Le vicende giuridiche dei diritti di credito o diritti di obbligazione

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Nella vita quotidiana potrebbe succedere di essere creditori di qualcuno che doveva dei soldi.

Potrebbe essere il compenso in relazione allo svolgimento di un’attività lavorativa, un canone di dovuto da parte di un inquilino al quale è stato affittato un appartamento, l’importo di uno stipendio pagato in ritardo.

Questo per dire che di solito quando si parla di diritti di credito, il pensiero viene rivolto subito al denaro.

I diritti di credito vengono chiamati anche diritti di obbligazione.

Il titolare di un diritto di credito può pretendere che un’altra persona gli conferisca qualcosa o ponga in essere una determinata azione.

In modo specifico, quello che il debitore deve dare o fare prende il nome di prestazione.

La disciplina giuridica dei diritti di credito o diritti di obbligazione, è contenuta nel Libro IV “Delle Obbligazioni” del codice civile.

L’articolo 1173, il primo del Libro IV, rubricato “fonti delle obbligazioni”, recita:

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo [2043] a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

In che cosa consiste un diritto di credito

In relazione ai diritti di credito, un soggetto che prende il nome di creditore, per soddisfare un suo interesse, può pretendere una prestazione da un altro soggetto, che prende il nome di debitore.

Si parla di diritti di credito, quando ci sono due soggetti, il creditore e il debitore e il primo ha diritto di ricevere una prestazione da parte del secondo.

La prestazione, posta in essere dal debitore, deve avere carattere patrimoniale, deve potere essere valutata da un punto di vista economico e deve soddisfare un interesse del creditore (art.1174 c.c.).

La prestazione oggetto del diritto di credito, quello che il debitore deve dare o fare, deve avere carattere patrimoniale, deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile.

In che modo si acquista un diritto di credito

A norma dell’articolo 1173 del codice civile, i diritti di credito possono nascere:

Da un contratto

Quando si stipula un accordo, anche in voce, le parti hanno ognuna un diritto di credito nei confronti dell’altra.

Un esempio è dato dalla vendita.

Tizio compra un mobile in un negozio.

Il venditore si impegna a consegnarglielo a casa.

Tizio ha nei confronti del venditore il diritto di credito di ricevere quello che ha acquistato.

Il negoziante, a sua volta, è creditore del prezzo nei confronti di Tizio.

Da un fatto illecito

Con questa espressione si indicano i comportamenti contrari alla legge che provocano danno agli altri.

Ad esempio:

Tizio mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, viene investito da Caio.

Quello commesso dall’automobilista è un fatto illecito, perché, non essendosi fermato per lasciare passare il pedone, ha tenuto un comportamento contrario alla legge.

Tizio, che ha subito un danno, dovrà essere risarcito e avrà un diritto di credito nei confronti dell’assicurazione di Caio, che ha per oggetto una somma di denaro.

Da ogni altro atto o fatto che la legge dichiara idoneo a fare sorgere un credito

In alcuni casi, è la legge stessa che prevede che da un determinato fatto o da un atto posto in essere da qualcuno, nasca un diritto di credito.

Un esempio è dato dagli assegni.

Tizio che firma un assegno e lo consegna a Caio, il quale diventa creditore della somma che corrisponde al titolo di credito.

Un altro caso è quello dell’arricchimento senza causa, che si verifica quando una persona riceve da un’altra un vantaggio economico che non le spettava.

Esempio:

Tizio mentre effettua un bonifico commette un errore e, anziché trasmetterlo al destinatario, lo invia a Caio, il quale deve restituire il denaro ricevuto per sbaglio.

Tizio ha un diritto di credito nei suoi confronti.

La tutela dei diritti di credito

Ci si chiede che cosa fare se il debitore non esegue la prestazione, e quelli che seguono sono i passi da compiere a tutela dei diritti di credito.

La prima cosa da fare è inviare una lettera di messa in mora al debitore, con la quale gli viene intimato di eseguire la prestazione a suo carico entro un termine determinato.

Questo deve essere fatto con raccomandata con ricevuta di ritorno o con un atto notificato attraverso un ufficiale giudiziario.

In questo modo si può dimostrare con sicurezza il momento nel quale il debitore l’ha ricevuta.

Una volta trascorso il termine assegnato al debitore, senza ottenere risultati, ci si deve rivolgere al giudice, in modo che lo condanni ad eseguire la prestazione.

Si deve intentare una causa.

Se il creditore ha ragione, otterrà una sentenza a suo favore.

e la prestazione del debitore consiste nel pagamento di una somma di denaro, e viene dimostrato da documenti, il creditore può chiedere al giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo, un provvedimento con il quale viene intimato al debitore di pagare l’importo dovuto nel termine di 40 giorni.

La procedura del decreto ingiuntivo è molto più breve rispetto a una vera causa.

La sentenza o il decreto ingiuntivo prendono il nome di titolo esecutivo.

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, il creditore lo deve fare notificare al debitore dall’ufficiale giudiziario,

Con il titolo esecutivo, o dopo 10 giorni dalla notifica dello stesso, il creditore deve fare notificare al debitore un documento denominato atto di precetto, con il quale gli intima di eseguire la prestazione dovuta entro 10 giorni dalla notifica.

Può essere  che il debitore debba pagare una somma di denaro, oppure che debba consegnare una cosa, o che debba lasciare libero un immobile.

Lo dovrà fare entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto.

 

Se il debitore non esegue la prestazione, il creditore si può rivolgere all’ufficiale giudiziario in modo che tuteli il suo diritto nelle forme prescritte dalla legge.

Se, ad esempio, il debitore deve una somma di denaro, il creditore può fare pignorare i suoi beni, farli vendere con un’apposita procedura e soddisfarsi sul ricavato della vendita.

Se deve lasciare libero un immobile a seguito di uno sfratto, l’ufficiale giudiziario lo potrà fare uscire di casa avvalendosi, se necessario, dell’aiuto della forza pubblica.

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