I limiti alla pignorabilità dei beni

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Esistono determinati beni che non possono mai essere oggetto di pignoramento. Sono quei beni che i creditori non potranno mai aggredire e che nessuno può mai sottrarre al debitore. Si tratta di beni essenziali allo svolgimento della vita del debitore e della sua famiglia che sono assolutamente impignorabili. Sono:

La fede nuziale

vestiti e biancheria

i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice.

utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli; cose sacre e cose destinate all’esercizio del culto

beni commestibili e combustibili (se necessari per un mese di mantenimento del debitore e dei suoi familiari conviventi)

armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio

decorazioni al valore, lettere, registri e gli scritti di famiglia e i manoscritti se non appartengano a una collezione.

Sono invece pignorabili i mobili (esclusi i letti) di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato

Ci sono altri beni che possono essere pignorati nel rispetto di determinati limiti e condizioni. Si tratta, principalmente, di beni inerenti all’attività lavorativa del debitore e si parla di beni relativamente pignorabili. Sono:

Strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un 1/5, ma se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Questo limite si applica anche per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Il pignoramento degli strumenti utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore è in concreto di difficile applicazione perché presuppone che il debitore abbia a disposizione una pluralità di beni analoghi, che però non sempre si riscontra in un’attività lavorativa. La conseguenza è che in presenza di un unico bene dello stesso genere (ad esempio uno specifico macchinario) indispensabile per il processo lavorativo questo sarà impignorabile.

Nel caso di pignoramento di uno di questi beni, al fine di garantire (almeno per un determinato periodo di tempo) l’attività lavorativa del debitore:

l’ufficiale della riscossione li affida in custodia sempre al debitore

il primo incanto deve essere effettuato non prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento

il pignoramento perde efficacia quando, dalla sua esecuzione, sono trascorsi 360 giorni (anziché 200) senza che sia stato effettuato il primo incanto.

In mancanza di altri beni, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso possono essere pignorate, separatamente dall’immobile. Se il debitore ne fa richiesta, il giudice può escludere dal pignoramento le cose che sono di utilizzo necessario per la coltura del fondo o ne può anche consentire l’utilizzo, nonostante siano pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione.

Non possono essere pignorati beni che appartengono a persona diversa dal debitore anche se si trovino in uno dei luoghi dove il pignoramento può essere eseguito. A questo fine è necessario che il titolo  da cui deriva l’appartenenza al terzo abbia data anteriore all’anno nel quale si verifica il pignoramento.

Il debitore deve dimostrare l’appartenenza al terzo con esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima del relativo anno. Se si procede lo stesso al pignoramento, il terzo proprietario può proporre opposizione contro l’esecuzione forzata e nel procedimento la prova della sua appartenenza del bene è soggetta alle stesse limitazioni delle quali sopra.

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