Le vicende dell’istituto della prescrizione

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La prescrizione, insieme alla decadenza è un istituto fondamentale del diritto privato.

Sono entrambe collegate dal decorso del tempo.

La prima determina l’estinzione di un diritto, quando in un determinato tempo, non è stato compiuto l’esercizio dello stesso.

La legge stabilisce che ogni diritto ha un preciso periodo di tempo per potere essere esercitato, se non si rispetta il diritto si estingue (art. 2934 c.c. comma 1: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”).

La decadenza non è legata all’inerzia del titolare, e neanche alle condizioni soggettive del titolare del diritto, quello che rileva è il fatto del decorso del tempo (art. 2964 c.c.: “Quando un diritto si deve esercitare entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione”).

L’articolo 2934 del codice civile, rubricato “estinzione dei diritti”, recita:

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

L’orientamento dottrinale prevalente reputa che non sia molto corretto definire questo evento giuridico estinzione, perché il diritto in questione non si estingue, ma si affievolisce consentendo ai terzi di opporre l’avvenuta prescrizione frustrando l’iniziativa del soggetto che, rimasto immobile per il periodo sancito dal legislatore, voglia improvvisamente fare valere in giudizio il suo diritto.

Si tratta di un’ipotesi di estinzione dell’azione, anziché del diritto.

Se la prescrizione determinasse la vera estinzione dello stesso, non avrebbe senso la disposizione dettata dall’articolo 2940 del codice civile in forza della quale non è possibile domandare la ripetizione del valore di un debito prescritto,

Le funzioni e i presupposti della prescrizione

L’istituto della prescrizione disciplina le conseguenze del trascorrere del tempo sulle situazioni giuridiche che non vengono esercitate nei termini stabiliti dalla legge, e ha la funzione di paralizzare le pretese esercitate in modo tardivo, per rendere sicuri i rapporti giuridici, ed è stata stabilita dalla legge per motivi di interesse, sanzionando l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto.

Il primo presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare, l’altro è il decorso del tempo che la legge prescrive per quel diritto.

La prescrizione ha carattere generale e si applica sia ai rapporti privati sia ai rapporti pubblici, comprese le fattispecie penali e di responsabilità amministrativa e contabile.

Alla prescrizione non è possibile rinunciare.

La prescrizione è stata introdotta dalla legge motivi di interesse generale.

È un istituto cosiddetto “di ordine pubblico”, vale a dire che le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto e il tempo necessario perché si verifichi sono inderogabili, non è possibile rinunciare alla prescrizione, né prima, né mentre è in corso il termine, né abbreviare o prolungare i termini legislativi.

L’oggetto della prescrizione

Secondo il codice civile si estingue per prescrizione “ogni diritto”, tranne i cosiddetti diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Sono imprescrittibili:

I diritti “indisponibili”, il titolare non ne può disporre perché gli vengono attribuiti nell’interesse generale, e spesso costituiscono un dovere, e un potere.

Sono, ad esempio, dei diritti della personalità, come il diritto al nome e il diritto all’immagine, dei poteri di diritto familiare, come la potestà genitoriale, dei diritti patrimoniali che derivano da rapporti familiari, come l’usufrutto legale, il diritto agli alimenti.

I diritti indisponibili per espressa disposizione normativa, che sono il diritto di proprietà, perché anche il non uso è un’espressione della libertà riconosciuta al proprietario.

Costituisce un’eccezione l’usucapione fatta valere da un terzo, il diritto dell’erede di chiedere il riconoscimento della sua qualifica

L’inizio e la durata della prescrizione

La prescrizione decorre da quando il diritto avrebbe potuto essere esercitato.

Se un diritto deriva da un atto sottoposto a condizione, la prescrizione decorre da quando la condizione si è verificata.

Se una persona acquista una casa a Roma a condizione che entro un anno sarà verrà a Roma, è naturale che il venditore non potrà agire per farsi pagare il prezzo sino a quando non sarà avvenuto il trasferimento a Roma dell’acquirente.

La prescrizione del credito relativo al pagamento del prezzo decorrerà dal momento del trasferimento stesso.

La durata della prescrizione

In relazione alla durata, esistono due tipi di prescrizione.

La prescrizione ordinaria, dura dieci anni, e può essere applicata quando la legge non dispone diversamente.

Ad esempio, il diritto al risarcimento del danno causato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Le prescrizioni brevi, sono previste per determinati rapporti specificati dal codice civile, come ad esempio il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli si prescrive in due anni, il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno.

La sospensione della prescrizione

La prescrizione si sospende se si verifica una causa che giustifica l’inerzia del titolare del diritto.

L’inerzia dura ancora, ma è giustificata.

Le cause di sospensione sono tassativamente indicate dal codice civile, e sono relative ai particolari rapporti tra le parti, ad esempio tra il genitore e i figli minorenni e alla particolare condizione del titolare del diritto, come gli interdetti per infermità di mente.

 

L’interruzione della prescrizione

La prescrizione si interrompe se l’inerzia viene meno perché il titolare ha esercitato il diritto, ad esempio inviando al suo debitore una raccomandata di messa in mora, oppure notificando l’atto con il quale inizia un giudizio, oppure perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto contro il quale  può essere fatto valere, ad esempio, una persona si riconosce debitore promettendo il pagamento a  appena possibile.

Il suo presupposto è il decorso del termine perentorio dato dalla legge.

Ad esempio, il diritto alla garanzia per difetti sugli oggetti acquistati decade entro otto giorni dalla data di acquisto.

La decadenza non è legata all’inerzia del titolare, come la prescrizione, e neanche hanno importanza eventuali cause di impedimento che abbiano causato il decorso del tempo senza che il diritto venisse esercitato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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