L’impossibilità sopravvenuta: disciplina giuridica e caratteri

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L’impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell’obbligazione normata dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile italiano.

L’estinzione dell’obbligazione si realizza quando l’impossibilità è:

-sopravvenuta, si deve verificarsi dopo che è sorta l’obbligazione.

-Oggettiva, l’adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore.

-Assoluta, l’impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo.

L’elemento soggettivo

Non imputabile, l’impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all’impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto.

Se l’impossibilità deriva da causa imputabile al debitore, l’obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria.

Definitiva, non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all’obbligazione.

La norma in commento costituisce il correlato necessario della norma del dettato dell’articolo 1218 del codice civile.

La nozione di “impossibilità sopravvenuta non imputabile” nel nostro ordinamento è costante, mentre l’articolo 1218 stabilisce quali siano le conseguenze quando la fattispecie in parola non si perfeziona, e manca l’adempimento, gli articoli 1256 e seguenti dispongono le diverse conseguenze nell’ipotesi opposta.

I caratteri

L’ordinamento non precisa i caratteri dell’impossibilità, ed è della dottrina la tesi secondo la quale questa deve essere oggettiva e assoluta.

Secondo alcuni, l’impossibilità che produce l’estinzione del rapporto, e che scrimina anche la mancata attuazione dell’obbligazione, è sufficiente che sia anche essclusivamente soggettiva e relativa.

L’impossibilità è soggettiva quando l’impedimento affligge almeno il debitore, è relativa quando non può essere vinta con uno sforzo di media diligenza, e con uno sforzo maggiore potrebbe essere superata.

In realtà l’affermazione si basa sulla paura che assumendo una nozione più rigorosa di impossibilità il debitore sia costretto all’adempimento anche oltre quello che è previsto o prevedibile dall’economia del contratto.

A questo si obietta che l’intero assetto negoziale deve essere considerato, a monte, per l’esatta determinazione del contenuto delle obbligazioni e che l’impossibilità, assoluta e obiettiva, deve essere apprezzata rispetto a quel contenuto e non, astrattamente, rispetto al risultato lo stesso conseguibile.

Spesso si afferma che l’impossibilità in parola debba essere anche totale.

Un’impossibilità parziale non presenta inconvenienti logico-sistematici diversi da quelli relativi all’ipotesi maggiore.

In caso di impossibilità parziale l’obbligazione si “riduce” a quello che residua, e questo vale anche in caso di semplice deterioramento della prestazione (‘art. 1257, commi 1 e 2 c.c.).

Gli articoli da 1218 a 1256 del codice civile dominano la sorte della singola obbligazione in caso di impossibilità sopravveniente.

Per stabilire la sorte di un eventuale contratto fonte dell’obbligazione trova applicazione l’articolo 1463 del codice civile.

Se l’obbligazione estinta per impossibilità è sinallagmatica a un’ altra prestazione, anche questa viene travolta.

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