L’incidente probatorio, definizione e disciplina giuridica

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L’incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale previsto e disciplinato dall’articolo 392 del codice di procedura penale.
Consiste in un’udienza che si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, nella quale le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento.
Ad esempio, la prova dichiarativa è assunta attraverso un esame incrociato.
Gli organi competenti sono il GIP (Giudice Indagini Preliminari)il GUP Giudice Udienze Preliminari) e il giudice incaricato nel dibattimento.

Le fasi

Il diritto processuale penale, di solito, prevede che gli elementi raccolti durante la fase delle indagini preliminari nella fase istruttoria supervisionata dal GIP non possano essere utilizzati in seguito nei dibattimenti in aula.
Utilizzando l’incidente probatorio il pubblico ministero, anche su sollecitazione della persona offesa, e la difesa dell’indagato possono chiedere l’assunzione dei mezzi di prova nelle fasi che precedono il dibattimento.
Si tratta di una sessione di indagine alla quale partecipano, oltre al magistrato, i rappresentanti legali e i consulenti di più parti, e che, a differenza dei normali atti di indagine, ha valore di prova utilizzabile direttamente in un eventuale processo come se fosse un’ udienza processuale, ed è per sua natura, una prova “cristallizzata” e non ripetibile.

La prova

Attraverso l’incidente probatorio si richiede di “formare” una prova durante la fase delle indagini preliminari, o nell’udienza preliminare, prima che siano concluse e che si apra la fase del dibattimento.
La stessa prova successivamente verrà portata davanti al giudice o al GUP.
Questa procedura viene scelta quando ci sono potenziali limitazioni di tempo legate alla formazione della prova e non si vuole rimandare a un futuro dibattimento, per evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa.
Questa procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o in modo straordinario, e per questo motivo viene definito “incidente”.
I casi nei quali può avere luogo l’incidente probatorio sono indicati dal codice in relazione ai mezzi di prova che possono essere assunti, alcuni dei quali possono essere assunti in presenza dei “casi tassativi di non rinviabilità al dibattimento” previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale:
La testimonianza e il confronto, se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un “grave impedimento” o di “un pericolo in atto” perché non deponga o deponga il falso.
L’esperimento giudiziale e la perizia “breve” aventi in oggetto persone, cose o luoghi il quale stato è soggetto a “modificazione non evitabile”.
La perizia di lunga durata, che se disposta durante il dibattimento determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni.
La ricognizione dove particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento.
Ci sono mezzi di prova che possono essere assunti su semplice richiesta di parte:
L’esame dell’indagato che debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui.
L’esame dell’imputato (o indagato) connesso o collegato.
Su richiesta del difensore, la testimonianza o l’esame delle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere all’intervista difensiva.
La testimonianza di un minore di sedici anni in procedimenti per delitti di violenza sessuale, tratta di persone o assimilati e lo scopo è quello di consentire il controllo della credibilità della deposizione prima che la memoria del dichiarante subisca deformazioni, poiché a causa della minore età queste possono verificarsi più facilmente.
Per diversi motivi, il pubblico ministero, ma anche l’avvocato che rappresenta un parte, nell’esercizio del diritto di difesa può chiedere al GIP di potere stabilire che una particolare prova raccolta nella fase preliminare (anche un interrogatorio) possa essere oggetto di studio per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula, e da qui deriva il nome di “incidente” (perché si tratta di una eccezione alla norma) “probatorio” (perché ha valore di prova).
Anche se è prescritto durante la fase delle indagini preliminari, non è escluso il suo ricorso nell’udienza preliminare.
In questo caso è competente il GUP che procede.
Nella fase che precede il dibattimento si parla di incidente probatorio e il giudice competente è il giudice del dibattimento.

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