inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2004

Le Mutilazioni Genitali Femminili fra prevenzione e diritto

di Barbara Di Stefano

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Cosa sono le mutilazioni genitali femminili?

 

Sono stati compiuti diversi tentativi durante gli anni per definire, con un solo termine che le riunisse, tutte le pratiche mutilanti che coinvolgono la zona genitale femminile, ma solo negli ultimi anni si è giunti alla definizione di mutilazioni genitali femminili (d'ora in avanti MGF). Con essa vengono indicate sia le pratiche escissorie (compiute sui genitali esterni con l’asportazione delle piccole labbra) sia la clitoridectomia (asportazione del clitoride), sia l’infibulazione (cucitura parziale dell’orifizio vaginale che lascia solo una piccola apertura per l’urina e il mestruo).

Vi sono state sempre delle difficoltà nel dare degli appellativi esatti a tali pratiche sin dai primi viaggi di esplorazione, difficoltà dovute soprattutto all’ignoranza che le circondava e, nonostante il passare dei decenni e l’evoluzione della medicina, è solamente da pochi anni che si usa tale formulazione: persino le categorie elaborate dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) non sembrano soddisfare pienamente l’esigenza di chiarezza necessaria in questo ambito. [1]

Sono sottoposte a tali operazioni bambine e donne durante un arco di tempo che va dalla nascita sino al momento antecedente al matrimonio. La mancanza di un riferimento specifico all’età è dovuta sia alle singole usanze della cultura a cui l'individuo appartiene sia, come avrò modo di specificare in seguito, dalle difficoltà che spesso si incontrano nel voler mettere in pratica queste operazioni non in un contesto tradizionale, ma migratorio.

Non sono difficili da comprendere le terribili conseguenze che un tipo di operazione del genere può portare sia sul fisico che sulla psiche di una donna o di una bambina di qualsiasi età. Parliamo, infatti, di lesioni permanenti e irreversibili che compromettono seriamente le normali funzioni fisiologiche e mettono in serio pericolo la salute delle donne non solo durante l’operazione vera e propria, ma anche durante tutto l’arco della loro esistenza e in special modo durante la gravidanza e il parto.

Coloro che sono deputate alla pratica effettiva di tali operazioni sono donne facenti parte della tribù, spesso le più anziane, che hanno un vero e proprio mandato dalla propria comunità e vengono remunerate per il loro lavoro.

Le modalità attraverso cui viene posta in essere l’operazione cambiano notevolmente a seconda che ci si trovi nel paese d’origine o in un contesto migratorio: nel primo caso l’operazione viene seguita da tutta la comunità e rappresenta un vero e proprio rito di passaggio[2]; nel secondo caso, invece, assume caratteristiche molto più individuali e scompare qualsiasi tipo di rituale, sebbene non perda in nessuna delle due circostanze il suo significato intrinseco.

Nei paesi d’origine le donne deputate ad eseguire le operazioni fanno parte di alcune categorie ben precise in quanto fanno parte di una famiglia di fabbri[3] o hanno seguito un lungo apprendistato. Tuttavia, le difficoltà logistiche e operative che si incontrano nel paese ospitante aumentano notevolmente e portano come conseguenza una minore rigidità nella scelta della persona che viene scelta per operare la mutilazione. Gli strumenti che vengono usati  possono essere di varia natura quindi non necessariamente ferri creati appositamente [4], ma anche semplici coltelli o lame acquistati nei mercati.

Le condizioni igieniche e sanitarie in cui avvengono tali operazioni sono del tutto insoddisfacenti e molto spesso le donne contraggono infezioni di varia natura. Le conseguenze dell’operazione le costringono a sopportare dolori e complicazioni sia all’apparato genitale che urinario praticamente per tutta la vita.[5]

 

La reazione immediata del mondo occidentale, nel momento in cui è venuto a contatto diretto con questa realtà grazie all’aumento notevole dei flussi migratori, è stata di decisa condanna, ma dopo questa prima reazione a caldo è divenuto prioritario prendere coscienza del fatto che il fenomeno di fronte al quale ci si trova è molto complesso di quel che appare e che non può essere liquidato semplicemente con un sentimento di disgusto.

Il problema affonda le sue radici in tempi remoti e in rapporti sociali ben precisi: solo comprendendo questo assunto fondamentale si può cercare di studiare e capire, per poi affrontare, non solo quello che appare come un atteggiamento crudele nei confronti delle donne, ma soprattutto la loro sottomissione volontaria e la loro accettazione a sottoporsi a tali operazioni.

Il fenomeno delle MGF è molto diffuso: si stima che le donne che vengono sottoposte a mutilazioni siano 130 milioni in tutto il mondo e che 2 milioni siano a rischio. La zona geografica è varia e non si limita, come erroneamente pensato per lungo tempo[6], ai paesi islamici, ma spazia dai paesi africani, alla Malesia, all’Indonesia sino ad arrivare all’Australia e al Sud America.

Ma per quale motivo la donna viene sottoposta a queste operazioni dolorosissime e pericolose per la sua salute? Perché non si ribella a questa pratica culturale, ma anzi la sopporta in silenzio e molto spesso è ella stessa a chiedere di esservi sottoposta, anche clandestinamente?

Queste sono domande alle quali è necessario rispondere per evitare un approccio fuorviante al problema e incentivare – come fra l’altro già avviene – pratiche clandestine ancor più pericolose per la salute della donna.

Le motivazioni per cui tali pratiche sono profondamente radicate in alcune culture vanno ricollegate ai riti di passaggio ai quali l’individuo si deve sottoporre per passare da una fase a un’altra della propria vita. Le MGF, da questo punto di vista, servono a costruire l’identità della ragazza come donna e permetterle di sposarsi e mettere al mondo dei figli.

Alla cultura occidentale può apparire un controsenso “eliminare” fisicamente una parte del sesso femminile per poter permettere alla donna di essere veramente tale. In realtà la sessualità della donna e i suoi genitali sono sempre stati visti dalle società nelle quali il punto di vista maschile è predominante come un pericolo, una minaccia da controllare perché espressione di una sessualità esagerata e scomposta. Ecco allora che ciò che distingue la donna dall’uomo appare come qualcosa da escindere ed eliminare per sempre e qualsiasi protuberanza che può intaccare la creazione di questa presunta femminilità – come il clitoride che viene spesso associato al pene maschile –  deve essere annullata.

Inoltre la donna rappresenta un bene prezioso per qualsiasi comunità poiché ella è in grado di procreare e attraverso la prole dare nuova linfa vitale al gruppo. Anche tale potere deve essere in qualche modo controllato e limitato e ciò avviene con l'infibulazione, che ha una funzione analoga alla cintura di castità medievale.

In sostanza una donna non è considerata tale dal gruppo e soprattutto da se stessa se non viene sottoposta a questo tipo di operazioni. Essa è convinta che senza passare attraverso questo cammino non solo non riuscirà a trovare marito, ma potrebbe essere messa in pericolo la sua fertilità e quindi la sua capacità riproduttiva.

Queste sono le dovute premesse che è necessario prendere in considerazione per poter affrontare il problema in maniera consapevole nel nostro paese. Un’analisi approfondita delle culture nelle quali si è sviluppata questa pratica permette di porre in essere rimedi giuridici, medici e sociali che vanno nella giusta direzione.

 

 

Come affrontare il problema delle mutilazioni genitali femminili nel nostro paese. E’ giusto creare una fattispecie ad hoc?

 

In Italia l’approccio è stato quello di prendere in considerazione tutti i lati del problema, nonostante talvolta abbia prevalso l’aspetto umanitario sia stato usato come mezzo politico e abbia portato più facilmente a gridare allo scandalo e a creare tavole rotonde e dibattiti assolutamente controproducenti.

Le linee guida previste dalla Direttiva Prodi-Finocchiaro del 1997 e ribadite nel Disegno di Legge d’iniziativa del Senatore Consolo trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati al Presidente il 5 maggio 2004[7], vogliono tracciare una strategia precisa che prenda in considerazione tutti i diversi risvolti della questione.

A livello internazionale vi sono diverse Convenzioni e Dichiarazioni che condannano di fatto la pratica delle MGF pur non essendoci una normativa ad hoc: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 e, quanto ai diritti dei minori, la Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo del 1959 e la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia  del 1989.

Quanto agli ordinamenti europei il problema è stato differentemente affrontato: in Gran Bretagna, in Svezia e in Norvegia viene prevista dal codice penale una fattispecie specifica, mentre in Francia, nonostante siano stati celebrati diversi processi in materia, vengono sanzionate unicamente le lesioni personali.

In Italia, proprio nell’ottica di un approccio multisettoriale, viene previsto un intervento su più fronti: medico, culturale, giuridico, istituzionale. Se così non fosse sarebbe oltremodo complesso eliminare tale pratica dal nostro paese.

Viene a essere prioritario, quindi, agire a livello di istituzioni (informative a livello di scuole medie e superiori nonché apertura di consultori specifici), facilitando il dialogo con i genitori, aggiornando e informando il personale medico e sanitario e scolarizzando le bambine affinché capiscano che le mutilazioni che andranno a subire non aumenteranno la loro fecondità né permetteranno loro di diventare donne.

Prevenzione e informazione hanno, quindi, un posto molto importante nella battaglia contro le MGF: solo facendo capire quali sono i rischi e i vantaggi si possono eliminare le pratiche clandestine.

Dal punto di vista giuridico tale consapevolezza assume un’importanza centrale per la configurazione del dolo. Sebbene l’ignoranza della legge penale non venga scusata, come sancito dall’art. 5 c.p.,  risulta  problematico applicare una fattispecie di reato alle operatrici che non solo non comprendono a fondo quello che stanno facendo, ma che, al contrario, reputano l’intervento una cosa necessaria, giusta per il bene di chi vi si sottopone e necessaria per avere una vita normale.

La posizione del legislatore italiano è fermamente orientata verso la creazione di una fattispecie ad hoc che preveda la punibilità delle mutilazioni genitali femminili e non solamente la possibilità di ricondurre le stesse alla fattispecie delle lesioni personali gravi e gravissime previste dagli artt. 582 e 583 c.p.

Tale esigenza viene sentita per garantire quei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, come il diritto alla salute tutelato dall’art. 32 e che l’indisponibilità della propria integrità fisica sancito dall’art. 5 c.c.

Il progetto di legge, presentato dal Senatore Giuseppe Consolo e attualmente in discussione alla Camera, prevede l’inserimento di alcune modificazioni nell’art. 583 c.p., nonché l’inserimento di un nuovo articolo, il 583-bis[8], che crea appunto una fattispecie di reato ad hoc.

Tale articolo, al primo comma, prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni nel caso in cui vengano inflitte mutilazioni ai genitali femminili –  come sopra definite nonché qualsiasi altro tipo di lesione –  in assenza di esigenze terapeutiche, mentre il secondo comma punisce, nelle medesime circostanze, le lesioni.

Non rileva, sempre secondo la previsione dell’articolo in questione, trattandosi di atti di disposizione del proprio corpo posti in essere senza alcuna esigenza terapeutica, il consenso della vittima, ma viene considerata l’attenuante nel caso in cui la lesione sia di lieve entità.

Il terzo e ultimo comma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui le mutilazioni vengano eseguite su un minore. [9]

 

Il disegno di legge non si limita alla trattazione della nuova fattispecie penale e all’adattamento dell’art. 583 a questo nuovo reato, ma vuole affrontare il problema a 360 gradi prevedendo interventi importanti in tutti i settori che vengono coinvolti nel debellare questo fenomeno.

Vengono previsti, infatti, interventi di diversa natura a partire dallo svolgimento di campagne informative (art. 3), la formazione del personale sanitario (art. 4), l’istituzione di un numero verde (art. 5) programmi di cooperazione internazionale (art. 7) e la responsabilità della struttura nel quale viene commesso il delitto (art. 8).

Tuttavia i lavori relativi all’art. 583-bis sono ancora in fieri e alcune perplessità sono sorte relativamente alla formulazione dello stesso.

Richiederebbe, infatti, una più attenta valutazione il fatto che venga richiesto il dolo specifico al secondo comma per l’esistenza del reato: l’introduzione del fine di menomare le funzioni sessuali può nascondere delle insidie dal momento che, come detto, la condizione psicologica nella quale si trova chi esegue le operazioni è del tutto peculiare e soprattutto manca del tutto del fine di ledere l’altra persona.

La necessità della presenza del dolo specifico potrebbe, quindi, porre degli ostacoli e delle difficoltà di interpretazione per la corretta applicazione della norma dal momento che l’agente non ha il fine di ledere, anzi in realtà ha il fine di curare e sanare.

Inoltre ci si chiede se sia necessaria la previsione che esclude la scriminante del consenso della vittima: il bene che viene leso, infatti, è un bene  indisponibile e pertanto escluso da quei beni di cui l’individuo può disporre.

Nell’art. 583 c.p., all’ultimo comma, si prevede la punibilità del cittadino residente in Italia che pratica le MGF all’estero e il cittadino straniero che le pratica in Italia. Questa ulteriore specificazione, oltre alla previsione generale dell’art. 6 c.p., viene giustificata dalla circostanza che, date le difficoltà che si possono incontrare nel sottoporre bambine, ragazze e donne a tale pratica nel contesto migratorio, spesso vengono effettuati viaggi nel paese d’origine con l’unico scopo di far escindere o infibulare la donna.[10] Avendo riscontrato la diffusione a macchia d’olio di questo escamotage si è cercato, per quanto possibile, di punire anche la condotta di chi deliberatamente, per sfuggire ai divieti del paese ospitante, torna nel proprio con il fine di far operare figlie o congiunte.

Sono applicabili, in ogni caso, le aggravanti speciali previste dall’art. 574 c.p., nonché quelle generiche previste dall’art. 61 n.1 e n. 4. Lo stesso disegno di legge esclude l’applicabilità delle attenuanti.

Un importante quesito, affrontato in sede di discussione alla Camera dei Deputati, è stato formulato relativamente alla possibilità di valutare la condizione della donna che sfugge a tali pratiche come condizione per la concessione dello status di rifugiato[11]. Si attendono le prossime sedute per un'eventuale risoluzione del problema che, per ora, è stato solamente sottoposto all’attenzione della Commissione.

Casi di questo tipo sono stati già affrontati a livello internazionale e risolti in maniera positiva: infatti, nonostante la maggior parte dei paesi del mondo compresi stati come l’Etiopia nei quali praticare le MGF è un uso molto diffuso, abbia leggi che condannano ufficialmente chi le pratica, spesso all’interno delle tribù viene ancora imposta come imprescindibile e, quindi, viene eseguita per consuetudine sia su chi si trova ancora nel paese d’origine sia a chi è emigrato in altri paesi.

Importante è, comunque, che la commissione esaminatrice abbia preso in considerazione tale eventualità.

 

 

Conclusioni

 

L’ approccio multisettoriale al problema è stata la chiave di lettura del fenomeno che ha permesso di approntare i mezzi giusti per poi poterlo risolvere: non si può pensare, infatti, di riuscire a reprimere questo fenomeno esclusivamente prevedendo una fattispecie penale che incrimini la condotta.

Esemplificativo in tal senso è l’episodio riportato da Michela Fusaschi nel suo libro “I segni sul corpo”, nel quale si cita la socioantropologa Martine Lefeuvre-Déotte, che ha seguito dal 1989 al 1994 i processi per escissione tenuti in Francia. Nell’episodio riportato una donna, di nome Dalla Fontana, imputata per le lesioni seguenti una escissione, alla notizia della fissazione della prima udienza del processo si è buttata per terra e, aggrappandosi al letto, ha guardato i suoi interlocutori esterrefatta interrogandosi del perché le stessero facessero tutto questo.[12]

Le categorie mentali in uso nel mondo occidentale non possono essere considerate universali e, anche se non si deve cadere in un relativismo esasperato, bisogna seriamente prendere in considerazione il fatto che il pensiero europeo può condannare una pratica che viene concepita come abituale in altre parti del mondo. Molte delle donne mutilate hanno preso la nostra condanna come un'accusa ingiusta verso i propri familiari presentati come carnefici quando invece ai loro occhi apparivano come genitori premurosi che si erano presi cura di loro e che avevano solamente voluto fare il loro bene.

Sono state sollevate delle perplessità sull’opportunità di creare una fattispecie ad hoc nel nostro codice penale proprio per evitare di creare nel paese un clima di sospetto e di diffidenza nei confronti di donne che, oltre al dolore della mutilazione, vedono aggiungersi la diffidenza di chi le considera un residuo di costà arcaiche e primitive.

Credo, tuttavia, che la volontà del legislatore di punire una condotta specifica rappresenti una presa di coscienza del problema da parte del nostro paese che, proprio attraverso l’ordinamento, intende affrontare seriamente con interventi non generici e fumosi, ma mirati e ragionati.

Questo impegno offre la possibilità da una parte di creare una maggiore consapevolezza fra le donne mutilate, ma dall’altra permette di combattere la diffidenza e l’ignoranza dei cittadini che potrebbe portare a alla emarginazione di un gruppo specifico di individui.

L’intervento del legislatore, allo stato attuale, appare comunque ragionato e ponderato: non sembra voler unicamente punire la condotta delittuosa, ma aiutare tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di tali pratiche a comprendere la devastazione che viene operata sul corpo femminile attraverso di esse. Alla luce di ciò la creazione di una fattispecie ad hoc non appare come un intervento troppo rigido, ma anzi dimostra quanto il legislatore abbia preso seriamente il problema e come voglia ribadire, attraverso il proprio intervento, che tale tipo di pratiche non sono tollerate all’interno del territorio e che ha intenzione di combatterle con tutti i mezzi possibili.

 

 

Riferimenti bibliografici

 

Fusaschi M.,  I segni sul corpo – Per un’antropologia delle modificazioni dei genitali femminili,  Bollati Boringhieri, Torino 2003;

Mutilazioni genitali femminili: cura e prevenzione. Linee guida per operatrici e operatori sanitari, sociali ed educativi,  a cura della Commissione Nazionale contro le mutilazioni genitali femminili, Dipartimento delle Pari opportunità;

Scolart D., Le mutilazioni genitali femminili, Scuola IaD, Università degli Studi “Tor Vergata” 2001.

Sito web: www.senato.it

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=14&id=119526

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=14&id=115485

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=14&id=114679

Sito web: www.amnesty.org

Van Gennep, I riti di passaggio, Bollati Boringhieri, Torino 2002 (ed. or. Parigi 1909).

Note:

[1] L’ OSM divide le mutilazioni genitali femminili in           quattro categorie: I. Escissione del prepuzio, con o senza asportazione parziale o totale del clitoride; II. escissione del clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole labbra; III. escissione di parte o tutti ti genitali esterni e sutura/restringimento dell’apertura vaginale (infibulazione); IV. non classificati.

[2] Le fasi attraverso cui, secondo l’elaborazione del rito compiuta da Van Gennep nel suo “Riti di passaggio”  sono tre: separazione, margine e aggregazione. Nella prima fase avviene il distacco dalla situazione precedente, nella seconda abbiamo un momento di transizione e nella terza e ultima fase si completa il passaggio con l’aggregazione alla nuova categoria o gruppo.

[3] Generalmente trattatasi di donne anziane o che avevano compiuto un lungo apprendistato e comunque già iniziate le quali devono seguire le ragazze in tutto il loro cammino, preparale e supportarle nel momento del dolore.

[4] Generalmente vi erano degli strumenti creati appositamente per questo tipo di operazioni dai fabbri stessi

[5] E’ stata esclusa in maniera totale la possibilità di una medicalizzazione di tali pratiche sebbene questa venga tollerata in alcuni paesi africani come l’Etiopia, la Somalia e l’Egitto. La ratio di tale divieto è agevole da comprendere: non si può, in tal modo, legalizzare una condotta che porta in ogni caso a lesioni permanenti e irreversibili sul fisico.

[6] Per lungo tempo si è creduto che le MGF avessero un legame molto stretto con il mondo musulmano, ma non esiste nel Corano uno specifico obbligo a riguardo.

[8] Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore.

[9] L’importanza conferita alla circostanza aggravante ricompresa nella previsione generale è giustificata dal fatto che, soprattutto negli ultimi anni, le pratiche su minorenni e bambine in tenera età, si sono moltiplicate. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le pratiche di mutilazione sono di più difficile attuazione in un contesto migratorio a causa delle sanzioni che vengono previste, della mancanza del gruppo che sostiene la pratica e del fatto che non viene prevista in nessun caso la medicalizzazione. Pertanto è parso quantomai opportuno inserire tale circostanza aggravante.

[10] Vi sono diversi casi piuttosto eclatanti circa questi viaggi compiuti nel paese d’origine. Nel 1998 è stata emessa una sentenza dal Tribunale di Milano che condannava a due anni di reclusione il  padre egiziano di una bambina di dieci anni portata in Egitto per essere sottoposta a escissione. 

[11] Si veda l’art. 1 della Convenzione di Ginevra  del 1951.

[12] Op. cit. pag. 149