza di un’ipoteca per £ 1 miliardo). *** Sentenza 15599 del
11-12-2000 Delibera assembleare -
Partecipazione al voto di socio in conflitto di interessi - Annullabilità -
Condizioni Versa in conflitto di
interessi l'azionista che, in una determinata delibera, sia portatore, per
conto proprio o altrui, di un interesse personale potenzialmente contrastante
con l'interesse delle società. In tale situazione l'art. 2373 del codice civile
stabilisce, nel comma 1, che il diritto di voto non può essere esercitato dal
socio; nel comma 2 dispone poi che, se il socio non si è astenuto dal voto, la
deliberazione, qualora possa arrecare danno alla società, è impugnabile, a
norma del successivo 2377,se, senza il voto del socio che avrebbe dovuto
astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Il collegamento esistente
tra le due disposizioni dell'articolo 2373 importa che l'elemento
giuridicamente essenziale, ai fini dell'invalidità della delibera, è costituito
dall'idoneità potenziale della delibera a ledere gli interessi sociali. Per altro, la delibera
adottata col voto del socio in conflitto d'interessi non è senz'altro
annullabile, essendo necessario che ricorrano due ulteriori condizioni: a) che il suo voto sia stato
determinante (cosiddetta "prova di resistenza"); b) che la delibera possa
arrecare un danno alla società. In difetto quest'ultima
condizione, la delibera resta inattaccabile, quand'anche approvata col voto
determinante del socio in conflitto d'interessi. Né è rilevante che la delibera
stessa consenta al socio di raggiungere anche un proprio interesse se, nel
contempo, non ne risulti pregiudicato quello sociale. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Sentenza 13146 del 10-09-2002
Rapporti con i terzi -
Rappresentanza della società - Limitazioni del potere di rappresentanza
disgiuntiva derivanti dall'atto costitutivo - Natura - Eccezionale e di stretta
interpretazione - Fondamento - Conseguenze - Previsione statutaria richiedente
la rappresentanza congiunta per gli atti di acquisto - Riferibilità della
limitazione anche all'offerta di aumento di sesto dopo l'incanto - Esclusione Nell'ambito delle società in
nome collettivo, le limitazioni, derivanti dall'atto costitutivo, del potere di
rappresentanza del singolo socio amministratore, costituendo una deroga al
principio generale, dettato dall'art. 2266 cod. civ., per il quale detta
rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale, sono di stretta interpretazione e, come tali,
non estensibili a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla
conclusione di atti richiedenti, per previsione dell'atto costitutivo, la
partecipazione congiunta dei soci amministratori, abbiano una loro giuridica
autonomia; ne consegue, pertanto, che ove l'atto costitutivo della società
richieda la firma congiunta dei soci amministratori per gli atti di acquisto,
detta previsione non preclude la legittimazione del singolo socio amministratore
a presentare, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare,
l'offerta dopo l'incanto di aumento del sesto "ex" art. 584 cod.
proc. civ., atteso che detta offerta, sebbene avente carattere di
irrevocabilità, non determina un automatico trasferimento del bene in favore
della società offerente, ma costituisce soltanto un atto, ad esso prodromico,
inserito nel procedimento esecutivo come presupposto dei provvedimenti del
giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo. *** Sentenza 7427 del 21-05-2002 Rapporti tra soci -
Versamenti del socio alla società - Natura - Diritto alla restituzione -
Configurabilità - Condizioni - Interpretazione della reale intenzione dei
soggetti del relativo rapporto da parte del giudice di merito secondo le regole
ermeneutiche legali - Necessità - Criteri Al fine di stabilire se i
versamenti di somme di denaro eseguiti dal socio alla società (nella specie,
società in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne
giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre
accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate
dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il
rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto
di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo
a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi
costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai
conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al
successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del
patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto
alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di
merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il
rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati. *** Sentenza 10555 del
02-08-2001 Scioglimento - Liquidazione
- Poteri dei liquidatori - Rappresentanza giudiziale - Appello - Legittimazione
esclusiva dei liquidatori Poiché la cancellazione dal
registro delle imprese non produce l’estinzione della società fino a quando non
siano liquidati tutti i .rapporti derivati dall’attività sociale ad essa
connessi la legittimazione ad impugnare con l’appello la sentenza emessa nei
confronti della società in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta
la rappresentanza, anche in giudizio, dell’ente. SOCIETÀ COOPERATIVE Sentenza 14665 del
15-10-2002 Capitale sociale -
Partecipazione dei soci - Esclusione del socio - Da parte degli altri soci e
degli amministratori - Impugnazioni - Sindacato del giudice - Criteri In tema di espulsione del
socio dalla cooperativa, l'apprezzamento della sussistenza dei gravi motivi non
è rimesso alla esclusiva discrezionalità degli organi associativi, giacchè
rientra tra i compiti del giudice del merito, adito in sede di opposizione
avverso la deliberazione di esclusione, riscontrare l'effettiva sussistenza
della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la
sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonchè
accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta
gravita'. (Sulla base dell'enunciato principio, la Corte ha annullato, per
vizio di motivazione, la sentenza impugnata, che aveva negato che ricorresse
una grave inadempienza, legittimante il provvedimento di esclusione ai sensi degli
artt. 2527 e 2286 cod. civ., nel comportamento del socio di una cooperativa
edilizia, avente quale scopo sociale la costruzione di alloggi per i soci, il
quale non aveva effettuato il pagamento delle quote di spesa su di lui
gravanti, deliberate dall'organo assembleare).
*** Sentenza 12534 del
26-08-2002 Assemblea - Disposizioni
limitative dei poteri dei liquidatori - Oggetto - Disposizioni relative alla
rappresentanza sostanziale e processuale della società - Inclusione Ai sensi dell'art. 2452 c.c.,
richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice,
le limitazioni che l'assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dei
liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che
processuale, della società (nella specie, l'assemblea aveva - legittimamente,
secondo il principio di diritto sancito dalla S.C. - subordinato la
rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione
che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto
opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza
processuale dell'ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d'ufficio
dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla
regolare costituzione del giudizio). *** Sentenza 8251 del 06-06-2002
Capitale sociale -
Partecipazione dei soci - Esclusione del socio - Comportamento del socio idoneo
a giustificare l'esclusione - Abuso del diritto di difesa in giudizio proposto
nei confronti della società - Rilevanza - Condizioni Fra i comportamenti idonei a
giustificare l'esclusione del socio di una cooperativa di capitali può assumere
rilevanza l'abuso del diritto di difesa nell'ambito di un giudizio intentato
nei confronti della società, ove tale comportamento valga a configurare un
tentativo di limitare l'attività economica dell'organismo societario e quindi
di arrecare a quest'ultimo un danno patrimoniale e d'immagine (nella specie, la
sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva attribuito rilevanza,
unitamente ad altri elementi di fatto, al comportamento del socio consistito
nel chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni sociali, senza iniziare
il giudizio di merito a seguito del rigetto dell'istanza cautelare). *** Sentenza 2861 del 26-02-2002
Organi sociali -
Amministratori - Rapporto tra amministratore e società- Carattere subordinato o
di collaborazione continuata e coordinata - Configurabilità - Esclusione -
Lavoro autonomo - Configurabilità - Conseguenze - Principi ex art. 36, primo
comma, Cost. - Applicabilità -Esclusione - Effetti – Previsione statutaria di
gratuità delle relative funzioni – Legittimità In tema di società
cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore,
cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di
immedesimazione organica, che non può essere qualificato ne' rapporto di lavoro
subordinato, né di collaborazione continuata e coordinata, rientrando le
prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale
autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost.,
relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché
norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al
rapporto di cui si tratta. È pertanto, legittima la previsione statutaria di
gratuità delle predette funzioni. *** Sentenza 2861 del 26-02-2002 Organi sociali -
Amministratori - Attività estranee al rapporto di amministrazione - Diritto ad
una speciale remunerazione - Configurabilità L'amministratore, di società
cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di
amministrazione ha per queste diritto ad una speciale remunerazione (nella
specie, si trattava dell'amministratore di una società cooperativa edilizia a
responsabilità limitata, cui era stata demandata l'attività di assistenza ai
lavori relativi alla costruzione di case economico - popolari da assegnare in
proprietà ai soci). *** Sentenza 15475 del
06-12-2001 Scioglimento – Mancato deposito nel termine prescritto dei
bilanci relativi agli ultimi due anni - Conseguenze ex art.1455, primo comma,
ultima parte, cod. civ., nel testo dettato dall'art. 18 della legge n. 59 del
1992 Scioglimento di diritto - Perdita della personalità giuridica - Omissione
maturata prima della entrata in vigore della predetta legge - Configurabilità Ai sensi dell'art.2544,
primo comma, ultima parte, cod. civ., nel testo dettato dall'art. 18 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, le cooperative edilizie di abitazione che non
hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica. Tali effetti si
producono anche se l'omissione sia maturata, in tutto o in parte, prima della
entrata in vigore della predetta legge n. 59 del 1992. *** Sentenza 15475 del
06-12-2001 Scioglimento - Mancato
deposito dei bilanci per due anni consecutivi - Scioglimento di diritto della
società e perdita della personalità giuridica - Disposizioni dettate per le
società prive di personalità giuridica - Applicazione analogica -
Configurabilità - Illimitata responsabilità dei soci per le obbligazioni
pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività In tema di società cooperative
edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini
prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi
dell'art. 2544, primo comma, cod. civ., nel testo dettato dall'art.18 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la
personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per
le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove
attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società
prive di personalità giuridica. *** Sentenza 3151 del 05-03-2001 Capitale sociale -
Partecipazione dei soci - Recesso del socio - art. 2526 c.c. Norma dettata
nell’interesse sociale - Derogabilità L’articolo 2526, 2^ comma
cod. civ. sulla efficacia del recesso del socio differita, se tempestiva, a
chiusura esercizio, o, se intempestiva, a chiusura dell’esercizio successivo, è
previsione privatistica formulata nell’esclusivo interesse della società e, non
afferendo l’ordine pubblico, derogabile da clausola statutaria. FUSIONE Sentenza 9504 del 28-06-2002
Società per azioni - Fusione
per incorporazione con altra società per azioni - Conseguenze processuali -
Riassunzione del processo - Soggetto destinatario della "vocatio in
ius" e della relativa notifica - Società incorporante - Legittimazione
esclusiva - "Vocatio in ius" e notifica alla società' incorporata -
Conseguenze - Inesistenza della notificazione La fusione per
incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l'estinzione
dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione
o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che
l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la
"vocativo in ius" della società incorporante ed essere a questa
notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta - sia pur
eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per
l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante - deve ritenersi del tutto
inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto
notificando. *** Sentenza 4679 del 02-04-2002 Effetti - Successione
universale "mortis causa" - Configurabilità - Ricorso per cassazione
proposto dalla società incorporata - Ammissibilità - Esclusione La fusione o incorporazione
di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla
successione "mortis causa" e produce gli effetti, tra di loro
interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale
sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il
nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già
riguardanti i soggetti incorporati, con la conseguenza che è inammissibile - in
quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente -
il ricorso per cassazione proposto da società incorporata dopo il
perfezionamento, con l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 2504 cod.
civ., dell'incorporazione *** Sentenza 10595 del
02-08-2001 Procedimento civile
successione nel processo - A titolo universale - Società - Fusione per
incorporazione - Costituzione dell’incorporante - Verifica della qualità di
successore - Mancanza - Conseguenze - Errore in procedendo - Sussistenza -
Esclusione La fusione delle società
mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società
incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della
società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi;
dichiarata l’incorporazione dal difensore della società incorporata, la
costituzione in giudizio della società incorporante evita l’interruzione del
processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c.; a tal fine il giudice ha il potere -
dovere di verificare la qualità di successore universale della parte
intervenuta e questa deve darne dimostrazione, in assenza della quale il
processo è dichiarato interrotto; la medesima verifica può essere chiesta dalla
parte, che abbia interesse all’estinzione del giudizio, proponendo la relativa
eccezione una volta decorso il termine per la riassunzione; qualora detta
verifica non sia stata compiuta, ne, d’ufficio né a richiesta di parte, nel
giudizio concluso con la sentenza impugnata, questa non è viziata per
violazione di una norma sul procedimento, perché la dichiarazione della parte,
verificabile e non contestata, tiene luogo della dimostrazione non richiesta dall’altra
parte o dal giudice. TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ Sentenza 13434 del
13-09-2002 Trasformazioni di una
società da un tipo all’altro - Estinzione di un soggetto e correlativa
creazione di un altro - Esclusione – Conseguenze sul piano processuale. La trasformazione di una
società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce
nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in
luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e
modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti
sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la circostanza che
nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante
la società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente,
quando, come nel caso di specie, questo fatto non implica una situazione
d'incertezza sull'identificazione della parte stessa e l'impugnazione sia stata
proposta da procuratore dotato di ius postulandi per averne avuto il relativo
potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in
nome e per conto della società. *** Sentenza 6143 del 27-04-2001
Scissione di società -
Scissione totalitaria - Successione a titolo universale a favore delle nuove
società - Configurabilità - Conseguenze in materia di competenza per territorio
nel rito del lavoro - Lavoratore cessato prima della scissione - Foro della
dipendenza - Applicabilità nei confronti della società incorporante il settore
aziendale relativo al cessato rapporto di lavoro - Condizioni In caso di scissione
totalitaria di una società per azioni a norma dell'art.2504-septies cod. civ.,
con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una
successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione - che si
estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione -, e le nuove
società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società
scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato
di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua
estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della
società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso
cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo
comma, c.p.c., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito
.dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno
successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si
trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della
competenza processuale, né in senso contrario si può richiamare il disposto
dell'art.413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa
riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della
sede dell'azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un
soggetto a un altro. |
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