Lo scioglimento di un’unione civile. Regole da seguire quando una coppia gay si vuole separare 

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Con il termine “Unione Civile”, si indica una formazione familiare composta da due persone dello stesso sesso, ed è permessa esclusivamente alle persone gay, non agli eterosessuali.

L’unione civile si realizza davanti a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.

In questo articolo scriveremo come si scioglie questo vincolo, che cosa dovrebbero fare i due partner se decidessero di lasciarsi, in altri termini, se si può divorziare in caso di unione civile.

Indice:

  1. In che cosa consiste un’unione civile
  2. Il procedimento per costituire un’unione civile
  3. In che modo si scioglie l’unione civile?

1. In che cosa consiste un’unione civile

Abbiamo scritto altre volte sulle unioni civili.

Come ricordato nella premessa, la procedura si realizza davanti all’ufficio anagrafe del Comune. L’ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

L’unione civile viene certificata da un documento che attesa la costituzione della stessa e deve contenere gli elementi anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Per costituire un’unione civile si deve essere maggiorenni, capaci di intendere e volere, non interdetti e non legati da matrimonio o altra unione civile.

Le parti non devono avere rapporti di parentela.

Attraverso una dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere,

per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro.

Si può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, rendendolo noto all’ufficiale di stato civile.

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2. Il procedimento per costituire un’unione civile

Indipendentemente dalla residenza, la coppia è libera di  scegliere il Comune al quale rivolgersi per costituire l’unione civile.

La richiesta di costituzione dell’unione civile deve essere presentata in modo congiunto all’ufficio dello stato civile del Comune che le parti scelgono.

La richiesta può essere fatta anche all’ufficiale dello stato civile del Comune scelto delle parti da una persona che ha avuto un incarico speciale dalle stesse e da persona munita di procura speciale che risulta da scrittura privata.

I richiedenti devono dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell’unione civile e devono indicare che non sussistano delle cause che impediscano la costituzione della stessa.

Quando c’è un impedimento alla costituzione dell’unione civile, per la quale è stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti deve presentare copia del relativo provvedimento.

L’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga possano essere necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.

Quando riceve la richiesta di costituzione, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale nel quale indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

Le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle parti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data nella quale è stato redatto il processo verbale da parte dell’ufficiale dello stato civile.

Da questa data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono state completate prima e l’ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti si possono presentare allo stesso ufficiale dello stato civile per costituire l’unione.

Quando è stato accertato che sussistono dei presupposti o degli impedimenti, l’ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell’unione.

I documenti presentati o acquisiti, dopo la costituzione dell’unione civile, vengono registrati negli archivi dello stato civile.

Quando la costituzione dell’unione civile non avviene nei 180 giorni successivi al termine previsto per la verifica delle dichiarazioni da parte dell’ufficiale dello stato civile, 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale, o alla comunicazione alle parti se le verifiche sono state completate prima dei 30 giorni dalla redazione del processo verbale, la richiesta delle parti e le verifiche dell’ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

L’ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell’unione civile quando è trascorso il termine di 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale  o anche da una data antecedente, se le verifiche sono state completate prima e l’ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti.

Le parti, nel giorno prescelto,, alla presenza di due testimoni, all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente la dichiarazione di volere costituire unione civile.

3. In che modo si scioglie l’unione civile?

Lo scioglimento dell’unione civile può essere chiesto anche da uno dei partner, anche se l’altro non sia d’accordo.

Chi ha intenzione di sciogliere il legame si può recare presso l’ufficio anagrafe del Comune, davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale è stata registrata l’unione civile, per comunicare la sua intenzione di porvi fine.

Dopo 60 giorni da questa dichiarazione, durante i quali è ammessa la possibilità di ripensarci, è possibile chiedere lo scioglimento dell’unione civile, che è una sorta di divorzio e può essere pronunciato anche dal Tribunale su ricorso di uno dei due partner o anche attraverso la negoziazione assistita, come previsto per il matrimonio, una procedura che si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto negoziale redatto dagli avvocati delle parti.

Secondo la giurisprudenza, se la domanda di scioglimento dell’unione civile viene presentata davanti al Tribunale, è possibile chiedere al giudice la liquidazione, a carico della parte dell’unione civile più benestante, di un assegno di mantenimento.

Si renderanno valide le stesse regole relative al matrimonio.

L’assegno di mantenimento viene riconosciuto a chi, senza avere colpa, non è in grado di mantenersi in modo autonomo e non ha potenzialità di reddito, a causa dell’età, delle condizioni di formazione, per avere dato prova di non essere riuscito a trovare un’occupazione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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