L’opposizione al diritto di ritenzione

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Un oggetto può essere dato in prestito a una persona che non è proprietaria per un determinato periodo di tempo.

Una simile circostanza si verifica spesso in relazione a beni mobili di piccole dimensioni, ad esempio, libri, quaderni, penne, teblet, smartphone.

Potrebbe accadere che il titolare legittimo dimentichi di chiedere di riavere indietro il bene del quale è proprietario, oppure, che lo stesso non gli venga restituito, restando per anni in possesso di un’altra persona.

Si potrebbe anche verificare la circostanza che un oggetto venga smarrito nella proprietà altrui, ad esempio, sul fondo o sul tetto di un’abitazione vicina.

Se l’oggetto è di proprietà altrui può essere reclamato.

Si distinguono tre diverse situazioni.

Quella nella quale il bene sia stato dimenticato o smarrito nella proprietà altrui, quella nella quale il bene sia stato affidato in modo spontaneo a un’altra persona, ad esempio per una riparazione, quella nella quale il bene sia stato dato in prestito oppure consegnato.

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Il  diritto alla restituzione di quello che è proprio si contrappone al diritto di ritenzione da parte del creditore che non viene pagato, ne scriveremo in questa sede.

Il recupero di un oggetto smarrito nel terreno altrui

Secondo l’articolo 843 del codice civile, è possibile accedere al fondo altrui per recuperare un proprio bene che si trovi qui per puro caso.

La legge afferma che il proprietario deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere la sua cosa che si trovi nel fondo altrui in modo accidentale, oppure, un animale che si sia riparato sfuggendo alla custodia.

Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

Se un pallone dovesse finire per caso nel terreno altrui, oppure, a causa di una forte raffica di vento, cada sul fondo altrui un oggetto, il proprietario del fondo dovrà permettere l’accesso per recuperare l’oggetto smarrito, per il tempo necessario al recupero.

Il proprietario può evitare l’ingresso nel suo fondo esclusivamente se recupera il bene o l’animale altrui e lo restituisce al legittimo proprietario.

Se il proprietario dovesse rifiutare sia l’accesso sia la restituzione, si può effettuare un ricorso d’urgenza al tribunale chiedendo di potere entrare nel fondo altrui per recuperare il proprio oggetto,   sporgendo querela per furto.

In che modo si può riavere un oggetto dimenticato in casa di altri

L’articolo del codice civile menzionato in precedenza, non si applica quando il proprio oggetto sia stato smarrito o dimenticato in casa altrui.

Non significa che non si abbia diritto alla restituzione di quello che è di proprietà.

La norma in questione, è relativa esclusivamente all’accesso al terreno altrui per recuperare quello che è stato smarrito in modo accidentale.

Entrare attraverso la finestra a casa di qualcuno per recuperare un oggetto che è finito lì è vietato.

Se qualcuno ha dimenticato o smarrito un suo oggetto in casa altrui dovrà suonare alla porta e chiedere al proprietario, oppure ad un’altra persona che ha il godimento dell’abitazione, la restituzione dello stesso.

Se il soggetto si dovesse rifiutare di restituire l’oggetto, rischierebbe di incorrere nel reato di furto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 51895 del 14 novembre 2017) chi si dovesse appropriare di cose smarrite che possano essere ricondotte al legittimo proprietario, senza provvedere alla loro restituzione, commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite, che è stato abrogato.

Chi dimentica o perde un  suo oggetto in casa di altri ha diritto alla restituzione, non all’accesso nel domicilio.

Se il proprietario dell’abitazione rifiuta, si potrà sporgere querela per furto e agire in sede civile per ottenere la restituzione dell’oggetto.

In che modo ci si deve comportare se si ritrovano oggetti smarriti

Qualsiasi oggetto che sia di proprietà deve essere restituito.

Si può dedurre anche dall’articolo 927 del codice civile, secondo il quale, chi trova una cosa mobile la deve sempre restituire al proprietario e, se non lo conosce, la deve consegnare al sindaco del luogo nel quale l’ha trovata.

In relazione al ritrovamento avvenuto in determinati luoghi, esistono regole specifiche.

Le cose smarrite ritrovate sui treni in un luogo deputato all’attività dell’amministrazione ferroviaria devono essere consegnate al capo treno o al capo stazione.

A eccezione dei casi particolari, una volta consegnato l’oggetto smarrito al sindaco, lo stesso rende nota la consegna con pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, che deve essere fatta per due domeniche successive e restare affissa per tre giorni ogni volta.

Se sia trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se si è dovuto procedere alla vendita, appartiene a chi l’ha trovata.

In questo modo si perfeziona l’acquisto a titolo originario della cosa smarrita, che prende il nome di invenzione.

Se il legittimo proprietario si presenta per la restituzione, deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se lo stesso lo richiede, il decimo della somma o del prezzo dell’oggetto ritrovato.

La restituzione degli oggetti prestati

Gli oggetti dati in prestito devono essere  sempre restituiti.

Chi consegna un bene di sua proprietà a un’altra persona, ad esempio a titolo di prestito, oppure per effettuare una riparazione o per un deposito, ha diritto alla restituzione di quello che è suo.

Se la restituzione non avviene in modo spontaneo, si potrà agire in sede penale con una querela per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e in sede civile con un’azione di restituzione, vale a dire, di rilascio e consegna di quello che è proprio.

In che cosa consiste il diritto di ritenzione

In seguito a determinate circostanze, ci si può opporre in modo valido alla restituzione di un oggetto altrui esclusivamente quando ricorrono i presupposti per l’esercizio del diritto di ritenzione.

Il diritto di ritenzione, che si contrappone al diritto di restituzione) rappresenta un’eccezione.

Si può esercitare in modo esclusivo nei rari casi previsti che la legge prevede.

Ad esempio, il vettore può ritenere le cose trasportate e il depositario può negare la restituzione del bene che abbia in custodia.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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