L’esibizione delle prove documentali

Scarica PDF Stampa
Quando il giudice dovesse ritenere necessario acquisire un documento al processo, ne può chiedere l’esibizione alla parte oppure al terzo che ne sia in possesso.

L’articolo 210 del codice di procedura civile, rubricato “Ordine di esibizione alla parte o al terzo”, recita:

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118, l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte (94 disp. att.), può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione (95 disp. att.).

Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l’istanza di esibizione (90 c.p.c.).

L’esibizione è un mezzo di prova che ha in oggetto un documento o un bene rilevante per il giudizio, del quale però la parte non ha la disponibilità materiale.

Si parla di produzione quando la parte, essendo in possesso di un documento e avendo intenzione di avvalersene in giudizio, lo deposita in cancelleria o lo produce in udienza, al fine di metterlo spontaneamente a disposizione del giudice.

Si ha esibizione quando la parte intende utilizzare come prova un documento del quale non ha la disponibilità, essendo lo stesso in possesso di un terzo o della controparte, e a loro viene imposta l’attività di produzione del documento attraverso un ordine del giudice.

Essendo un istituto di carattere processuale, non trova nessun fondamento su diritti di natura sostanziale.

Si fonda esclusivamente sulla necessità di acquisire al processo un determinato documento, che possa contribuire alla conoscenza dei fatti di causa.

Messo in rapporto all’ispezione della quale all’articolo 118 del codice di procedura civile, alcuni hanno sostenuto che tra i due istituti sussista un nesso di strumentalità, nel senso che l’esibizione non sarebbe altro che un atto preparatorio dell’ispezione.

La tesi che prevale in dottrina ritiene che si tratti di istituti tra loro autonomi, sia dal lato strutturale sia da quello funzionale.

Dispone espressamente la norma che possono costituire oggetto di esibizione sia i documenti che altre cose.

In particolare, nel concetto di “altre cose” si devono intendere ricompresi gli oggetti materiali idonei a rappresentare o dare conoscenza di un fatto controverso, fatta eccezione per quegli oggetti che non sono idonei ad essere inseriti o conservati tra gli atti del giudizio, per i quali sarà possibile fare ricorso all’ispezione.

Ad esempio, beni immobili, beni mobili di grandi dimensioni, persone, animali.

Secondo l’articolo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte oppure a un terzo di esibire in giudizio un documento oppure un’altra cosa della quale ritenga necessaria l’acquisizione al processo e che si trovi in possesso dell’altra parte o del terzo.

Questo significa che, se una parte non ha la materiale disponibilità di un documento ma è a conoscenza di chi ne sia in possesso, può rivolgere un’istanza al giudice in modo che ordini allo stesso soggetto l’esibizione.

La discrezionalità giudice istruttore nell’esibizione delle prove

Nonostante per l’esibizione sia indispensabile un’istanza di parte, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l’impossibilità che la stessa circostanza possa essere provata con altri mezzi istruttori.

L’ordine di esibizione non può sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova.

Il giudice, quando dispone l’esibizione, stabilisce anche le modalità con le quali si dovrà provvedere e se il documento debba essere prodotto in originale oppure in copia.

La decisione del giudice di ordinare l’esibizione di un documento oppure di non farlo, in sede di legittimità non può essere censurata se non per vizio di motivazione.

I documenti, una volta esibiti e inseriti nel fascicolo d’ufficio diventano parte del processo.

Volume consigliato

Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

L’ordine di esibizione delle prove nei confronti di un terzo

L’articolo 211 del codice di procedura civile disciplina l’ordine di esibizione nei confronti di un terzo, prevedendo che in presenza di simili circostanze, il giudice istruttore debba cercare di conciliare come meglio può fare l’interesse della giustizia con l’attenzione dovuta ai diritti del terzo.

Deve evitare che il terzo subisca un grave danno dall’esibizione o sia costretto a violare un segreto legalmente protetto.

Prima di procedere a ordinare l’esibizione, il giudice può anche disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando un termine per provvedervi.

La mancata citazione nel termine si deve ritenere come rinuncia della parte al mezzo istruttorio.

L’istanza può essere accolta anche senza previa citazione del terzo.

Il terzo, da parte sua, può fare opposizione contro l’ordine di esibizione, andando in giudizio in modo spontaneo, prima della scadenza del termine che gli è stato assegnato per l’esibizione.

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione

L’articolo 213 del codice di procedura civile, disciplina la circostanza che il giudice possa anche richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte su atti e documenti dell’amministrazione stessa, dei quali ritenga necessaria l’acquisizione nel processo.

Sulla questione non ci sono vedute unanimi, però la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che il mezzo istruttorio in questione abbia carattere residuale rispetto all’ordine di esibizione e possa essere utilizzato in modo esclusivo quando la parte non se ne possa avvalere.

 

Stando all’orientamento sopra scritto, la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione permette che nel processo vengano acquisiti atti o documenti che sono in esclusivo possesso della pubblica amministrazione in relazione alle attività svolte.

Il rifiuto di esibire il documento

Se l’ordine di esibizione è relativo all’altra parte che si rifiuti senza motivo di produrre il documento richiesto, la prevalente giurisprudenza afferma che non è possibile procedere all’esecuzione coattiva, anche se si tratti di un obbligo di dare di carattere fungibile.

In relazione a un simile comportamento il giudice potrà trarre un argomento di prova, sulla base di quello che prevede l’articolo 116 del codice di procedura civile.

Se il rifiuto dovesse provenire dal terzo non si avrà nessuna rilevanza sul piano probatorio, anche se si deve ritenere esclusa la possibilità di provvedere in modo coattivo.

Il giudice potrebbe disporre l’ispezione in relazione alle modalità e nei limiti dei quali all’articolo 118 del codice di procedura civile.

Volume consigliato

Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento