L’imprenditore commerciale

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A norma dell’articolo 2082 del codice civile rubricato “Imprenditore”:

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

     Indice

  1. La definizione
  2. Il registro delle Imprese
  3. Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese
  4. L’Institore
  5. I procuratori e i commessi
  6. Le procedure concorsuali

1. La definizione

A norma dell’articolo 2195 del codice civile un imprenditore commerciale esercita professionalmente una o più delle seguenti attività:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria
  • un’attività bancaria o assicurativa
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

La definizione va oltre l’utilizzo comune del termine “imprenditore commerciale” che indica colui che pratica l’attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

Nel linguaggio aziendale, per impresa commerciale s’intende: rivenditori, distributori, importatori (negozi, supermercati, grossisti, imprese che acquistano e vendono, che non producono).

La parte maggioritaria della dottrina è d’accordo nell’affermare che la definizione data dal codice civile non è esaustiva e che si possano definire “commerciali” gli imprenditori ad esclusione di quelli definiti dall’articolo 2135 del codice civile.

2. Il registro delle imprese

Il registro delle imprese è articolato in una sezione ordinaria e in quattro sezioni speciali. L’iscrizione nella sezione ordinaria non coincide perfettamente con le imprese commerciali, ma comprende gli imprenditori individuali commerciali non piccoli, le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale, i consorzi tra imprenditori con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia,  gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, oppure l’oggetto principale della loro attività.

La prima delle sezioni speciali è destinata agli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori, le società semplici, per i quali l’iscrizione aveva alle origini funzione di unica pubblicità notizia.

La seconda sezione speciale è destinata alle società tra avvocati ex d.lgs. 2-2-2001, n.96.

La terza sezione speciale è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo.

Ci sono indicate le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette (art. 2497-bis), in aggiunta all’iscrizione nel registro al quale sono di solito tenute.

La quarta sezione speciale è riservata alle imprese sociali.

L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato, ma può avvenire di ufficio, così come la cancellazione.

Sono soggette a registrazione tutte le modifiche di elementi già iscritti.

L’ufficio del registro deve controllare la regolarità formale, della documentazione, e quella sostanziale, cioè l’esistenza e la veridicità dell’atto, Non può rilevare cause di nullità o annullabilità dell’atto.

3. Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese

L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale, cioè efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa a seconda dei casi.

Di regola l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa, vale a dire i fatti e gli atti iscritti sono opponibili a chiunque sin dal momento della registrazione.

L’omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi, ma l’imprenditore può sempre provare che i terzi fossero a conoscenza del fatto.

Per le società di capitali l’opponibilità diventa piena dopo 15 giorni, prima dei quali i terzi possono provare di essere stati nell’impossibilità di avere conosciuto l’atto iscritto.


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4. L’Institore

L’institore è soggetto, congiuntamente con l’imprenditore, agli obblighi di iscrizione dell’impresa e di tenuta delle scritture contabili.

In caso di fallimento sarà soggetto con l’imprenditore fallito alle sanzioni penali.

Esclusivamente l’imprenditore verrà dichiarato fallito.

L’institore può compiere in nome dell’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o del ramo al quale è preposto.

Non può compiere gli atti che esulano dalla gestione dell’impresa, come alienazione o affitto dell’azienda.

Gli è espressamente vietato di alienare e ipotecare i beni immobili del preponente, in mancanza di autorizzazione espressa.

L’institore può esercitare la rappresentanza processuale attiva e passiva per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto, anche se compiuti direttamente dall’imprenditore.

I poteri dell’institore possono essere ampliati, limitati o revocati dall’imprenditore.

È necessario che l’atto di limitazione o revoca sia stato iscritto nel registro delle imprese perché possa essere opposto ai terzi. Come rappresentante, l’institore deve rendere palese la sua veste e spendere il nome dell’imprenditore, affinché gli atti compiuti ricadano nella sfera giuridica di quest’ultimo.

Altrimenti, l’institore sarà personalmente obbligato con l’imprenditore, ed entrambi risponderanno ai terzi.

5. I procuratorie e i commessi

I procuratori sono coloro che hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio di impresa, pur non essendo a lui preposti (art. 2209 c.c.).

Ad esempio, i direttori di un settore operativo dell’impresa (acquisti, vendite, personale).

I procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza dell’imprenditore, limitatamente alla specie di operazioni per le quali sono stati investiti di potere decisionale.

Il procuratore non ha mai la rappresentanza processuale e non è soggetto a obblighi di iscrizione né di tenuta delle scritture contabili.

L’imprenditore non risponde degli atti compiuti da un procuratore senza spendita del nome.

Ai commessi sono affidate mansioni esecutive o materiali che li pongono in contatto con i terzi.

Ad esempio commessi di negozio, camerieri, sportellisti.

Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni delle quali sono incaricati in rappresentanza dell’imprenditore (art. 2210 c.c.).

6. Le procedure consorsuali

Se si dovesse verificare una crisi d’impresa di particolare rilievo, sono previste procedure, che tendono a garantire il soddisfacimento dei creditori dell’imprenditore, e a risanare l’impresa.

Di queste procedure, la più importante è il fallimento.

Dott.ssa Concas Alessandra

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