Le Società Consortili

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La Società consortile è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.

Lo può essere qualunque tipo di società prevista dal codice civile italiano, escluse le società semplici.

A norma dell’art. 2615 ter codice civile, “le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602”.

Le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono, da un lato, quelle che disciplinano le società commerciali ( ex artt. 2291 e seguenti del c.c.) e, dall’altro, quelle che regolamentano il consorzio, una organizzazione che si costituisce, tra imprenditori dello stesso ramo o di attività connesse, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il punto di partenza fondamentale, valido per tutti i tipi di società, è fornito dall’art. 2247 del codice civle, che definisce il contratto di società stipulato tra due o più persone le quali conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La finalità lucrativa, che consiste nella divisione degli utili, connota esclusivamente le società lucrative, costituite proprio a scopo di lucro, qualunque veste esse assumano, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società per azioni o società a responsabilità limitata.

Con il contratto di consorzio ex art. 2602 del codice civile, invece, più imprenditori pongono in essere una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Nel consorzio, mancano gli elementi caratteristici delle società, perché esso non svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate che vi partecipano, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese.

Le singole attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere, e se è possibile a fare aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

L’organizzazione comune, può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un’attività per i consociati e non ha necessariamente scopo di lucro.

Si tratta delle società indicate dall’art. 2615 del codice civile, che come oggetto sociale possono avere lo scopo consortile dell’art. 2602 del codice civile.

Le società consortili potranno anche essere un consorzio con attività esterna, sul modello fornito dall’art. 2612 del codice civile, e perciò può svolgere “un’attività con i terzi”, perseguendo risultati di contenimento dei costi imprenditoriali e di incremento dei profitti di impresa senza per questo perseguire in senso tecnico uno scopo lucrativo.

Queste Società possono non avere come scopo la divisione di utili e spesso vi sono leggi speciali che configurano particolari fattispecie di società , di solito nella forma delle società per azioni, che pur avendo la forma giuridica della società lucrativa, istituzionalmente escludono qualsiasi scopo di divisione di utili, cioè il lucro in senso soggettivo, e a volte escludono anche la finalità di conseguire un utile di impresa, cioè il lucro in senso oggettivo.

Si tratta di norme che esistono in via di eccezione.

Nelle società consortili, la distribuzione di utili può essere prevista esclusivamente in via eccezionale e marginale.

Un esempio di modulo organizzativo costituito da più imprese collegate, coordinate e raggruppate tra loro è costituito dai cosiddetti consorzi stabili tra imprese di costruzioni per partecipare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici.

Si tratta sia di consorzi ex art. 2602 delcodice civile, sia di società consortili ex art 2615 ter del codice civile, che quando si aggiudicano un appalto, lo fanno per conto e nell’interesse delle imprese socie e consorziate, tra le quali il lavoro viene ripartito, o dalle quali riceve le risorse di produzione e alle quali trasferisce sempre il rischio d’impresa.

In riferimento all’orientamento della giurisprudenza, sulla compatibilità tra le regole che disciplinano i diversi tipi di società commerciali e la causa ex art. 2615 ter del codice civile della società consortile, l’assunzione, da parte di una società a responsabilità limitata, di un oggetto sociale permeato dallo scopo consortile legittima l’introduzione nell’atto costitutivo di clausole derogatorie rispetto alla disciplina tipica della società a responsabilità limitata.

La Cassazione ha posto dei limiti a questa deroga.

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, nella specie, S.r.l., la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, se la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che questa deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

Tra i principi inderogabili rientra quello del quale al comma 1 dell’articolo 2462 del codice civile, secondo il quale nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ad eccezione del caso disciplinato dal comma 2 dell’articolo 2497 del codice civile, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata del comma 2 dell’articolo 2615 del codice civile, che in materia di consorzi con attività esterna, prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, salvo che la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile a responsabilità limitata appaltatrice di lavori pubblici.

Riguardo la normativa applicabile alle società consortili, parte della giurisprudenza di merito rinvia alle norme che specificamente disciplinano il tipo di società di volta in volta prescelto.

Ad esempio, i soci di una società a responsabilità limitata consortile mantengono la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, caratteristica del tipo di società prescelto; e non assumono il regime di responsabilità proprio dei consorzi neppure se l’atto costitutivo preveda a loro carico l’obbligo di versare contributi in denaro.

Altra parte minoritaria, ritiene che le disposizioni poste in materia di consorzio e non quelle in materia di società, compreso l’istituto del recesso, si devono ritenere applicabili al consorzio costituitosi nella forma di società commerciale.

Ne consegue che la delibera di assemblea straordinaria di una società consortile a responsabilità limitata con cui viene ridotto il capitale sociale, affinché possano essere rimborsate le quote sociali di soci receduti per cause distinte da quelle delle quali all’art. 2437 del codice civile, non deve ritenersi omologabile.

In relazione allo scopo di lucro della società consortile, la giurisprudenza sostiene che questo tipo di società si possa costituire anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro, in questo caso, i ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, la causa giuridica del contratto è quella del consorzio.

Inoltre, anche nelle ipotesi nelle quali partecipino enti pubblici non imprenditori e sia prevista espressamente in statuto la mancanza di scopo lucrativo, l’atto costitutivo di una società consortile a responsabilità limitata deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società.

Dott.ssa Concas Alessandra

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