L’istituto dell’affidamento familiare

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L’affidamento familiare è un istituto giuridico che ha la funzione di accogliere un bambino o un adolescente, italiano o straniero, in una coppia sposata ma anche convivente, con o senza figli, o da parte di un single, se la famiglia di origine debba affrontare una situazione di difficoltà.

L’affidamento dura per il periodo nel quale resta la causa di impedimento.

(L. n. 184/1983 e ss. mm. L. n. 194/2001).

In questo modo, si garantisce al minore di abitare in un ambiente idoneo, con persone che siano in grado di provvedere al suo mantenimento, all’educazione, all’istruzione e alle relazioni di affetto delle quali necessita.

Esistono più tipi di affidamento, ognuno capace di rispondere alle diverse necessità del bambino e della sua famiglia.

Le caratteristiche dell’affidamento familiare sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine e la previsione del rientro dello stesso nel suo nucleo familiare quando cessa la causa di impedimento.

Spesso l’affidamento si protrae nel tempo perché non ci sono le condizioni adatte al rientro.

I diversi tipi di affidamento familiare

Esistono diversi tipi di affidamento familiare, che si può distinguere in:

Consensuale e giudiziale, in relazione al soggetto che dispone l’affidamento

Intrafamiliare ed eterofamiliare, in relazione ai modi di accoglienza del minore

Residenziale, diurno/semiresidenziale e a tempo parziale, in relazione al ruolo e ai compiti degli affidatari.

Esiste anche l’affidamento familiare di bambini in situazioni particolari, che si distingue in:

Affidamento familiare di bambini piccoli (0- 2 anni)

Affidamento familiare in situazioni di emergenza

Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità

Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati.

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L’opera affronta gli strumenti di protezione del patrimonio immobiliare della famiglia, con particolare riferimento alle ipotesi donative che coinvolgono soggetti minori di età.Il manuale vuole essere un aiuto al professionista per affrontare le diverse ipotesi applicative e risolvere il conflitto di interessi che viene a crearsi tra genitore e figlio non ancora maggiorenne, nell’ambito dei trasferimenti immobiliari. L’Autrice offre inoltre risposte ad una serie di interrogativi legati all’usufrutto legale, istituto che si è evoluto alla luce della riforma familiare e che ancora oggi ha una propria rilevanza all’interno dell’ordinamento, ad esempio in ambito societario. L’opera analizza dunque gli aspetti e le ricadute pratiche delle operazioni donative, ripercorren- do gli orientamenti giurisprudenziali in materia.Valeria Cianciolo Avvocato del Foro di Bologna e membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Ha collaborato dal dicembre 2014 al settembre 2017 alla Rivista digitale “Questioni di Diritto di Famiglia” – Ed. Maggioli. Co-autrice e co-curatrice della monografia “Unione civile e convivenze guida commentata alla legge n. 76/2016”. Ed. Maggioli, 2016. Autrice per la casa Ed. Maggioli delle seguenti opere: “Unione civile e convivenze”, 2016; “Il Trust nel Dopo di Noi”, 2017, e-book; “La successione del coniuge superstite”, 2017, e- book. Co-autrice dell’opera “Divorzio breve, unione civile e convivenze”, Appendice al Trattato di Diritto di Famiglia, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2017. Co-autrice del “Trattato operativo della crisi familiare”, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2018. Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale.Direzione scientifica della collana di Nicola Graziano Magistrato dal 1999. Dal 2011 svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Dal 2013 ricopre anche il ruolo di Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. È autore di nu- merose pubblicazioni nei diversi settori del Diritto. Collabora con diverse riviste giuridiche a diffusione nazionale.

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In che cosa consistono l’affidamento consensuale e giudiziale

L’affidamento consensuale disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del giudice tutelare per la durata massima di due anni.

Un’eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni se la sospensione può derivare un pregiudizio per il bambino.

L’affidamento giudiziale lo decide il Tribunale per i minorenni se non esiste consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale (genitori/tutore) ed  esiste una situazione di pregiudizio per il minorenne (artt. 330 e ss. c.c.)

A questo proposito, si deve mettere in evidenza, che come nei rapporti con la famiglia del bambino gli operatori dei servizi sociali locali (assistenti sociali e psicologi) cercano per prima la via consensuale e si rivolgono all’autorità giudiziaria minorile quando la famiglia non accorda il suo consenso se si dovesse riscontrare la presenza di una situazione che potrebbe recare pregiudizio al bambino.

Affidamento intrafamiliare ed etero familiare

L’affidamento intrafamiliare si ha quando il minore viene accolto presso parenti sino al quarto grado.

Questo tipo di affidamento risponde a quelle che sono le indicazioni della legge, che sancisce che il bambino ha diritto di crescere nell’ambito della sua famiglia.

L’affidamento etero familiare si ha quando il minore viene accolto da una famiglia affidataria.

In presenza di simili circostanze, l’abbinamento tra bambino e famiglia affidataria prende in considerazione anche l’opportunità di maggiore o minore distanza alla famiglia del minorenne allontanato.

Gli altri tipi affidamento

Affidamento residenziale, quando il minore abita in modo stabile con gli affidatari.

In modo più preciso, viene definito affidamento residenziale quello nel quale il minore dorme nell’abitazione degli affidatari almeno cinque notti alla settimana, esclusi i periodi di interruzione previsti dal progetto di affido.

Affidamento diurno o semiresidenziale, quando il minore trascorre una parte della giornata con gli affidatari, ed è a tempo parziale quando trascorre esclusivamente un breve periodo definito con gli affidatari (alcuni giorni della settimana, un determinato arco di tempo all’anno).

I tipi di affidamento familiare in situazioni particolari

L’affidamento familiare di bambini in situazioni particolari si distingue in:

Affidamento familiare di bambini piccoli, vale a dire da zero a due anni, che hanno bisogno di ricevere attenzioni costanti e di carattere stabile.

Ha una breve durata e consente agli operatori in collaborazione con l’autorità giudiziaria, di avere il tempo per compiere una valutazione sulle capacità dei genitori e decidere come proseguire nella cura del bambino,  mettendo sempre al centro di ogni scelta l’interesse del minore  che ha carattere supremo (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione);

Affidamento familiare in situazioni di emergenza, che si rivolge a bambini di età compresa tra zero e dieci anni, che restano coinvolti in situazioni improvvise e gravi da richiedere misure tempestive che li riservino da qualunque pericolo.

Questo tipo di affidamento viene disposto quando il minore non può essere affidato all’interno della sua famiglia.

Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità, utilizzato in alternativa alla collocazione in una struttura esterna, oppure, in alcuni casi successivi a una istituzionalizzazione, per rispondere ai bisogni ai bisogni dei minori con situazioni gravi, come il maltrattamento intrafamiliare, questioni gravi della famiglia naturale, di dipendenza o di salute mentale dei genitori,

bambini o ragazzi con disagi importanti di salute fisica, come malattie croniche o disabilità, oppure mentale o emotiva, che possono creare gravi disturbi del comportamento.

Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati, quando i soggetti affidatari, oltre a garantire un ambiente idoneo allo sviluppo del minore, sono chiamati a rendere più facile la conoscenza nella società di accoglienza e l’integrazione sul territorio.

L’affidamento di adolescenti

L’affidamento di ragazzi adolescenti è possibile, nonostante possa essere di più difficile gestione in confronti a quello di minori più piccoli, a causa della particolare condizione emotiva che accompagna la crescita in questi anni.

In Italia l’affidamento di adolescenti non viene molto praticato, ma sarebbe opportuno che si andasse oltre il pregiudizio che l’affidamento sia un istituto giuridico idoneo in modo esclusivo a bambini piccoli e pensare a progetti di affidamento diretti anche agli adolescenti.

L’affidamento familiare e maggiore età

La possibilità di potere proseguire l’affidamento familiare dopo il compimento della maggiore età, In Italia fissata ai 18 anni di età è prevista, però non deve andare oltre i 21 anni.

Quando il progetto di affidamento familiare finisce,  del progetto di affidamento familiare, il ragazzo può restare nella famiglia, con i sostegni previsti se disabile, rientrare a casa, oppure, avviare un percorso di vita in modo autonomo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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