Le tempistiche del divorzio 

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Spesso ci si chiede quali siano i tempi per arrivare allo scioglimento definitivo di un vincolo matrimoniale, vale a dire quali siano i tempi di un divorzio.

A volte succede che due coniugi non vadano più d’accordo e decidano di porre fine alla loro unione.

Da alcuni anni sciogliere definitivamente un vincolo matrimoniale è diventato meno difficoltoso più e rapido.

Nonostante questo, per arrivare al divorzio i coniugi si devono prima separare.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

Per approfondire leggi anche “La tutela del marito nella crisi della famiglia” a cura di Giuseppe Cassano e Ida Grimaldi

 

In che modo avviene la separazione tra i coniugi

La legge prevede quattro diverse procedure per arrivare alla separazione:

La separazione consensuale

La separazione giudiziale

La separazione in Comune

La negoziazione assistita

Una volta ottenuta la separazione, i coniugi possono ricorrere alle stesse procedure anche per il divorzio.

La separazione consensuale (art. 158 c.c.) si svolge davanti al tribunale, ed è possibile quando marito e moglie sono d’accordo nel separarsi e tra di loro non ci sono contrasti, né economici, né sull’affidamento di eventuali figli minori di età.

La separazione giudiziale si sceglierà se tra marito e moglie ci sono contrasti.

Una vera causa che si svolge davanti al tribunale, che deciderà sulle opposte richieste dei coniugi emettendo una sentenza. Il disaccordo, di solito, è relativo a questioni economiche o ai rapporti con i figli.

Da quattro anni è possibile separarsi consensualmente in Comune (L. n. 162/2014).

Il procedimento si svolge alla presenza del sindaco o di un altro ufficiale di stato civile, però i due coniugi non devono avere figli comuni minori di età, incapaci o portatori di handicap, mentre non è un ostacolo la presenza di figli nati da precedenti unioni.

La negoziazione assistita (L. n. 162/2014) è una procedura, sempre consensuale, che si svolge con l’assistenza di avvocati di fiducia dei coniugi.

La separazione in Comune o con la negoziazione assistita è possibile se i coniugi abbiano raggiunto un accordo su ogni aspetto personale e patrimoniale, vale a dire in  caso di separazione consensuale.

Quando è possibile divorziare senza prima separarsi

La separazione non è sempre necessaria prima di divorziare.

In alcuni casi è possibile sciogliere il vincolo matrimoniale senza prima procedere alla separazione (Art. 3 n.1 e n.2 lettera a) L. n. 898/1970).

Si tratta di ipotesi poco frequenti, situazioni di particolare gravità che escludono qualsiasi possibilità di riconciliazione tra le parti.

Se il matrimonio non è stato consumato.

Se uno dei due coniugi ha subito una condanna per avere commesso gravi reati nei confronti dell’altro coniuge o di altri componenti della famiglia.

Se uno dei due coniugi ha cambiato sesso e ha ottenuto una sentenza che dispone una rettifica della sua iscrizione allo stato civile.

Se uno dei due coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero una sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio, oppure ha contratto altre nozze all’estero.

I tempi per la domanda di divorzio

Tra la separazione e il divorzio ci deve essere un termine, che varia  a seconda della procedura che coniugi hanno adottato per separarsi. Precisamente, devono trascorrere (Art. 3 n.2 lettera b) L. n. 898/1970).

Devono decorrere:

12 mesi se la separazione è stata giudiziale.

6 mesi se la separazione è stata avviata in forma giudiziale ma, in corso di causa, sia stata trasformata in “consensuale”.

6 mesi se la separazione è stata consensuale.

6 mesi in caso di separazione in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile.

6 mesi in caso di negoziazione assistita.

Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: “Le modalità di determinazione dell’assegno di divorzio“.

La durata del procedimento di divorzio

Quando è trascorso il periodo della separazione è possibile divorziare.

La durata del procedimento con il quale si arriva allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, dipende dalla procedura alla quale si ricorre.

La legge per divorziare, prevede procedure uguali a quelle stabilite per la separazione.

Se le parti sono d’accordo sui contenuti del divorzio, possono utilizzare una procedura consensuale, davanti al tribunale, al Comune oppure la negoziazione assistita.

Se i due coniugi non hanno figli minori, incapaci o portatori di handicap, e se tra di loro non devono avvenire trasferimenti di beni, possono divorziare in Comune,attraverso una procedura meno difficoltosa, più rapida ed economica.

Le parti dichiarano di volere divorziare al sindaco o all’Ufficiale di stato civile, precisando l’entità di un eventuale assegno di mantenimento.

Sono previsti due incontri.

Il primo per fare la dichiarazione e il secondo, a distanza di almeno 30 giorni, per confermare la stessa.

Subito dopo l’accordo tra le parti viene trasmesso agli uffici competenti per l’annotazione sull’atto di matrimonio.

Se le parti sono d’accordo nella volontà di divorziare, ma non lo possono fare in Comune perché ci sono figli o perché tra loro deve avvenire un trasferimento di beni, possono ricorrere al divorzio consensuale in tribunale.

In questa sede i tempi si allungano.

De essere preparato un ricorso congiunto da presentare in cancelleria e attendere che il presidente del tribunale fissi la data dell’udienza, e potrebbero trascorrere anche molti mesi.

I tempi variano da un tribunale all’altro, secondo il numero dei giudici e il loro carico di lavoro. Dopo l’udienza, si dovrà attendere il deposito del decreto di omologazione, e anche in questo caso trascorre del tempo.

La negoziazione assistita rappresenta una soluzione più veloce, e avviene con l’assistenza di avvocati di fiducia dei coniugi.

In questo caso i tempi sono molto più brevi, e dipendono dalla velocità con la quale i legali dispongono la convenzione che dovrà essere trasmessa al Comune.

Diverso quando le parti hanno contrasti che devono essere risolti dal tribunale.

In simili circostanze devono ricorrere al divorzio giudiziale, con tempi che possono essere molto lunghi, anche anni.

La legge (D.L. n. 132/2014) prevede che, l’intero mese di agosto, le attività e i termini processuali restino sospesi.

Questo significa che non si tengono udienze davanti ai giudici, e che nel calcolo dei termini si tiene conto del periodo di sospensione.

Ad esempio, se un avvocato deve depositare un atto in tribunale entro 60 giorni dal 15 giugno, per calcolare il termine si contano i giorni che vanno dal giorno successivo al 31 luglio, non si tiene conto del mese di agosto e si ricomincia il conteggio dall’1 settembre.

Il termine scadrà il 14 settembre.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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