L’onere della prova, disciplina giuridica e caratteri

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Molto spesso, nell’ambito di discussioni relative a processi civili o penali, si sente parlare di onere della prova, ma non sempre è chiaro quale sia il significato di questo termine.

La disciplina giuridica dell’onere della prova è contenuta all’articolo 2697 del codice civile, rubricato “onere della prova”, che recita:

Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

L’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca lo stesso fatto a sostegno della sua tesi.

Chi vuole fare valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l’origine.

Ad esempio:

Tizio che reclama l’osservanza da parte di Caio di un determinato contratto, dovrà dare dimostrazione dell’avvenuta stipula dello stesso esibendone l’avvenuta scrittura, o ancora, colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del “neminem laedere”, tutelato dall’articolo 2043 del codice civile.
Si rende necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, della sua entità e dell’esistenza dell’elemento psicologico, attribuito all’autore.

Ad esempio, la vittima di un tamponamento avrà l’onere di dimostrare, in aggiunta al fatto in sé considerato, anche la presenza di un requisito soggettivo di responsabilità, almeno al grado della colpa, in capo all’autore del sinistro, provando la non osservanza delle regole del codice della strada.

Colui che contesta la rilevanza di simili fatti in giudizio ha l’onere di dimostrare l’inefficacia degli stessi o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venire meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.

Di conseguenza, tenendo fede all’esempio della nota precedente riguardante l’osservanza delle norme contrattuali, il convenuto dovrà dimostrare l’invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).

L’interpretazione dell’articolo 2697 del codice civile

La teoria della ripartizione dell’onere della prova, nonostante alcuni scrittori neghino l’utenza della questione, costituisce la spina dorsale del processo civile.

Onere, in senso lato si può definire la condizione il quale adempimento è necessario per ottenere il conseguimento di un vantaggio materiale o processuale.

L’adempimento dell’onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice propria affermazione, che costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita.

Le teorie sulla ripartizione dell’onere sono varie e si collegano all’intero sistema processuale e sostanziale del diritto in un determinato luogo ed in un determinato tempo.

L’articolo 1312 del codice civile del 1865, in relazione all’erronea collocazione sistematica, distribuiva l’onere della prova tra chi chiede l’esecuzione di una obbligazione, e chi ne afferma la estinzione attraverso pagamento o altro fatto.

La dottrina, utilizzando i risultati della scienza tedesca, sviluppò questo principio, creando le due categorie dei fatti costitutivi ed estintivi, il quale concetto non presenta forse grandi difficoltà. Costitutivo è il fatto che, se provato, realizza una fattispecie giuridica a favore di chi lo deduce, estintivo quello che, se provato, costituisce, rispetto all’accennata fattispecie, uno stato di libertà.

Quando si viene all’applicazione pratica di questi concetti sorgono le difficoltà.

È necessario anche tenere conto di alcuni principi non scritti in questo codice, ma che influiscono sull’onere della prova.
Ad esempio quello secondo il quale i fatti notoria non egent probatione.

Per notorio si intende un fatto di solito conosciuto da individui di media condizione e cultura in un determinato momento.

Su chi ricade l’onere della prova

Molto spesso l’onere della prova ricade sull’attore, vale a dire su colui che intraprende un processo per richiedere il riconoscimento di un diritto.

In base a quello che prevede il comma 1 dell’articolo 2697 del codice civile, chi vuole ottenere attraverso un processo il riconoscimento di un diritto deve portare fatti che dimostrino l’esistenza dello stesso.

Per fare qualche esempio pratico, ad esempio, se Tizio invoca il rispetto di un contratto da parte di Caio, Tizio dovrà dimostrare l’avvenuta stipula del contratto.

Oppure, se Tizio vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale nei confronti di Caio, dovrà dimostrare l’avvenuta lesione del principio del “Neminem laedere”, tutelato dall’articolo 2043 del codice civile.

L’onere della prova a carico del convenuto

Non sempre l’onere della prova è a carico dell’attore.

Il comma 2 dell’articolo 2697 del codice civile che disciplina tale fondamento giuridico, è relativo anche ai casi in nei quali l’onere della prova è a carico del convenuto.

Colui che contesta l’esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l’onere di dimostrarne l’inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).

Ritornando agli esempi precedenti, Caio potrà dimostrare l’invalidità del contratto oppure l’esistenza di un fatto che ne proroghi i termini di adempimento o, ancora, l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto.

Quando l’onere della prova è a carico dell’attore e quando è a carico del convenuto

Dopo avere visto in che cosa consista l’onere della prova si deve adesso rispondere a un’altra domanda, precisamente:

Quando l’onere della prova è a carico dell’attore e quando a carico del convenuto?

Innanzitutto si deve premettere che l’onere della prova serve a fornire al giudice gli elementi necessari per poter decidere in merito alla controversia non potendo il giudice non emettere una sentenza.

Capire se l’onere della prova sia a carico dell’attore o del convenuto è possibile prendendo in considerazione i singoli casi.

La realtà è che di solito l’onere della prova sia a carico dell’attore ma ci sono casi nei quali sia il convenuto a dovere fornire le prove.

Più precisamente l’onere della prova è a carico di chi deve dimostrare l’esistenza di un diritto: se l’attore agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di un diritto, dovrà dimostrare l’esistenza dello stesso pena la perdita della causa.

In caso contrario, se l’attore nega l’esistenza di un diritto, di cui il convenuto si è precedentemente vantato, sarà quest’ultimo ad avere l’onere di provare.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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