Le ultime novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 135 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

Redazione 11/04/19
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di Concetta Marino

Sommario

1. Continua l’«urgenza» per riformare il processo esecutivo

2. Il nuovo art. 560 c.p.c.

3. L’immobile pignorato adibito ad abitazione del debitore non può essere liberato

4. Diversa è la sorte dell’immobile non abitato dal debitore esecutato

5. Il nuovo ruolo del custode

6. L’autorizzazione a locare l’immobile pignorato

7. Il diritto di visita dell’immobile dei potenziali acquirenti è mantenuto, ma con qualche modifica

8. I casi in cui il giudice ordina la liberazione anticipata dell’immobile

9. Le ulteriori modifiche al processo esecutivo: nuovi incentivi al debitore che intenda beneficiare della conversione del pignoramento

1. Continua l’«urgenza» per riformare il processo esecutivo

Ancora una volta, ed a sorpresa, il nostro legislatore interviene sul processo esecutivo con una riforma che riguarda tre articoli del codice di rito contenuta nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e lo fa utilizzando impropriamente la decretazione d’urgenza ad efficacia differita (successiva cioè alla pubblicazione della legge di conversione), in spregio ai presupposti costituzionali di necessità e urgenza, secondo quella che sta ormai divenendo una cattiva abitudine del nostro legislatore. Inoltre è in sede di conversione che l’art. 560 c.p.c. viene sostanzialmente riscritto.

Ma procediamo con ordine. Il decreto legge n. 135 è rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. Se leggessimo le riforme che sono state apportate al processo esecutivo dall’art. 4, specie dopo la conversione in legge, non comprenderemmo la ragione di una riforma ricompresa in un decreto legge così intitolato. La sorpresa poi si trasforma in sbigottimento leggendo proprio la rubrica dell’art. 4, dedicato alle riforme di cui intendiamo occuparci, che recita così: “Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione”, che è rimasta invariata sebbene l’unico riferimento ai creditori delle pubbliche amministrazioni fosse contemplato nel secondo comma dell’art. 4 del d.l. che in sede di conversione è stato integralmente modificato ed oggi non contempla più alcun riferimento ai creditori delle pubbliche amministrazioni. Insomma la legge di conversione ci ha consegnato un articolo 4 il cui contenuto è assolutamente discordante dalla sua rubrica.

Per chiarezza espositiva ricordo brevemente che il comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 135 prevedeva l’aggiunta di due nuovi periodi al comma 2 dell’art. 560 c.p.c. che avrebbero consentito al debitore, assoggettato ad una procedura espropriativa immobiliare, la possibilità di non subire l’ordine di rilascio dell’immobile pignorato, se non in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del decreto di trasferimento del bene, se fosse stato in grado di documentare di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti. Di questa disposizione erano state già evidenziate le incongruenze e ne era stato auspicato lo stralcio[1], che invero avviene in sede di conversione in cui il legislatore, come anticipato, sceglie di riscrivere l’art. 560 c.p.c. ignorando proprio l’unica modifica che avrebbe giustificato l’inserimento dell’art. 4 nel d.l. n. 135. Infatti, alla ridotta portata applicativa del decreto legge, che consentiva soltanto ad una ristretta categoria di debitori di beneficiare del rinvio della liberazione dell’immobile ad un momento successivo al decreto di trasferimento, si sostituisce una previsione di carattere generale che estende questo beneficio alla generalità dei debitori che abitino l’immobile pignorato.

Come abbiamo già anticipato l’art. 4 contempla la riforma degli articoli 495, 560 e 569 del codice di procedura civile. Iniziamo ad esaminare la riforma più dirompente, che è proprio quella apportata alla disciplina delle modalità della custodia.

[1] Questo l’auspicio di Finocchiaro G., «I nuovissimi mostri» nelle modifiche al c.p.c. del decreto semplificazioni, in www.quotidianogiuridico.it . Di previsione irragionevole e di dubbia costituzionalità parlava P. Farina, In difesa dell’art. 560 c.p.c. e dell’ordine di liberazione cd. anticipato, in www.ilproecssocivile.it .

2. Il nuovo art. 560 c.p.c.

L’art. 560 c.p.c., del quale riportiamo per esteso l’attuale versione, recita così:

«Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586».

Dopo la recentissima riforma rimane invariato soltanto il primo comma. Infatti anche il divieto per il debitore e il custode di dare in locazione l’immobile pignorato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prescritto nel secondo comma già nella versione originale dell’articolo in esame, viene circoscritto unicamente al debitore e spostato al settimo comma. Per il resto l’articolo viene interamente riscritto.

Il legislatore del 2019 con un colpo di spugna vanifica le modifiche apportate alla disciplina delle modalità della custodia con le riforme che si sono susseguite dal 2005 fino al 2016[2], con le quali, recependo le prassi virtuose adottate da alcuni uffici giudiziari, specialmente quelli di Monza e Bologna, il legislatore aveva ripensato al ruolo del custode, valorizzandolo e attribuendogli ampi compiti di gestione anche durante la fase liquidativa. Al fine poi di rendere più appetibile sul mercato delle vendite immobiliari il bene pignorato, le riforme precedenti avevano previsto una liberazione anticipata dell’immobile pignorato, da compiersi proprio a cura del custode, fuorché nelle ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione avesse autorizzato il debitore a continuare ad abitarlo. In tale ultimo caso l’ordine di liberazione sarebbe stato reso unitamente al provvedimento di aggiudicazione.

L’intento era chiaramente quello di consegnare all’acquirente il bene immobile aggiudicato libero da persone e da cose, sì da renderlo più appetibile nel mercato delle vendite. Proprio al fine di facilitare la liberazione dell’immobile da beni mobili che lo occupassero, con la riforma del 2016 era stato anche introdotto un meccanismo agevole per l’asporto di beni e documenti presenti nell’immobile, su intimazione del custode da compiersi in un termine non inferiore a trenta giorni a cura della parte tenuta al rilascio ovvero del soggetto cui i beni o i documenti risultavano appartenere. Qualora poi l’intimazione fosse rimasta ineseguita, sarebbe stato lo stesso custode ad occuparsi della distruzione o comunque del loro smaltimento. Anche questa disposizione dell’art. 560, comma 4 c.p.c. scompare dalla nuova norma facendo riemergere dubbi, già noti, circa la sorte di questi beni.

Procedendo ad un’analisi del nuovo art. 560 c.p.c. ci accorgiamo immediatamente che, ponendosi in controtendenza rispetto alle precedenti modifiche, il novello legislatore, alla regola per cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre la liberazione dell’immobile pignorato, sostituisce, al terzo comma, quella per cui “il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento”. Occorre sin d’ora rilevare la singolarità del riferimento ai familiari conviventi con il debitore esecutato (che nel proseguo della norma diventeranno il suo nucleo familiare), quali soggetti che insieme all’esecutato continueranno a godere del bene curandone la conservazione. Invero soltanto nella versione originaria dell’art. 560 c.p.c. si faceva riferimento alla famiglia del debitore per individuare la porzione dell’immobile che il giudice avrebbe autorizzato ad abitare per soddisfare i loro bisogni. Il riferimento ai familiari del debitore esecutato, che compare in ben quattro commi sui complessivi otto di cui si compone l’articolo, non è opportuno, non solo per gli equivoci che può generare, ma anche perché finisce per far gravare su di essi doveri cui non sarebbero tenuti, quali quelli scaturenti dalla custodia del bene, così come dispone oggi l’art. 560, comma 2 c.p.c.

[2] Ricordiamo che l’art. 560 c.p.c. è stato modifica dapprima dal d.l. 14 marzo 2005, n.35 conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80. Dunque dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 ed infine dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 conv. con modif. nella l. 30 giugno 2016, n. 119.

3. L’immobile pignorato adibito ad abitazione del debitore non può essere liberato

Tornando al terzo comma dell’art. 560 c.p.c., per comprenderne l’effettiva portata innovativa esso va letto in combinato disposto con il 6° comma, a mente del quale il giudice dell’esecuzione sentiti il custode e il debitore ordina “la liberazione dell’immobile pignorato per lui e per il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare”. Soffermandoci proprio su quest’ultima previsione, l’impressione per cui sia ormai la regola quella per cui il giudice dell’esecuzione ordinerà la liberazione dell’immobile dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, si attenua.

Se anteriormente alla recentissima riforma il debitore avrebbe dovuto essere autorizzato ad abitare l’immobile dal giudice dell’esecuzione[3], oggi tale autorizzazione non è più necessaria qualora il debitore e i suoi familiari siano già in possesso dell’immobile pignorato e, così come puntualizzato nel comma 6, lo abitino al momento del pignoramento[4]. Diversamente, qualora l’immobile non sia abitato dal debitore esecutato, il giudice dell’esecuzione dovrà ordinarne la liberazione, anche nell’ipotesi in cui ad occuparlo fossero soltanto i suoi familiari.

Insomma anche dopo la riforma del 2019 l’immobile pignorato non abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare deve essere liberato[5]. Ciò non toglie che la nuova previsione segna un cambio di prospettiva. L’ordine di liberazione anticipata dell’immobile pignorato non costituisce più la regola, da contravvenire unicamente nell’ipotesi in cui il debitore fosse stato autorizzato a continuare ad abitare l’immobile pignorato.

Ulteriore rilevante novità è che il rilascio dell’immobile abitato dal debitore sarà disposto, non più al momento dell’aggiudicazione, ma solo dopo il decreto di trasferimento, così come vuole l’art. 560, comma 3 e come ribadito nell’ottavo comma dell’art. 586 c.p.c. Si tratta di previsioni che vorrebbero favorire il debitore bisognoso[6], ma che, generalizzando il godimento dell’immobile da parte di qualsiasi debitore che lo abiti, indipendentemente dalla sua reale situazione economica, finisce per favorire indiscriminatamente i debitori, pregiudicando i creditori. È indubbio che un bene libero da persone e da cose è più appetibile. Senz’altro più ragionevole, e più in linea con le finalità e l’efficienza dell’esecuzione forzata, era la norma laddove attribuiva al giudice dell’esecuzione la possibilità di valutare la complessiva situazione economica del debitore, autorizzandolo, se del caso, a continuare ad abitare l’immobile pignorato, considerando anche la compatibilità di tale scelta con le finalità liquidatorie della procedura espropriativa[7].

Viene anche soppressa la previsione di una liberazione dell’immobile a cura del custode che, secondo la previsione dell’art. 560, comma 3 c.p.c. ormai abrogata, il giudice dell’esecuzione avrebbe ordinato al più tardi al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione. Ormai la liberazione dell’immobile abitato dal debitore è postergata al decreto di trasferimento e in tali ipotesi solo qualora il debitore o i suoi familiari contravvenissero agli obblighi posti a loro carico, tra cui quello di garantire la conservazione e l’integrità dell’immobile, il giudice dell’esecuzione ne ordinerà la liberazione anticipata.

[3] Il quale, lo ricordiamo, avrebbe potuto concedere tale autorizzazione senza bisogno di specifici motivi e senza che fosse necessario uno stato di bisogno del debitore.

[4] Qualora il bene non fosse abitato dal debitore esecutato, ma costituisse l’unico bene immobile nel suo patrimonio, per esigenze umanitarie si potrebbe autorizzare il debitore ad abitare l’immobile non occupato. In tal caso l’autorizzazione tornerebbe ad essere necessaria.

[5] Invero ciò si pone in linea con quanto già disposto nel 2° comma dell’art. 559 c.p.c. in cui è prescritta la nomina di un custode diverso dal debitore nell’ipotesi in cui l’immobile pignorato non sia occupato dal debitore, sebbene il coordinamento tra le due norme, come avremo modo di evidenziare infra, pone qualche dubbio interpretativo.

[6] Basti al riguardo leggere l’intervento del senatore Paragone che ha proposto l’emendamento in forza del quale è stato sostituito l’art. 560 c.p.c. (riportato nel resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica dello scorso 28 gennaio, riferito da Finocchiaro, La conversione del decreto semplificazioni: riscritto integralmente l’art. 560 c.p.c. , in www.quotidiano giuridico.it), per giustificare il quale si fa proprio riferimento allo stato di estremo bisogno in cui verserebbero i debitori le cui sofferenze si aggraverebbero qualora questi dovessero lasciare l’immobile pignorato prima della sua vendita all’asta, senza ricordare che finora è sempre stato riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere di consentire al debitore che versi in stato di bisogno di continuare ad abitare l’immobile.

[7] Al riguardo va ricordato che in un’ottica efficientista tra le indicazioni contenute nella Circolare del C.S.M. 11 ottobre 2017, n. 12, si suggeriva di anticipare l’ordinanza di liberazione al momento in cui il giudice dell’esecuzione avrebbe pronunciato l’ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

4. Diversa è la sorte dell’immobile non abitato dal debitore esecutato

Leggendo il terzo comma dell’art. 560 c.p.c. ci accorgiamo che nessun riferimento è fatto all’uso abitativo dell’immobile del quale l’esecutato e i suoi familiari manterrebbero il possesso sino al decreto di trasferimento.

Si pensi all’ipotesi di un immobile adibito ad attività imprenditoriale. In tal caso qualora l’immobile fosse già in possesso del debitore non dovrebbe esserne disposto il rilascio, stante la previsione in esame. Ciò significa che il debitore esecutato potrà continuare a svolgervi la sua attività d’impresa, garantendone la produttività.

Questo è quanto si ricaverebbe dalla lettura del nuovo art. 560 comma 3 c.p.c. Il condizionale però è d’obbligo, perché leggendo il sesto comma della medesima disposizione si apprende che il legislatore impone al giudice dell’esecuzione di ordinare la liberazione dell’immobile pignorato ogniqualvolta non sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Dunque anche nell’ipotesi poco prima esaminata, nonostante il disposto del terzo comma, il giudice dell’esecuzione, dopo aver sentito il custode e il debitore, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dal debitore. Per questa categoria di immobili, insomma, la norma si contraddice ed impone uno sforzo esegetico per giungere ad una soluzione ragionevole[8].

Ciò che appare chiaro è l’intento del novello legislatore di assicurare al debitore esecutato ed ai suoi familiari il beneficio di continuare ad abitare l’immobile pignorato escludendone la liberazione, meno chiaro invece è il destino degli altri tipi di immobili.

Invero, a dispetto di quanto disposto nel terzo comma, probabilmente il legislatore anche in questa previsione intendeva fare riferimento al possesso esercitato da chi comunque abita l’immobile. In tal senso sembrerebbe deporre il riferimento ai familiari conviventi. Inoltre, se così non fosse, non si comprenderebbe la previsione del sesto comma per cui il giudice dell’esecuzione debba ordinare la liberazione dell’immobile non abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Se dovessimo propendere per questa interpretazione, ancora oggi il giudice dell’esecuzione deve ordinare la liberazione anticipata dell’immobile pignorato, fuorché nell’ipotesi in cui l’immobile sia abitato dal debitore e dai suoi familiari, nel qual caso questi continueranno ad abitarlo senza che sia necessaria alcuna specifica autorizzazione. Ciò ovviamente sarà possibile per uno solo degli immobili eventualmente facenti parte del patrimonio del debitore, che dovrebbe coincidere con quello in cui è la sua residenza anagrafica.

Rimane fermo che qualora l’immobile fosse abitato da soggetti diversi dal debitore il giudice dell’esecuzione ne ordinerà la liberazione, e questo anche quando l’immobile sia nel possesso del debitore, ma non sia destinato ad uso abitativo o comunque non sia destinato a tale uso in modo specifico e continuativo.

Il 6° comma prescrive che anche in questo caso l’ordine di liberazione debba essere preceduto dall’ascolto del custode e del debitore[9]. Al riguardo forse sarebbe stato preferibile fare riferimento all’ascolto delle parti e degli altri interessati, sì da ricomprendere anche il creditore, il quale potrebbe avere interesse a che il debitore mantenga il possesso dell’immobile pignorato.

Insomma il nuovo art. 560 c.p.c. distingue tra immobili pignorati destinati all’abitazione del debitore e dei suoi familiari ed immobili destinati ad un uso diverso, per i quali dovrà essere disposta la liberazione anticipata.

Lo specifico riferimento ad immobili destinati o meno all’uso abitativo del debitore dimostra che il legislatore ignora le ipotesi in cui il debitore non sia una persona fisica[10].

[8] Così già Finocchiaro, La conversione del decreto semplificazioni, cit.

[9] Anteriormente a tale esplicita previsione, la necessità del rispetto del contraddittorio era sostenuta prevalentemente in dottrina e giurisprudenza. Diversamente però Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 2015, 1488, la quale riteneva che il provvedimento potesse essere reso in assenza di contraddittorio con la parte intimata.

[10] In tal senso Vitone, Analisi del nuovo art. 560 c.p.c. in seguito alla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , in www.lanuovaproceduracivile.com, § 10 e Finocchiaro, op. ult. cit.

5. Il nuovo ruolo del custode

La permanenza in capo al debitore esecutato del possesso dell’immobile che abita lo rende responsabile della conservazione ed amministrazione del bene, cui secondo la previsione dell’art. 560, comma 5 c.p.c. ante riforma avrebbe dovuto provvedere il custode, previa autorizzazione del giudice[11].

Il nuovo art. 560 c.p.c. prescrive piuttosto al comma 2 che il custode vigila “affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità”, costituendo la cura del bene pignorato un presupposto per una sua vendita fruttuosa. La collocazione di questa previsione, che precede l’attuale comma 3 in cui è disposto che il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile, potrebbe lasciarci intendere che la regola è quella per cui gli obblighi di conservazione del bene pignorato gravino sempre sul debitore esecutato, anche quando l’immobile non sia nella sua disponibilità.

Non possiamo però dimenticare che le modifiche apportate con le precedenti riforme alla custodia erano dipese principalmente dal disinteresse manifestato dal debitore nella cura dell’immobile pignorato che ormai sa di dover perdere, inducendo a preferire quale custode un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, certo più attento alle esigenze di conservazione e amministrazione dell’immobile pignorato.

La nuova previsione sembrerebbe non tener conto di questo dato, finendo per ridimensionare significativamente il ruolo del custode giudiziario chiamato soltanto a compiti di mera vigilanza dell’operato del debitore e dei suoi familiari. Si ha l’impressione che il nuovo legislatore abbia voluto arrestare l’evoluzione messa in atto dalle precedenti riforme, che ci avevano consegnato un istituto della custodia profondamente cambiato rispetto al passato ed attento alla cura del bene pignorato, da collocare sul mercato delle vendite in modo competitivo.

Non mi sembra che la scelta di ridimensionare così significativamente il ruolo del custode giudiziario sia da condividere. Invero, gravare il debitore che continui ad abitare l’immobile pignorato dell’obbligo di conservarlo, mantenendone e tutelandone l’integrità, potrebbe avere un senso considerando l’interesse del debitore a mantenere in buono stato l’immobile in cui abita. Questa scelta avrebbe potuto avere il pregio di evitare i costi della custodia per la procedura, considerando che il debitore, già costituito custode al momento del pignoramento, non ha diritto ad alcun compenso. Non è stata questa però la scelta del legislatore del 2019 che ha preferito mantenere, anche in queste ipotesi, la custodia in capo ad un soggetto diverso dal debitore, esautorandolo però dei suoi compiti ordinari, attribuendogli soltanto quello di vigilare… sull’andamento della custodia[12]. Insomma, la nomina di un custode, privato degli obblighi derivanti dal suo ruolo e retrocesso a mero controllore, potrebbe apparire diseconomica, se non fosse che la sua presenza torna ad essere utile per scongiurare condotte ostruzionistiche dell’esecutato quando si tratti di pianificare le visite dei potenziali acquirenti in accordo con il debitore, il quale, si sa, non ha alcun interesse ad invogliare i terzi all’acquisto del suo bene in sede esecutiva.

La scelta di mantenere il custode giudiziario accanto al debitore è comunque imposta dall’immutato art. 559 c.p.c., che al comma 4 prescrive la sostituzione del debitore nella custodia del bene pignorato, da attribuire al delegato alle vendite o all’istituto vendite giudiziarie, nel momento in cui il giudice autorizza la vendita del bene pignorato, salvo che lo stesso ritenga che la sostituzione non abbia utilità[13]. La scelta di una sostituzione del debitore nella custodia a partire dal momento in cui l’esecuzione entra nella fase liquidativa risponde(va) ad esigenze di trasparenza, efficienza e proficuità di tale fase.

Rimane fermo che qualora l’immobile non sia occupato dal debitore, a mente dell’art. 559, comma 2 c.p.c. il giudice provvede a nominare custode una persona diversa dal debitore, già anteriormente all’avvio della fase liquidativa[14]. In tale ipotesi l’attuale previsione normativa non chiarisce su chi incombano gli obblighi della custodia. Considerando che senza il possesso – diretto o indiretto – del bene la custodia assumerebbe carattere irreale[15], qualora il bene immobile non sia occupato dal debitore, essendo libero oppure occupato da terzi, l’obbligo di conservazione e gestione del bene graverà sul custode già nominato ai sensi dell’art. 559, comma 3 c.p.c., il quale, a mio sommesso modo di vedere, continuerà a compiere tutte le attività necessarie a mantenere la piena integrità del bene e la sua utilità economica anche dopo l’avvio della fase liquidativa. Ciò è quanto si ricava dalla norma di carattere generale in cui si legge che “La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati […] sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti” (art. 65 c.p.c.), attività alle quali egli dovrà attendere con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 67, comma 2 c.p.c.). Al ricorrere di una simile evenienza non mi sembra che possa trovare applicazione l’art. 560, comma 2 c.p.c. Insomma anche con riferimento alla custodia del bene pignorato ed ai compiti conferiti al custode giudiziario bisogna distinguere se l’immobile è o meno destinato ad abitazione del debitore esecutato.

Riassumendo e tentando di dare un’interpretazione sistematica alle disposizioni in esame, dovremmo ritenere che qualora il debitore occupi l’immobile e continui ad abitarlo, il dovere esplicitamente prescritto dall’art. 560, comma 2 c.p.c. a carico del custode giudiziario sia quello di vigilanza sull’operato del debitore e dei suoi familiari, tenuti al compimento delle attività volte alla conservazione dell’immobile pignorato, di cui devono mantenere e tutelare l’integrità. A quest’ultimo riguardo, la scelta del legislatore di riferire alla diligenza del buon padre di famiglia l’osservanza dell’obbligo di mantenimento in buono stato dell’immobile pignorato, cui fa riferimento anche l’art. 67 c.p.c. nel sancire la responsabilità del custode giudiziario resosi inadempiente ai propri doveri, costituisce un ulteriore argomento a riprova che i doveri che incombono sul debitore e sui suoi familiari sono proprio quelli riconducibili alla custodia. Qualora però il debitore esecutato contravvenisse a tali doveri la conseguenza sarà il rilascio anticipato dell’immobile che il giudice disporrà, presumibilmente, su segnalazione del custode-vigilante. Diversamente quando il custode giudiziario sia già stato nominato anteriormente all’avvio della fase liquidativa, trattandosi di un bene non occupato dal debitore, gli obblighi di conservazione e gestione del bene continueranno a gravare su di lui.

L’abrogazione della previsione per cui l’attività del custode, funzionale alla conservazione e all’amministrazione dell’immobile pignorato, dovesse essere autorizzata dal giudice dell’esecuzione deve indurci a ritenere oggi non più necessaria tale autorizzazione, sia che la custodia spetti al debitore ovvero ad un terzo. Non va dimenticato però che il potere di vigilanza della procedura esecutiva permane per tutta la sua durata in capo al giudice dell’esecuzione. Pertanto, pur ritenendo ormai superflua l’autorizzazione del giudice per il compimento di atti di ordinaria amministrazione[16], per quelli invece di straordinaria amministrazione l’autorizzazione potrebbe, prudentemente, ritenersi ancora necessaria, quale manifestazione appunto del potere di vigilanza del giudice. In tal caso, pur non essendo previsto, dovrebbe essere lo stesso custode, sia esso il debitore o un terzo, ad attivarsi per ottenere l’autorizzazione al compimento di tali attività.

Riterrei altresì necessaria l’autorizzazione del giudice qualora si dovesse intraprendere un’azione giudiziaria a tutela del bene custodito. Infatti, in mancanza ormai di alcun riferimento alla legittimazione del custode all’esercizio delle azioni previste dalla legge e occorrenti a conseguire la disponibilità del bene pignorato[17], non può non attribuirsi al custode giudiziario la legittimazione ad agire in tutte le controversie concernenti la conservazione e l’ordinaria amministrazione dei beni non occupati dal debitore e dei quali egli continua a mantenere la custodia iniziata ancor prima dell’avvio della fase liquidativa.

[11] Ricordiamo la previsione dell’art. 560, comma 5 c.p.c. a mente della quale: “il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità”.

[12] Sui rischi della nomina di un custode diverso dal debitore, sul quale però continuino ad incombere i doveri del custode, v. G. Finocchiaro, op. ult. cit., il quale ricordando il disposto dell’art. 388, commi 5 e 6 c.p. pone in evidenza come le nuove disposizioni finiscano per ridurre la tutela penale per la conservazione del bene pignorato, finendo per deresponsabilizzare sia il custode giudiziario che il debitore-custode.

[13] Utilità che potrebbe non presentarsi quando la particolare natura del bene da vendere renda inutile la sostituzione del custode, come nel caso in cui si tratti di un terreno fabbricabile per il quale non vi sono esigenze di conservazione e amministrazione, né di esame da parte dei potenziali acquirenti. In tal caso la custodia permarrà in capo al debitore. Trattandosi di una previsione piuttosto elastica, qualora il debitore abiti l’immobile il giudice dell’esecuzione potrebbe ritenere non utile la nomina di un custode terzo rispetto al debitore cui spettano già gli obblighi inerenti alla custodia del bene staggito.

[14] Si tratta di una situazione accertata dal perito stimatore ai sensi dell’art. 173-bis, n. 3 disp. att. c.p.c. La sostituzione nella custodia si avrà anche quando il debitore-custode non osservi gli obblighi su di lui incombenti oppure quando ne faccia istanza il creditore procedente o altro creditore intervenuto.

[15] Così Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Commentario al codice di procedura civile, Torino, 2013, 967.

[16] Si risolverebbe così il dubbio suscitato dall’ormai abrogato 5° comma dell’art.560 c.p.c. in cui era contemplato un generico riferimento alla previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione per l’attività di amministrazione e gestione del custode, che aveva indotto a non distinguere tra attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.

[17] Che, lo ricordiamo, era esplicitamente prescritta nel quinto comma dell’art. 560 c.p.c.

6. L’autorizzazione a locare l’immobile pignorato

L’attuale previsione dell’art. 560 c.p.c. dovrebbe implicare una modifica dell’art. 171 disp. att. c.p.c. in cui ancora oggi si legge che le autorizzazioni al debitore ed al custode previste dall’art. 560 c.p.c. sono date dal giudice dell’esecuzione dopo aver sentito le parti. Infatti, nonostante le considerazioni poco sopra compiute circa la necessità dell’autorizzazione del giudice per il compimento atti di straordinaria amministrazione o per l’esercizio di azioni giudiziarie a tutela del bene pignorato, oggi l’unica autorizzazione cui fa menzione l’art. 560 c.p.c. è prevista nel comma 7 e riguarda esclusivamente il debitore che intenda dare in locazione il bene pignorato. Se vogliamo valorizzare questa scelta del novello legislatore, e non attribuirla ad una mera dimenticanza, dovremmo ritenere che il custode giudiziario sia ormai libero di locare l’immobile anche senza l’autorizzazione del giudice[18]. A mio sommesso modo di vedere però tale autorizzazione non dovrebbe mancare anche qualora a locare il bene fosse il custode, rientrando nella competenza del giudice la valutazione sull’opportunità di servirsi del bene pignorato per renderlo produttivo di una rendita.

Non possiamo non rilevare invece la singolarità di questa previsione laddove attribuisce al debitore il potere di dare in locazione l’immobile pignorato. Invero, considerando che gli immobili pignorati oggi vanno distinti tra quelli adibiti ad abitazione del debitore e quelli non in uso al debitore, relativamente ai quali il giudice deve ordinarne la liberazione, l’unica ipotesi in cui sembrerebbe consentito al debitore di dare in locazione il bene pignorato e quando lo abiti. Il che potrebbe apparire paradossale, a meno che non si dimostri che questa operazione possa essere vantaggiosa per la procedura esecutiva[19]. È evidente che in tal caso il canone di locazione dovrà essere destinato proprio alla procedura esecutiva, né potrebbe ritenersi diversamente, sebbene l’art. 560 c.p.c. riconosca al debitore il mantenimento del possesso del bene pignorato[20].

[18] Come ritenuto da Vitone, op. cit., § 5. In tal senso anche Finocchiaro, op. ult. cit.

[19] Si pensi all’ipotesi in cui il debitore scelga di abitare solo una parte dell’immobile.

[20] Dubbi vengono manifestati al riguardo da Giordano, p>., in www.il processocivile.it, la quale pur ipotizzando che i frutti civile potrebbero essere acquisiti dallo stesso debitore in forza del mantenimento del possesso del bene pignorato, esclude poi tale evenienza considerando che anche il debitore è obbligato al rendiconto.

7. Il diritto di visita dell’immobile dei potenziali acquirenti è mantenuto, ma con qualche modifica

Il legislatore del 2019 ha opportunamente mantenuto la possibilità per chi è interessato a presentare offerte di esaminare i beni in vendita. Quanto al diritto di visita dei potenziali acquirenti, il nuovo testo dell’art. 560 c.p.c. vi dedica i commi 4 e 5, nei quali è prescritto, laconicamente, che “il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti” e che “le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c.”, mentre nel comma 6 è disposto che qualora il debitore ed il suo nucleo familiare dovessero ostacolare il diritto di visita, il giudice ordinerà la liberazione dell’immobile che, in questa previsione, va considerata alla stregua di una sanzione da infliggere al debitore che continua ad abitare l’immobile, ma che poi si rifiuta di collaborare per favorirne la vendita forzata[21].

Per ciò che attiene alla possibilità riconosciuta ai potenziali acquirenti di esaminare i beni in vendita, il legislatore del 2019 ha scelto di eliminare la previsione che nel comma 5 dell’art. 560 c.p.c., così come modificato nel 2016, aveva procedimentalizzato il diritto degli offerenti di prendere visione dell’immobile, in forza della quale la richiesta avrebbe dovuto essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche, da rendere nota unicamente al custode, il quale si sarebbe dovuto adoperare per far visitare l’immobile entro quindici giorni dalla richiesta e secondo modalità tali da garantire la riservatezza degli offerenti, evitando alcun contatto tra loro. Nonostante questa abrogazione la genericità del nuovo l’art. 560 c.p.c. lascia ampio spazio alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione, che nell’ordinanza con cui autorizza la vendita, dovendo stabilire le modalità con cui il custode deve adoperarsi per consentire agli interessati di visitare l’immobile, potrebbe recuperare quanto precedentemente disposto nell’art. 560 c.p.c., imponendo ai custodi di rispettare una cadenza temporale negli accessi, sì da garantire l’assenza di contatti tra i potenziali acquirenti.

[21] Come è stato opportunamente rilevato, oggi l’ordine di liberazione dell’immobile si è trasformato in una misura sanzionatoria “per colpire l’esecutato che non presti la dovuta collaborazione alla vendita della propria abitazione”. In tal senso Fanticini. Il nuovo ordine di liberazione, in www.inexecutivis.it.

8. I casi in cui il giudice ordina la liberazione anticipata dell’immobile

Quanto poi alle ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione ordinerà la liberazione dell’immobile pignorato, a quella poco sopra esaminata conseguente alla condotta irrispettosa del debitore che abbia ostacolato il diritto di visita dei potenziali acquirenti, si aggiunge quella prescritta, sempre con funzione sanzionatoria, qualora il debitore manchi al dovere di conservazione e manutenzione del bene e lo faccia scientemente o contravvenendo all’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ed ancora quando il debitore violi gli altri obblighi previsti dalla legge a suo carico[22] ed infine quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Si tratta di casi tassativamente indicati dal legislatore. Fuori da queste ipotesi l’ordine di liberazione seguirà al decreto di trasferimento, che costituisce già titolo esecutivo per il rilascio. Il legislatore del 2019 non ritiene insomma che la vendita forzata di un bene libero possa essere più vantaggiosa, tornando a gravare l’acquirente del bene venduto forzatamente della liberazione dell’immobile, con inevitabili ricadute negative sul prezzo di vendita del bene pignorato.

Nella nuova disposizione non è più prevista una liberazione nell’interesse dell’aggiudicatario a cura del custode, il che fa anche dubitare della ragione della coesistenza di due distinti titoli esecutivi in capo alla stessa persona, finalizzati entrambi al rilascio del bene venduto in sede esecutiva[23].

Quanto alla forma del provvedimento con cui è ordinata la liberazione anticipata dell’immobile, ancora una volta il legislatore tace. Dovrebbe trattarsi di un’ordinanza, per la quale non è più prescritta alcuna forma di impugnazione. In tal modo il legislatore del 2019, contravvenendo a quanto disposto esplicitamente nel 2016 circa l’impugnabilità del provvedimento di liberazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., interviene ancora sulla disciplina di tale provvedimento preferendo però, incomprensibilmente, tornare al silenzio. Silenzio che mantiene anche sulle modalità di esecuzione del provvedimento per il quale, così come già nel 2016, non è più previsto che esso costituisca titolo esecutivo per il rilascio[24], né che vada attuato, a cura del custode, secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità prescritte dagli artt. 605 e ss. c.p.c., così come invece aveva disposto proprio il legislatore del 2016.

Si tratta anche in questo caso di una scelta discutibile. Non si comprende la ragione per cui il legislatore del 2019 abbia fatto un passo indietro rispetto a quanto precedentemente disposto, facendo così riemergere dubbi che, almeno parzialmente, erano stati risolti. Non mi sembra però che possa dubitarsi dell’esecutività dell’ordine di liberazione anticipata dell’immobile pignorato[25], per quanto la mancata esplicita previsione legislativa ne impedirebbe la riconducibilità ai titoli esecutivi giudiziali di cui all’art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c. Quanto alle modalità con cui portare ad esecuzione tale provvedimento nulla è disposto, né è più disposto che la liberazione avvenga a cura del custode. La presenza però del custode dovrebbe indurci a ritenerlo il soggetto più adatto per procedere esecutivamente contro chi occupi l’immobile da liberare anticipatamente, non potendosi escludere che a subire l’ordine di liberazione potrebbe essere lo stesso debitore. Quanto alla modalità con cui portare ad esecuzione tale ordine, non escluderei il ritorno alle formalità prescritte dagli artt. 605 e ss. c.p.c.

Per ciò che attiene alla mancata esplicita previsione di un rimedio oppositivo avverso l’ordine di liberazione dell’immobile, trattandosi di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, anche se non esplicitamente previsto, dovrà ammettersi l’opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore[26] e l’opposizione all’esecuzione da parte del terzo occupante che intenda resistere al rilascio, vantando un diritto di godimento del bene pignorato opponibile alla procedura[27].

[22] Si pensi all’ipotesi in cui abbia dato in locazione l’immobile senza autorizzazione del giudice.

[23] Diversamente, nel vigore della precedente disciplina Saletti, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, in Riv. esecuz. forz., 2006, 75, osservava come la coesistenza in capo allo stesso soggetto di due diversi titoli esecutivi aventi la stessa funzione, avrebbe finito con il rendere residuale il decreto di trasferimento, considerato il carattere obbligatorio del rilascio ad opera del custode.

[24] Diversamente da quanto disposto espressamente con la riforma del 2005.

[25] Al riguardo può ribadirsi quanto affermato nel lontano 31 marzo 1949 dalla Suprema Corte con la sentenza n. 744, in Rep. Foro it., 1949, in cui si legge che il provvedimento con cui il giudice ordina la liberazione dell’immobile è atto per sé stesso esecutivo.

[26] Ciò invero è quanto già sostenuto nel vigore dell’art. 560 c.p.c. anteriormente alla riforma del 2016, quando era prevista esplicitamente la non impugnabilità del provvedimento. Al riguardo era stato affermato che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponesse l’attribuzione al debitore del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi costituendo il provvedimento un atto del processo esecutivo idoneo a determinare un mutamento dello stato di fatto del bene pignorato. Così Cass. 17 dicembre 2010, n. 25654, in Riv. dir. proc., 2011, 1262, con nota di Vincre, L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato: legittimazione passiva e rimedi; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 2017, 738. Saletti, op. cit., 75, invece non escludeva la possibilità di un ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

[27] A quest’ultimo riguardo ragionevole e condivisibile è l’abrogazione della previsione per cui l’opposizione agli atti esecutivi costituiva il rimedio proponibile anche dal terzo destinatario dell’ordine di liberazione dell’immobile. Ricordiamo al riguardo le critiche mosse da Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Corr. giur., 2016, 1340, alla scelta del legislatore del 2016 di attribuire anche al terzo questo rimedio oppositivo, pur non trattandosi di una parte del processo espropriativo.

9. Le ulteriori modifiche al processo esecutivo: nuovi incentivi al debitore che intenda beneficiare della conversione del pignoramento

L’art. 4 del d.l. n. 135 del 2018 convertito dalla legge n. 12 del 2019 al comma 1 modifica ancora l’art. 495 c.p.c. per favorire l’accesso del debitore alla conversione del pignoramento[28]. A tal fine, nel comma 2, la somma che il debitore dovrà versare a titolo di acconto unitamente all’istanza di conversione del pignoramento dovrà essere pari non più ad un quinto, bensì ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Ancora, nel comma 4, il numero dei ratei che, in caso di pignoramento immobiliare o mobiliare, il giudice dell’esecuzione potrà concedere, al ricorrere di giustificati motivi, è stato elevato fino ad un massimo di quarantotto mesi, con un aumento di dodici mesi rispetto alla previsione precedente[29].

Infine, modificando il comma 5, il termine di tolleranza nel pagamento di ciascuna rata è stato raddoppiato e portato da quindici a trenta giorni. Tale ritardo determinerà la decadenza dal beneficio della conversione, fermo restando che le somme già versate andranno a far parte del compendio dei beni pignorati.

Si tratta di modifiche che potrebbero essere guardate con favore, se consideriamo che l’istituto della conversione evita la vendita forzata del bene, consentendo l’integrale soddisfacimento dei creditori. Ciò nonostante l’aumento fino a quarantotto mesi del numero dei ratei potrebbe sembrare penalizzante per i creditori, ponendosi anche in controtendenza con l’esigenza di ridurre la durata del processo esecutivo[30]. A ben vedere però il buon esito del sub-procedimento di conversione consente di evitare la lunga ed incerta fase liquidativa del bene pignorato. Inoltre il progressivo soddisfacimento dei diritti dei creditori, cui ogni sei mesi verranno distribuite le somme versate dal debitore, potrebbe rendere tollerabile l’ulteriore ampliamento della dilazione nel pagamento della somma determinata in sostituzione del bene pignorato, la cui liberazione, lo ricordiamo, sarà successiva al versamento dell’intera somma determinata per la conversione.

Al di là di queste considerazioni, c’è comunque da augurarsi che il giudice dell’esecuzione, alla cui discrezionalità è rimessa la valutazione dei giustificati motivi che consentono la rateizzazione entro il termine massimo consentito dalla legge, utilizzi con parsimonia il suo potere, valutando con ponderatezza le caratteristiche del credito e le difficoltà del debitore a versare l’intera somma in un’unica soluzione.

[28] Il testo originario del 1942 era già stato modificato dalla l. 10 marzo 1976, n. 358 che aveva introdotto per la prima volta il beneficio del versamento rateale consentito fino a sei mesi. È però la l. 26 novembre 1990, n. 353 che, nel delineare la nuova fisionomia dell’istituto, sopprime tale beneficio a vantaggio del debitore, che sarà reintrodotto dalla l. 3 agosto 1998, n. 302 soltanto per il pignoramento immobiliare. Più di recente è la l. 15 maggio 2005, n. 80 ad intervenire con modifiche più di dettaglio elevando fino a diciotto mesi il versamento rateale ed infine con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132 il legislatore interviene ancora per favorire l’accesso all’istituto della conversione.

[29] Con il d.l. n. 83 del 2015 la conversione rateale è stata consentita anche per i pignoramenti mobiliari ed estesa da diciotto ad un massimo di trentasei rate. Contestualmente all’ampliamento della rateizzazione, per evitare un eccessivo sacrificio dei creditori, il legislatore ha previsto una distribuzione delle somme versate dal debitore da compiersi ogni semestre a cura del giudice.

[30] Ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla legge Pinto anche con riferimento alle procedure esecutive. Al riguardo A. Auletta, Commento a prima lettura alla novella di cui all’art. 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 , in www.inexecutivis.it, ricorda come, a mente dell’art. 2, comma 2- bis, l. 24 marzo 2001, n. 89, il termine di ragionevole durata del processo esecutivo è di tre anni, che non potrebbe essere rispettato alla stregua della nuova previsione.

10. Le ulteriori modifiche al processo esecutivo: nuovi incentivi al debitore che intenda beneficiare della conversione del pignoramento

Il comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 135 del 2018, sempre al fine di favorire l’accesso all’istituto della conversione del pignoramento, interviene sull’art. 569 c.p.c. al cui primo comma sono aggiunti i due seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».

Com’è noto l’art. 569 c.p.c. disciplina il provvedimento di autorizzazione alla vendita dei beni immobili. Pertanto non si comprende la ragione per cui la nuova previsione, che intende anch’essa favorire l’accesso ad un istituto di portata generale quale senz’altro è la conversione del pignoramento, sia stata circoscritta unicamente alle espropriazioni immobiliari, creando un’ingiustificabile disparità di trattamento tra creditori, a seconda del tipo di espropriazione al quale abbiano dato avvio o nel quale siano intervenuti, per evitare la quale sarebbe bastato inserire la previsione in esame proprio nell’art. 495 c.p.c.

La nuova previsione impone ai creditori, sia procedente che intervenuti, di redigere un atto nel quale deve essere indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. L’atto prima di essere depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, dovrà essere notificato al debitore esecutato. Non è chiara la ragione per cui il legislatore qualifichi come residuo il credito il cui ammontare dovrà essere indicato in tale atto. Siamo ancora all’inizio della procedura esecutiva e tale qualificazione sembrerebbe indicare un parziale soddisfacimento che, se c’è, è solo eventuale e dipende da eventuali acconti già versati dal debitore.

In quest’atto il creditore è chiamato a compire un’operazione aritmetica per il calcolo della somma complessivamente a lui dovuta, comprensiva: del credito per cui si procede o si interviene detratti gli eventuali acconti già ricevuti, degli interessi già maturati e di quelli “in corso di maturazione”. Per questi ultimi, invero la norma prescrive che il creditore si limiti ad indicare i criteri di calcolo. Le spese non sono solo quelle di giustizia affrontate fino all’udienza di autorizzazione alla vendita, ma anche quelle affrontate dai creditori fuori dal processo esecutivo per il recupero dei rispettivi crediti, ma non anche quelle da sostenere fino alla chiusura del processo esecutivo.

A parte i dubbi che può suscitare l’attribuzione al creditore di queste operazioni di calcolo, va rilevato come tale adempimento vada compiuto indipendentemente dall’intenzione del debitore di beneficiare della conversione del pignoramento ed implica dei costi di cui dovrà intanto farsi carico il creditore, che graveranno sulla procedura esecutiva.

La ragione di questa previsione è stata indicata nell’opportunità di far conoscere al debitore l’esatta somma dovuta ai creditori, per formulare la sua istanza di conversione del pignoramento con piena consapevolezza, predisponendo, se del caso, eventuali trattative con familiari o con finanziarie per reperire le somme necessarie a soddisfare interamente i creditori[31]. Gli atti predisposti da ciascun creditore saranno comunque utili al debitore che nell’istanza di conversione deve indicare la somma che offre in sostituzione dei beni pignorati “pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese” (art. 495, comma 1 c.p.c.). Non dovrebbero invece servire al debitore per determinare la somma complessiva rispetto alla quale calcolare quella da depositare unitamente all’istanza di conversione che, così come dispone l’art. 495, comma 2 c.p.c., deve essere conteggiata tenendo conto della pretesa indicata nell’atto di pignoramento e negli atti di intervento, deducendo unicamente gli acconti già versati ai creditori, debitamente documentati[32].

Ancora tali atti non dovrebbero incidere sul contenuto dell’ordinanza con cui il giudice, sentite le parti, determina la somma da sostituire al bene pignorato attenendosi a quanto dichiarato dai creditori concorrenti e valutando anche la ritualità degli interventi e le eventuali contestazioni del debitore. Al riguardo sono noti i dubbi suscitati dalla valutazione rimessa al giudice dell’esecuzione chiamato a pronunciarsi sull’istanza di conversione del pignoramento[33], il quale determinerà la somma da sostituire tenendo conto, a mente di quanto disposto dall’art. 495, comma 1 c.p.c., dell’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Sebbene non sia prescritto, è inevitabile che il giudice determini la somma considerando i crediti risultanti dai documenti prodotti dagli interessati, tra cui oggi dovremmo far rientrare anche gli atti depositati dai creditori ai sensi del nuovo art. 567, comma 1 c.p.c. che, senza vincolare il giudice, potrebbero servirgli per una sorta di verifica incrociata, al fine di valutare, ad esempio, che quanto affermato e documentato dal debitore circa i pagamenti parziali eseguiti a favore dei creditori risponda a ciò che gli stessi creditori indicano nei rispettivi atti[34].

Non so quanto sia opportuna questa nuova previsione che introduce un ennesimo adempimento a carico dei creditori, tenuti a depositare l’atto di precisazione del credito non oltre trenta giorni prima della data fissata per l’udienza in cui il giudice autorizzerà la vendita, senza che tale adempimento giovi significativamente alla procedura esecutiva[35]. Inoltre, con riferimento ai creditori intervenienti l’art. 499, comma 2 c.p.c. dispone che il ricorso per intervento “deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569”. Con riferimento all’espropriazione immobiliare, avendo riguardo a quanto disposto dall’art. 564 c.p.c., l’intervento tempestivo è possibile fintantoché il giudice dell’esecuzione non abbia autorizzato la vendita. Oggi, considerata la previsione introdotta nel primo comma dell’art. 569 c.p.c., si finirebbe per imporre ai creditori che volessero intervenire nel processo espropriativo di depositare il relativo ricorso in un termine anticipato rispetto a quello di trenta giorni prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, fissato per il compimento dell’atto di precisazione del credito.

Ancora va rilevato come l’art. 495 c.p.c. individua il termine oltre il quale non è più possibile proporre l’istanza di conversione, ma non fissa alcun termine iniziale. Il debitore, che abbia interesse ad anticipare l’istanza di conversione rispetto al termine finale, è legittimato a proporla sin dal momento in cui la procedura è avviata con la notificazione dell’atto di pignoramento, che reca l’avvertimento di cui al citato art. 492, comma 3 c.p.c. Al ricorrere di una simile evenienza non si comprenderebbe però la ragione di costringere i creditori a redigere un atto di precisazione del credito che dovrebbe servire unicamente al debitore per individuare le somme da considerare ai fini della conversione, fermo restando che la pretesa creditoria vantata dai creditori che intervengano dopo il deposito dell’istanza di conversione non imporrà alcuna integrazione della somma già depositata dal debitore contestualmente all’istanza, ma sarà valutata dal giudice nella determinazione della somma complessiva da sostituire ai beni pignorati.

Insomma è indubbio che quello prescritto nel primo comma dell’art. 596 c.p.c. sia un nuovo onere a carico dei creditori. Infatti, qualora dovesse mancare tale adempimento “agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive”. Si tratta evidentemente di una disposizione che ha una funzione sanzionatoria, dato che in caso di inottemperanza il creditore potrebbe ottenere una parziale soddisfazione del suo credito qualora gli interessi legali corrisposti fossero inferiori a quelli convenuti, per recuperare i quali il creditore sarà costretto ad intraprendere una nuova procedura esecutiva.

Così come concepita e come collocata all’interno del codice di rito la nuova disposizione è destinata a generare soltanto dubbi interpretativi, oltre che – come già rilevato – una disparità di trattamento tra creditori, per scongiurare i quali sarebbe bastato inserirla nell’art. 495 c.p.c., prescrivendo che il termine per il deposito dell’atto di precisazione dei crediti venisse indicato dal giudice dell’esecuzione anteriormente alla data fissata per l’adozione dell’ordinanza di conversione[36].

Facendo un rapido bilancio delle riforme apportare al processo esecutivo dalla legge di conversione n. 12 del 2019, evidente è l’intento del legislatore di favorire il debitore a discapito non solo del creditore, ma della stessa procedura esecutiva e della sua efficienza. Non può infatti non manifestarsi una certa preoccupazione specie per la modifica che in tutta fretta è stata apportata all’art. 560 c.p.c. che, prevedendo un differimento dell’ordine di rilascio dell’immobile al momento della pronuncia del decreto di trasferimento, consente al debitore di continuare ad abitarlo per tutta la durata del processo espropriativo e anche dopo l’aggiudicazione del bene e l’integrale versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. Il rischio è che le vendite forzate tornino ad essere meno appetibili, con un inevitabile decremento del prezzo di vendita ed un danno anche per il debitore che verrà comunque privato del suo bene, pur avendolo “comodamente” abitato fino al decreto di trasferimento. Infatti è prevedibile che l’immobile ancora occupato dal debitore venga venduto ad un prezzo vile, pregiudicando il creditore che non viene interamente soddisfatto e ripercuotendosi anche sul debitore, destinato a rimanere tale anche dopo la vendita del bene.

[31] Così si legge nell’Atto del Senato n. 989, XVIII legislatura, in www.senato.it.

[32] In tal senso Tommaseo, L’esecuzione forzata, Padova, 2009, 104, nt. 98; Campese, L’espropriazione forzata immobiliare, Milano, 2005, 158; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2017, 587. Diversamente Danovi, Sulla determinazione della somma da depositare ex art. 495, secondo comma, c.p.c ., in Riv. dir. proc., 2002, 557.

[33] Al riguardo all’opinione di chi ritiene debba trattarsi di una mera attività contabile, consistente in un’operazione aritmetica riepilogativa di quanto risulta dagli atti del fascicolo dell’esecuzione, considerando anche gli interessi maturati e maturandi, oltreché le spese necessarie fino alla chiusura del processo esecutivo (così Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Milano, 1994, 287), cui dovrebbe aggiungersi la verifica formale di regolarità degli interventi (così Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, rist. 1966, 161; Garbagnati, In tema di conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc., 1992, 420), si contrappone quella di chi invece ritiene che il sub-procedimento di conversione del pignoramento costituisca la sede per una cognizione incidentale non solo sui requisiti di legittimazione all’intervento, ma anche sul merito delle rispettive pretese (così Capponi, Conversione del pignoramento e cognizione sui crediti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 485 e ss.). In giurisprudenza la soluzione prescelta è quella di riconoscere al giudice il potere di determinare la somma mediante una valutazione sommaria delle pretese avanzate dai creditori (così Cass. 3 settembre 2007, n. 18538).

[34] Rimane comunque ferma l’audizione delle parti in udienza, così come prescritto dall’art. 495, comma 3 c.p.c., nel corso della quale il giudice potrebbe chiedere loro dei chiarimenti.

[35] Tra l’altro non è chiara la conseguenza per il creditore che depositi tempestivamente l’atto di precisazione del credito, senza averlo prima notificato al debitore o che indichi nell’atto un’erronea determinazione dell’ammontare del credito. Così Finocchiaro, «I nuovissimi mostri» nelle modifiche al c.p.c., cit.

[36] Così A. Auletta, op. cit.

Redazione

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