Le vicende fiscali dell’assegno di mantenimento

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L’assegno di mantenimento che viene versato all’ex coniuge è interamente detraibile dal reddito, mentre per colui o colei che lo riceve è imponibile.

Ci si chiede che cosa accadrebbe in relazione alla possibilità di detrazione delle spese corrisposte per il mantenimento dei figli maggiorenni.

L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa in modo automatico con il conseguimento della maggiore età, continua ad esistere sino a quando il figlio o la figlia non diventano indipendenti dal lato economico e possano essere autonomi.

I genitori, anche quando sono separati o divorziati, continuano a farsi carico dei figli dopo il compimento del diciottesimo anno di età, anche per molti anni.

Resta fermo il principio di autoresponsabilità, in forza del quale i giovani adulti si devono impegnare per cercare di trovare un lavoro che sia adeguato alle proprie capacità, senza potere contare per sempre sull’apporto economico dei genitori.

Una recente sentenza tributaria (Comm. Trib. Reg. Lazio, sent. n. 2764) ha preso in considerazione il regime fiscale nelle diverse circostanze che si possono verificare.

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Il mantenimento del figlio maggiorenne

All’inizio si è accennato che, indipendentemente dal fatto che i genitori restino sposati, siano semplici conviventi oppure separati o divorziati, hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne che non riesce a raggiungere l’autosufficienza economica e si può mantenere da sé, con il reddito che ritrae da un’occupazione lavorativa stabile.

Il diciottenne che prosegue gli studi e va all’Università va ancora mantenuto, come quando incontra difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro che non siano dovute a colpa sua.

Se i genitori sono separati o divorziati, la misura del contributo economico in favore dei figli dipenderà dall’accordo raggiunto dai coniugi o da quanto stabilito nel provvedimento del giudice. 2  L’articolo 337 septies del codice civile, rubricato “provvedimenti a carico dei figli stabilisce che:

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

Per realizzare la finalità indicata dal comma 1 nei procedimenti dei quali all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusiva relazione all’interesse morale e materiale della stessa.

Valuta in modo prioritario la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ognuno dei genitori, fissando anche la misura e il modo con il quale ognuno di loro deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare.

All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio.

A questo scopo copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, da parte del pubblico ministero, al giudice tutelare.

Si deve però considerare che per potere compiere il mantenimento diretto del figlio diventato maggiorenne versando la somma direttamente a lui, anziché versarla all’ex coniuge che la riceveva per conto suo quando era minorenne, si deve attuare un provvedimento di autorizzazione del giudice, come quando si vuole cambiare la misura del contributo per fattori sopravvenuti.

Il trattamento fiscale dell’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Chi paga l’assegno all’ex coniuge lo può scaricare dalle tasse, e chi lo riceve deve dichiarare l’intero importo, come reddito di lavoro dipendente.

In relazione ai figli ha valore un’altra regola.

Gli assegni pagati per il mantenimento dei figli non sono considerati reddito per chi li riceve, di conseguenza non lo sono neanche per il figlio maggiorenne che li riceve periodicamente.

Se il provvedimento del giudice non aveva stabilito la quota che spettava all’ex coniuge e ai figli, disponendo un’unica somma conglobata, ai fini fiscali si considera, forfettariamente, una percentuale del 50% destinata a questi,  perciò potranno scaricare dalle tasse esclusivamente questa quota.

Dal lato di chi è obbligato al pagamento, la somma versata non è deducibile o detraibile dall’Irpef o da altre imposte e allo stesso modo l’erogazione non comporta benefici fiscali a suo favore.

Ad esempio, se un ex marito potrà sottrarre sempre l’importo versato per il mantenimento dell’ex coniuge, ma non quello destinato al mantenimento dei figli, mentre per il figlio che riceve l’assegno quella cifra risulta essere esente da tasse.

La detrazione delle spese di mantenimento dei figli maggiorenni a carico

I figli maggiorenni quando non superano un reddito imponibile proprio di 2.840,51 euro, che sale a 4.000,00 euro per i figli che non hanno compiuto 24 anni di età, sono considerati ancora fiscalmente a carico dei genitori.

In queste circostanze, non sono deducibili dal reddito o detraibili dall’Irpef secondo i normali metodi, perché i figli rientrano ancora nel nucleo familiare di appartenenza.

Indipendentemente da quello che sia l’ammontare delle spese sostenute, per i figli a carico spetta la specifica detrazione Irpef commisurata al numero dei figli e al reddito dei genitori.

Il caso specifico relativo alla sentenza che abbiamo descritto all’inizio dell’articolo, era relativo a un genitore separato che aveva chiesto la completa detrazione delle spese sostenute per i figli maggiorenni, ritenendoli a suo carico dal lato economico.

La Commissione tributaria ha respinto questa tesi perché non c’era un accordo tra gli ex coniugi sul riparto delle detrazioni.

La sentenza ha ribadito che esclusivamente il genitore che sia “unico affidatario dei figli ha diritto alla detrazione nella misura del 100%, sempre che non ci sia un accordo un diverso con l’ex coniuge”.

Questo accordo sulle quote di ripartizione delle spese e delle relative detrazioni fiscali che spettano,  può essere raggiunto in sede di separazione consensuale dei coniugi.

Sempre secondo la sentenza avere raggiunto la maggiore età non costituisce:

una ragione ostativa al riconoscimento del diritto alla detrazione, atteso che la stessa disciplina normativa ammette espressamente tale possibilità, nei limiti del ventiquattresimo anno di età del figlio”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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