Lo stalking condominiale e altre manifestazioni dello stesso reato

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Il termine “stalking” di solito si ricollega all’immagine di una persona, spesso un ex partner o un corteggiatore, che perseguita una donna o un uomo.

Non è sempre così, si può configurare il reato di stalking anche in presenza di altre situazioni riferite alla vita quotidiana, che si concretizzano con “atti persecutori”.

Ne costituiscono un esempio i rapporti di vicinato e di condominio, e a dirlo, con la sentenza 25 maggio 2011 n. 20895, è stata la stessa Corte di Cassazione, che molte volte ha allargato i confini del reato in questione, sino a creare la figura dello “stalking condominiale”.

I presupposti per i quali si possa parlare di stalking, sono determinati dal fatto che ci siano dei reiterati episodi di molestie idonei a turbare la vittima, sino a porla in un grave stato di preoccupazione, che la costringa a modificare le proprie abitudini di vita quodiana, indipendentemente dalla circostanza che il reato sia realizzato ai danni di una persona o di una pluralità di indivudui.

La Suprema Corte con la sua sentenza, ha dichiarato che il reato di stalking non scatta esclusivamente quando la vittima è sempre lo stesso soggetto, ma potrebbe essere che i perseguitati siano persone diverse, come i condomini di un palazzo, di conseguenza, si ha stalking nel caso di un condomino molesto che un giorno importuna un altro condomino, un’altra volta chiude nell’ascensore un’altra persona del condomino, un’altra ancora sbircia il vicino di piano, o insulta la coppia del piano sottostante.

Gli “eccessi” posti sempre dallo stesso condomino ai danni degli altri possono rientrare nello stalking condominiale.

Non è necessario vivere sotto lo stesso tetto, ma è sufficiente che vi sia una seria molestia, perché risponde di stalking chi ha atteggiamenti ossessivi nei confronti della vittima suscitandone uno stato di ansia e paura.

Lo stalking può uscire anche dal condominio, è sufficiente che il “disturbatore” rechi molestia, in modo metodico e abitudinario a uno o più soggetti.

Per esempio può incappare nello “stalking da fermata d’autobus” chi molesti, ogni mattina, nel luogo stabilito, coloro che attendono un mezzo di trasporto pubblico per recarsi al lavoro, il reato scatterà se il molestatore intercetta, più di una volta un pendolare, anche se non rappresenta il suo obiettivo principale.

Lo stesso reato scatta anche nei confronti del maniaco che spia le ragazze nel parco comunale e si avvicina, importunandole con frasi oscene.

Questo perché “l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza a un genere turba, di per sé, ogni altra persona che faccia parte dello stesso genere”.

La molestia dello stalker, in definitiva, può avere una direzione collettiva e indiscriminata.

Si potrebbe avere anche il concorso dello stalking con il reato di violenza privata.

Con la differenza che mentre gli atti persecutori influiscono sull’emotività della vittima, inducendola a cambiare abitudini e stile di vita, la violenza privata si realizza con condotte violente che costringono la persona offesa a “fare, non fare, tollerare od omettere qualcosa o qualche comportamento”.

Dott.ssa Concas Alessandra

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