Le Società di Intermediazione Mobiliare

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Le società di intermediazione mobiliare (SIM) sono società per azioni che svolgono l’attività di intermediazione mobiliare (non svolgono, a differenza delle banche, intermediazione creditizia).

Le SIM svolgono un’ampia serie di attività che, dal 2007, include anche l’attività di consulenza, possono offrire uno o più tra i servizi di investimento.

Quando la SIM agisce nella sua completezza si chiama polifunzionale.

Le SIM svolgono sia negoziazione per conto terzi (cosiddetto brokerage) sia per conto proprio (cosiddetto dealing).

La negoziazione per conto terzi comprende l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari nei mercati regolamentati.

Si fa distinzione tra le SIM che svolgono un’attività di dealing da quelle con attività di brokerage. Le prime hanno un portafoglio di titoli di proprietà e sono soggette al rischio di mercato perché proprietari dell’azione trattata.

Le seconde negoziando per conto terzi, vanno incontro esclusivamente a un rischio lavorativo e di reputazione.

A questa categoria si può assimilare l’attività di “ricezione e trasmissione di ordini e mediazione”. La legge ha consentito l’intermediazione delle SIM esclisvamente per dare ordini di negoziazione raccolti da altri soggetti, ma anche per la stessa raccolta degli ordini di negoziazione.

La maggior parte delle SIM di negoziazione sono di matrice bancaria e assicurativa, e le principali aderiscono a Assosim, l’Associazione italiana intermediari mobiliari.

Il collocamento è l’attività di organizzazione di collocamento presso gli investitori di titoli con (underwriting) o senza (selling) garanzie, attraverso la pubblicità, della raccolta delle sottoscrizioni e di ogni altro adempimento convenuto, un esempio è quello relativo al collocamento di azioni o di obbligazioni societarie.

Come nel caso dell’attività di negoziazione, si ha una distinzione di rischio tra il primo tipo (che agisce per conto terzi) ed il secondo (che agisce per conto proprio).

Anche queste SIM gravitano in maggioranza nell’orbita delle aziende di credito, perché rappresentano la rete di vendita alternativa o parallela agli sportelli bancari, per spingere sull’offerta non esclusivamente dei prodotti bancari tradizionali (certificati di deposito, conti correnti) ma anche, e soprattutto, di risparmio gestito (gestioni patrimoniali, SICAV, quote di fondi).

Le SIM di collocamento aderiscono a Assoreti, l’Associazione nazionale delle società di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento.

La gestione su base individuale di portafogli di investimenti consiste nella gestione di patrimoni attraverso azioni che hanno in oggetto strumenti finanziari, si trova anche negli organismi di investimento collettivo.

La gestione è come quella dei Fondi comuni d’investimento o delle SICAV, e i patrimoni gestiti possono di volta in volta cambiare composizione (monetaria, obbligazionaria, azionaria, mista).

Per garantire un servizio personalizzato, la SIM di gestione deve predisporre un conto individuale che consenta in ogni momento l’individuazione dei beni finanziari di proprietà dell’intestatario, il quale è titolare di un patrimonio ben distinto da quello della SIM e degli altri clienti della struttura.

La SIM di gestione non è l’unico soggetto abilitato a fare gestione di patrimoni individuali in Italia, perché possono esercitare questa attività anche le banche, le fiduciarie, gli agenti di cambio e le Società di Gestione del Risparmio.

Le SIM di gestione aderiscono a Assosim, l’Associazione italiana intermediari mobiliari, associazione di categoria che raggruppa anche le SIM di collocamento, le società di gestione del risparmio e le SICAV.

La consulenza in materia di investimenti consiste nel fornire indicazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari, che tengano in considerazione le conoscenze e l’esperienza del cliente, la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento, con particolare riguardo all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio.

La consulenza come servizio di investimento mette al centro il cliente e per questo dovrebbe garantire l’indipendenza nell’erogazione del servizio ed escludere l’incidenza di conflitti d’interesse.

Con il recepimento in Italia della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID), nel 2008 nasce anche in la figura della SIM di pura consulenza, specificamente autorizzata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB per il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Queste SIM aderiscono a Ascosim, l’associazione delle SIM di consulenza.

Le SIM devono essere autorizzate dalla CONSOB, e l’autorizzazione deve indicare a quale specifica attività si riferisce.

Devono essere organizzate sotto forma di s.p.a., e devono avere sede e direzione nel territorio italiano.

Il capitale sociale non può essere inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia, e il management deve disporre sempre dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Le SIM sono enti finanziari, disciplinati dal Testo Unico della Finanza (TUF), diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati, che possono svolgere attività di negoziazione su titoli per conto proprio o per conto terzi, anche nei confronti del pubblico, nonché offrire i servizi accessori e altre attività, connesse o strumentali all’attività di investimento, quali la consulenza e il servizio di collocamento di titoli (SGR,SICAV).

Essendo attività riservate dalla legge, le SIM devono chiedere l’autorizzazione alla CONSOB che, sentita la Banca d’Italia, se ne ricorrano le condizioni previste dal TUF, la rilascia.

Quando un’impresa è stata autorizzata all’esercizio delle attività di investimento da uno Stato membro della Comunità Europea, questa, in esecuzione del principio di mutuo riconoscimento può agire anche in Italia come società di investimento comunitaria.

Nel nostro Paese, l’esercizio dell’attività di investimento della SIM è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, per i profili di contenimento dei rischi e per la stabilità patrimoniale, e della CONSOB, in relazione alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti.

In particolare, il presidente della CONSOB, sentito il governatore della Banca d’Italia, se si intravedano situazioni di pericolo per i clienti e per i mercati, può disporre la sospensione dell’organo amministrativo della SIM e la nomina di un commissario che ne assuma la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, oppure gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

In relazione alla tipologia di soci che detengono il capitale di una SIM, si individuano le SIM di emanazione di gruppi bancari o assicurativi e quelle indipendenti.

La SIM nell’esercizio delle sue attività si può avvalere di personale proprio o di promotori finanziari che svolgono soprattutto una funzione di consulenza per conto della SIM proponente.

In relazione all’attività di consulenza in materia di investimenti, le SIM indipendenti offrono gli stessi servizi dei consulenti finanziari e delle società di consulenza, professionisti previsti, rispettivamente, dall’articolo 18 bis e 18 ter del TUF, con l’obbligo del rispetto del requisito di indipendenza è prescritto esclusivamente a questi e non alla SIM.

Anche le SIM, come ogni altro intermediario finanziario attivo sul territorio europeo (banche, SGR, SICAV, altre società di investimento e i consulenti finanziari) sono tenute a rispettare, a partire dall’1 novembre 2007, una normativa in materia di prestazione di servizi di investimento e di organizzazione dei mercati.

In seguito alle questioni insorte dopo la crisi finanziaria è stato attuato un progetto di revisione della MIFID relativa ai servizi di investimento (MIFID 2) relativo al 2013.

Dott.ssa Concas Alessandra

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