L’esecuzione forzata, in che modo si avvia?

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L’esecuzione forzata è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza. Essa si può manifestare in due forme:
-esecuzione forzata in forma specifica: tende a far ottenere al creditore lo specifico risultato a cui ha diritto. Si pensi alla demolizione di un muro di confine troppo vicino alla proprietà altrui. Ad essa si ricorre quando la parte soccombente è stata condannata a 1) consegnare uno specifico oggetto al vincitore (ad esempio la restituzione di un’auto alla società di leasing); 2) fare una certa cosa (ad esempio abbattere un albero che sta per cadere); 3) non fare una certa cosa (ad esempio non elevare una costruzione sulla linea di confine);

-l’esecuzione forzata in forma generica: si ha quando il vincitore avanza dei soldi dal soccombente e questi non ha inteso pagare. In tale ipotesi, l’esecuzione forzata si sostanzia nella espropriazione dei beni del debitore (una somma di denaro, un quinto dello stipendio, la casa, l’auto, ecc.) affinché siano venduti all’asta o, nel caso di denaro, assegnato direttamente, e con il ricavato sia soddisfatto il creditore.
In presenza di condanne al pagamento di somme di denaro, il titolo esecutivo è l’ordine del giudice (contenuto nella sentenza o nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo) che attesta sia l’esistenza, sia l’entità del credito.
Ebbene, senza titolo esecutivo non si può procedere all’esecuzione forzata.
Facciamo un esempio. Una società di recupero crediti ti telefona perché non hai pagato una bolletta. L’operatore ti minaccia: se non paga entro 5 giorni le mandiamo l’ufficiale giudiziario a casa. Ecco, una frase del genere – oltre ad essere illecita – è anche menzognera visto che la bolletta non è un titolo esecutivo; il creditore dovrebbe prima ricorrere al giudice per farsi “certificare” il proprio diritto.
Il titolo esecutivo o la sentenza o il decreto ingiuntivo, deve essere sempre notificato al debitore affinché a questi sia consentito di conoscere l’esistenza dell’obbligo e possa adempiere con le buone. Se neanche in questo modo adempie, il creditore gli notifica un atto di precetto tramite l’ufficiale giudiziario, che è un’ultima diffida a pagare entro 10 giorni, dopo si può procedere all’esecuzione forzata.
Se la parte che perde la causa non si attiene alle disposizioni del giudice, il vincitore può avviare nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata.

Il procedimento

A questo fine, la prima cosa che farà l’avvocato sarà recarsi negli uffici dell’ufficiale giudiziario e chiedere che questi provveda a notificare il titolo esecutivo e l’atto di precetto.
L’atto di precetto è il documento con il quale si intima alla controparte di eseguire. entro non meno di 10 giorni, il comando del giudice contenuto nella sentenza con avvertimento, e se non verrà eseguito, si procederà ad esecuzione forzata.
Si può trattare di oggetti come l’arredo della casa o gioielli, e si parlerà di pignoramento mobiliare, case o terreni, pignoramento immobiliare, oppure denaro che altre persone devono versare al debitore e che ancora non l’hanno fatto come lo stipendio, i soldi del conto corrente, la pensione, il canone di affitto.
La scelta sul tipo di pignoramento spetta al creditore e al debitore non è dato saperlo prima.
A lui è però consentito adempiere anche dopo la notifica del pignoramento.
Il pignoramento deve essere sempre notificato al debitore.

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