Le prove in diritto processuale penale

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In materia penale le prove sono previste dal libro terzo del codice di procedura penale che disciplina i principi generali, i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova (ex artt. 187-193).

L’art. 187 del codicedi procedura penale, stabilisce che sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

Sono anche oggetto di prova, i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali, nonché, se vi è costituzione di parte civile, i fatti che riguardano la responsabilità civile che deriva dal reato.

L’art. 188 del codicedi procedura penale, afferma che non possono essere utilizzati, neanche con il consenso della persona interessata, metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.

Ad sempio sono illecite le testimonianze sotto ipnosi o con l’uso delle cosiddette macchine della verità.

Quando è richiesta una prova atipica (ex art. 189 c.p.p.), cioè non disciplinata dalla legge, il giudice la può assumere se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona, rispettando il divieto del quale all’art. 188 del testo normativo.

In ossequio al principio accusatorio che sottende il sistema processuale italiano, ai sensi dell’art. 190 del codice di procedura penale, le prove sono ammesse a richiesta di parte (principio dispositivo), salvo i casi nei quali la legge stabilisce che si proceda d’ufficio.

Questo comporta che spetta alle parti ricercare le fonti, valutare la necessità del mezzo di prova a sostegno della propria tesi e chiederne al giudice l’ammissione, ed è tenuto ad ammettere con ordinanza le prove presentate dalle parti salvo siano vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti.

Per il principio di legalità delle prove, qualora queste siano acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 191 c.p.p.).

Dall’art. 192 del codice di procedura penale, si deduce che il cosiddetto principio del libero convincimento del giudice va collegato al momento valutativo, valea dire alla fase finale del procedimento probatorio, mentre per le fasi precedenti vigono le regole stabilite direttamente dalla legge.

La valutazione del giudice, in particolare, è strettamente collegata all’obbligo di motivare.

Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione della sentenza dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

In altre parole il giudice deve dar conto dell’iter logico seguito per giungere a determinate conclusioni.

Rispetto alla prova indiziaria, sempre l’art. 192 del codicedi procedura penale, stabilisce la regola per la quale l’esistenza di un fatto di reato non può essere dedotta da indizi, salvo che questi siano gravi, precisi e concordanti.

A norma dell’art.193 del codice di procedura penale, in forza del principio del libero convincimento del giudice, nel processo penale non si osservano i limiti stabiliti dalle leggi civili (ad esempio, l’art. 2721 c.c. che pone limiti alla prova testimoniale), eccetto quelli che riguardano lo stato di famiglia e la cittadinanza.

In riferimento alla distinzione tra prova e mezzi di prova (testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia e documenti) e mezzi di ricerca di prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni), lo stesso legislatore ha indicato che i primi si caratterizzano per l’attitudine a offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione, sono, cioè, mezzi diretti a incidere in maniera risolutiva sull’esperienza del giudice, mentre i secondi non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazione dotate di attitudine probatoria.

Un’altra distinzione è quella che intercorre tra prova ed elementi di prova.

La prima si forma in dibattimento nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale, i secondi sono raccolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari e non hanno qualità probatoria, salvo nelle ipotesi in cui vangano acquisite mediante incidente probatorio.

In forza del principio della presunzione di innocenza (Presunzione di non colpevolezza), l’onere della prova incombe sull’accusa, mentre l’imputato deve dimostrare la fondatezza della tesi che nega l’esistenza di un fatto di reato a suo carico (cosiddetta prova negativa).

Una prova si dice atipica, quando non trova disciplina nel codice di procedura penale.

In realtà, lo stesso termine sottintende tre diversi significati.

In un primo significato è atipica quella prova che mira ad ottenere un risultato diverso da quelli perseguiti dai mezzi di prova tipizzati dal codice di procedura penale.

In questo caso il significato di atipicità si riferisce alle prove innominate perché non corrispondenti a nessuno dei mezzi tipici individuati dal codice.

In una seconda accezione è atipica quella prova che si svolge con modalità diverse da quelle previste da un mezzo di prova tipico.

Qui l’atipicità consiste nella diversa modalità di svolgimento, con il rischio di svuotamento del mezzo i prova tipico (con le relative garanzie: cfr., ad esempio, la ricognizione informale.

In un terzo significato è atipica quella prova che mira ad ottenere mediante un mezzo di prova tipico il risultato di un diverso mezzo di prova, esso pure tipico.

L’atipicità consiste nell’usare un mezzo di prova che persegue un determinato risultato per ottenere invece il risultato di un diverso mezzo di prova tipico.

Nel secondo e nel terzo significato l’atipicità non si riferisce a strumenti non compresi nell’elenco dei mezzi tipici del codice, ma nell’impiego di mezzi tipici, rispetto ai quali la diversità dal modulo legale consiste nel fatto che vengono impiegati in una sede diversa o per un uso diverso da quelli previsti dalla legge.

L’unico articolo del codice di procedura penale che né fa menzione è l’art. 189 del codice di procedura penale, secondoil quale:

“Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

Il giudice procede all’ammissione sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.”

Questo articolo è connesso e rafforza l’art. 188 del codicedi procedura penale.

La prova nel diritto processuale penale deve appartenere a tre gruppi:

Complesso degli elementi storici:

integrano la fattispecie giudiziale che si enuncia nel capo d’imputazione, ovvero la dimostrazione che un imputato ha commesso materialmente e storicamente ciò che gli viene imputato.

Prova della punibilità ex art. 133 del codice penale:

gli elementi storici non sono sufficienti a provare la colpevolezza dell’imputato, devono assumersi prove che escludano cause di giustificazione, cause di non punibilità ed infine la capacità di intendere e di volere.

I fatti per la determinazione della pena:

fanno parte del gruppo precedente, i fatti che sono assolutamente indispensabili per la determinazione della pena, posto che ne deriva la capacità a delinquere del soggetto e la gravità del reato

La distinzione tra mezzo di prova e mezzo di ricerca della prova è stata introdotta dalla riforma dell’attuale codice di rito ed ha un’importanza elevata.

Il mezzo di prova:

“l’esame dei testimoni e delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti sono mezzi di prova che si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione: sono mezzi destinati ad incidere in maniera risolutiva sull’esperienza del giudice”.

(Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale)

Sembra evidente che i mezzi in considerazione rappresentano direttamente all’organo giudicante il fatto da provare.

Il mezzo di ricerca della prova:

“non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria”.

(Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale)

Manca l’elemento diretto atto a convincere il giudice: una perquisizione, ad esempio, non è un mezzo di prova, ma è diretto a ricercare prove.

Un’altra distinzione si può fare tra prova ed elemento di prova.

Questo viene acquisito durante le indagini preliminari, ma acquista qualità probatoria solo se assunto in fase dibattimentale, salvo che non venga effettuato l’incidente probatorio.

L’assunzione delle prove è una fase molto importante e delicata, data l’incidenza che ha questo elemento riguardo l’esito del processo. Servono assolutamente, pertanto, principî che regolino o ispirino questo istituto. Si è dibattuto molto sull’eventualità dell’inserimento prima della riforma di un principio di tassatività della prova, ma alla fine non fu inserito per le critiche pesanti ricevute dalla commissione redigente che si appoggiavano ad una vistosa sfiducia per l’organo giudicante.

Con un compromesso però, dato che il giudice non è totalmente libero (ex art. 189 c.p.p.), la prova deve essere idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e al contempo non deve pregiudicare la moralità della persona (ex art. 188 c.p.p.).

Il principio guida è quello dispositivo, espressamente previsto dall’art.190 del codicedi procedura penale, per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte e possono non essere ammesse dal giudice solo se contrarie alla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.

Oltre alla limitata possibilità del giudice di non ammettere la prova, è importante notare che l’iniziativa probatoria, dato l’aspetto accusatorio del processo penale, è quasi esclusivamente riservata alle parti.

Residuale è il ruolo Giudice, ed ossequioso del disposto, sul dibattimento, dell’art. 507 del codice di procedura penale e in udienza preliminare degli artt. 421bis e 422 del codicedi procedura penale.

Risulta essere fondamentale anche il principio del libero convincimento da parte del giudice, il quale non è vincolato a valutare determinate prove ma può evitare motivando la sua decisione (ex art.192 c.p.p.).

Dott.ssa Concas Alessandra

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