Le origini, la disciplina giuridica e i caratteri delle obbligazioni

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L’istituto dell’obbligazione risale al diritto romano.

Il termine deriva dal latino obligatio, che a sua volta si può ricondurre alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare).

Ancora oggi è presa in considerazione la definizione contenuta nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, secondo la quale: “Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura” (l’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere qualcuno all’adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato).

Il termine latino vinculum evidenzia il legame che si crea nel rapporto tra due o più soggetti, per questo l’espressione era utilizzata per indicare una legatura fatta con la corda per avvolgere un oggetto.

Secondo Gaio le fonti delle obbligazioni erano gli atti o fatti giuridici idonei secondo l’ordinamento a costituire il rapporto giuridico obbligatorio:

contratto, illecito civile e gli altri fatti previsti dalla legge (“obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex varii causarum figuris”).

A questa tripartizione le Institutiones di Giustiniano sostituirono la quadripartizione tra contratto, quasi contratto, delitto (nel senso di illecito civile) e quasi delitto.

L’istituto dell’obbligazione recepito nel Code Napoléon del 1804 e successivamente dai codici civili dei paesi di civil law, tra i quali quelli italiani del 1865 e del 1942, era disciplinato come modo di trasferimento della proprietà.

In unsecondo momento, in seguito allo sviluppo industriale, diventato la prima cusa di mobilizzazione della ricchezza, l’obbligazione emerse nella sua nuova configurazione di mezzo preferenziale per l’esplicazione dell’attività economica.

A differenza dei sistemi giuridici di civil law, dove il concetto di obbligazione ha un ruolo molto importante, quelli di common law non ne hanno mai fatto uso (il termine inglese obligation indica, genericamente l’obbligo).

In questi sistemi il concetto di obbligazione non è presente, perché è tipico dei sistemi giuridici di common law non prestare particolare attenzione all’aspetto tecnico, ricostruttivo e sistematico del diritto.

Nel Codice civile italiano del 1942, attualmente in vigore, la disciplina delle obbligazioni è collocata nel Libro IV “Delle Obbligazioni”.

L’art. 1173 del Codice Civile elenca le fonti delle obbligazioni abbandonando la tradizionale quadripartizione di origine giustinianea, ancora presente nel Codice civile del 1865 sulla scorta del Code Napoléon, e riproponendo, invece, quasi alla lettera, la tripartizione di Gaio.

Stabilisce per questo che le obbligazioni derivano:

da contratto;

da fatto illecito;

da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.

Il contratto è la tipica fonte delle obbligazioni, con questo strumento le parti si impegnano volontariamente a eseguire delle prestazioni.

Riguardo il fatto illecito non si dipende da ogni e qualsiasi accordo tra i soggetti dell’obbligazione, anzi c’è almeno un soggetto (il danneggiato) che non vuole il fatto dal quale scaturisce l’obbligazione.

Accade ad esempio, che una persona commette un atto illecito, doloso o colposo che sia, che cagiona ad altri un danno ingiusto.

A parte le altre conseguenze che possono sorgere in capo all’autore dell’atto, come quelle penali, lo stesso sarà tenuto a risarcire il danno a chi l’ha subito.

Sorgerà, quindi, una obbligazione che avrà come contenuto la prestazione che di solito consiste in una somma denaro a favore del danneggiato che diventa creditore.

Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico, si riferisce a ipotesi residuali diverse dalle precedenti che si fondano su norme di legge, come la gestione di affari altrui o l’arricchimento senza causa.

È possibile dividere le fonti delle obbligazioni in virtù della volontarietà oppure no della loro costituzione.

Esistono obbligazioni che derivano da un atto di autonomia privata (contratto o altro negozio giuridico) e obbligazioni che derivano dalla legge (per esempio, quelle da fatto illecito).

Il Codice civile non offre una nozione espressa di obbligazione, tuttavia, dalla complessiva disciplina in esso contenuta, è possibile dedurre la struttura tipica dell’istituto.

L’obbligazione rileva per i caratteri di relazionalità e necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti. La ratio di questo istituto è che si ricorre allo stesso quando se si ha la necessità di realizzare un interesse, questo non è realizzabile se non con la collaborazione di un altro soggetto.

Di qui i caratteri di mediatezza e relatività dell’obbligazione, contrapposti ai caratteri di immediatezza e assolutezza tipici dei diritti reali.

Riguardo il suo carattere di mediatezza, l’obbligazione integra sempre e soltanto un rapporto relativo tra due o più soggetti, rilevando in relazione ai soggetti terzi non coinvolti nell’obbligazione esclusivamente come obbligo di astenersi dal turbarne il regolare svolgimento.

Di conseguenza l’obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.

In questo rapporto giuridico si possono individuare i seguenti elementi:

i soggetti, cioè il debitore e il creditore;

il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito);

l’oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare).

Siccome correntemente si tende a limitare l’uso del termine debito agli obblighi che hanno per oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l’obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio.

Una obbligazione deve avere almeno due soggetti,

Uno passivo che si chiama debitore, e uno attivo che si chiama creditore.

L’obbligazione è soggettivamente semplice se c’è un solo debitore e un solo creditore, soggettivamente complessa se c’è più di un debitore o creditore.

Tra le obbligazioni soggettivamente complesse si distinguono le obbligazioni parziarie, nelle quali la prestazione è divisibile e ciascun debitore è obbligato soltanto per la sua parte o ciascun creditore ha diritto di pretendere soltanto la sua parte, dalle obbligazioni solidali, nelle quali più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva) o quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva).

Se vi sono più debitori la solidarietà passiva si presume, se vi sono più creditori la solidarietà attiva sussiste solo quando è espressamente prevista dalla legge o dalla volontà delle parti.

Casi particolari sono le obbligazioni incorporate in un titolo di credito al portatore, il quale creditore è individuato sulla base del possesso del documento, e le obbligazioni reali, nelle quali il debitore è individuato nel titolare di un determinato diritto reale.

L’oggetto del rapporto obbligatorio è rappresentato dalla prestazione che consiste in un comportamento di contenuto positivo (fare o dare) o negativo (non fare).

Essa, secondo l’art. 1174 del Codice civile, deve essere suscettibile di valutazione economica (carattere patrimoniale della prestazione) e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

La prestazione deve inoltre essere possibile (suscettibile di esecuzione), lecita (non contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume) e determinata o, almeno, determinabile (in questo caso la determinazione può essere trasferita alle parti, a una di esse oppure a un terzo, detto arbitratore, ma si può anche collegare a parametri oggettivi futuri, come quando, per esempio, si vende un quantitativo di grano stabilendo che il pagamento avverrà in una data futura al prezzo corrente di borsa del grano in quella data).

Si deve distinguere l’oggetto dell’obbligazione, la prestazione, dall’oggetto della stessa, che è il bene o l’attività dovuta dal debitore al creditore.

Ad esempio consegnare un personal computer è la prestazione, il personal computer è l’oggetto della prestazione.

La prestazione può consistere nello svolgimento di un’attività o nel conseguimento di un risultato, e allora bisogna distinguere tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

La paternità di questa distinzione viene attribuita al giurista Nicolas André Demogue che la coniò nel 1925 quando scrisse il “Traité des obbligations en general”.

A riguardo la prevalente dottrina italiana impiega il binomio mezzi/risultato depurato del valore assoluto che gli era stato dato dalla corrente che lo aveva creato.

Non sempre si riesce nettamente a distinguere tra i due tipi di obbligazione.

Nelle obbligazioni di mezzi è possibile individuare un risultato come frutto della prestazione del debitore, solo che questo risultato non dipende solo dalla diligenza del debitore, ma anche da altri fattori esterni che non sono in suo potere sia perché condizionati dalla attività di un terzo sia perché legati allo stato delle conoscenze tecniche.

Ad esempio nel caso dell’avvocato l’obbligazione è di mezzi perché il risultato atteso (di solito la vittoria nella causa) non dipende solo da lui, ma dalla decisione di un terzo, il giudice.

All’opposto nelle obbligazioni di risultato è possibile impegnarsi a un determinato risultato perché questo dipende solo dalle capacità del debitore.

Se un imprenditore edile si obbliga a costruire una casa, la mancata costruzione sarà dovuta solo a incapacità del debitore e non certo a una oggettiva incertezza sul raggiungimento del risultato.

L’obbligazione è oggettivamente semplice quando ha ad oggetto una sola prestazione, oggettivamente complessa quando ha ad oggetto una pluralità di prestazioni.

Nel secondo caso l’obbligazione è cumulativa se il debitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni, alternativa se, invece, si libera eseguendone una sola, la quale scelta può essere lasciata al debitore, al creditore o a un terzo, in mancanza di diversa previsione del titolo o della legge, la scelta spetta al debitore.

Diversa è l’obbligazione facoltativa che ha ad oggetto una sola prestazione ma il debitore si può liberare eseguendone una diversa.

La distinzione tra obbligazioni alternative e facoltative rileva ai fini dell’estinzione.

Se si estingue una prestazione, nel caso dell’obbligazione facoltativa il debitore non ne dovrà eseguire nessun’altra, invece nel caso dell’obbligazione alternativa il debitore dovrà eseguire una delle prestazioni residue.

Una specie di obbligazione molto frequente nella pratica è l’obbligazione pecuniaria, avente ad oggetto una somma di denaro che deve essere data dal debitore al creditore.

L’art. 1277 del Codice civile stabilisce che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale.

Questo significa che, ai fini dell’estinzione, si deve prendere in considerazione il valore nominale della moneta senza tenere conto delle eventuali variazioni del suo valore reale e, in particolare, della svalutazione monetaria, secondo il principio nominalistico.

Si ritiene, che il principio nominalistico si possa applicare alle obbligazioni di valuta e non a quelle di valore.

Sono obbligazioni di valuta quelle il quale oggetto è dall’origine una somma di denaro (ad esempio il pagamento del prezzo di una cosa acquistata o il pagamento del canone di locazione), sono, invece, obbligazioni di valore quelle che hanno ad oggetto il valore attuale di un bene (ad esempio l’obbligazione di risarcire il danno).

L’art. 1175 del Codice civile dispone che il debitore e il creditore sono tenuti a comportarsi secondo le regole della correttezza.

Il concetto di correttezza, qui utilizzato dal legislatore, sembra che si possa sovrapporre a quello di buona fede in senso oggettivo e può essere inteso come dovere di comportarsi lealmente e onestamente.

Si tratta di una clausola della quale il legislatore non ha definito il contenuto, trasferendone la definizione al giudice nel singolo caso concreto.

In virtù del dovere di correttezza le parti dell’obbligazione hanno il dovere di reciproca collaborazione.

Il debitore deve eseguire tutte le prestazioni strumentali e accessorie che risultano necessarie in maniera che l’interesse del creditore sia compiutamente realizzato.

Il creditore, da parte sua, deve cooperare con il debitore per agevolargli l’adempimento o, almeno, evitargli inutili aggravi.

L’estinzione dell’obbligazione si ha quando il debitore è liberato dal suo vincolo nei confronti del creditore.

Il modo naturale di estinzione dell’obbligazione è l’adempimento, quando l’interesse del creditore è soddisfatto dal comportamento del debitore previsto come oggetto dell’obbligazione, nel luogo, nel tempo e nelle modalità previste.

Esso, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, consiste nella esatta esecuzione della prestazione dovuta (nel senso che il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione) ed estingue, in modo diretto e simultaneo, sia l’obbligo del debitore,sia il diritto del creditore.

La mancata o inesatta esecuzione della prestazione (inadempimento), sempre secondo l’art. 1218 del Codice civile è fonte di responsabilità contrattuale, e fa sorgere in capo al debitore l’obbligo di risarcire il danno cagionato al creditore, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione che deriva da causa a lui non imputabile.

I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento si distinguono in due grandi categorie:

satisfattori e non satisfattori.

Nei primi, anche se mutando qualche elemento del rapporto (per esempio, la persona del debitore), l’interesse del creditore è lo stesso soddisfatto, nei secondi, invece, la modificazione di qualche elemento del rapporto (impossibilità sopravvenuta della prestazione, remissione del debito) impedisce il soddisfacimento dell’interesse del creditore.

I modi di estinzione satisfattori sono:

la compensazione, che si ha quando due persone sono obbligate l’una verso l`altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti sussistendo determinate condizioni.

La confusione, che si ha quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona.

La datio in solutum, che si ha quando il debitore, con il consenso del creditore, esegue una prestazione diversa da quella dovuta.

Sono, invece, modi non satisfattori di estinzione dell’obbligazione:

la novazione, che si ha quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (novazione oggettiva) o quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario (novazione soggettiva).

La remissione, che si ha quando il creditore comunica al debitore la volontà di rinunciare al suo diritto di credito, sempre che il debitore non dichiari entro un congruo termine di non volerne approfittare.

L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

In riferimento alle garanzie delle obbligazioni, l’articolo 2740 del codice civile dice che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Questo significa che il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica dell’obbligazione e, in caso di inadempimento, il debitore (o meglio il suo patrimonio) si troverebbe assoggettato all’azione esecutiva del creditore.

In molti casi, però, questa azione esecutiva si può rivelare insufficiente al soddisfacimento delle ragioni del creditore, sia perché il patrimonio del debitore potrebbe risultare troppo esiguo, sia perché altri creditori potrebbero concorrere sullo stesso patrimonio.

In questo caso l’adempimento dell’obbligazione si può garantire facendo sorgere una serie di garanzie sul patrimonio del debitore, garanzie non generiche, ma specifiche.

Si potrebbe, ad esempio, accendere ipoteca su un bene del debitore, in questo caso il bene oggetto di ipoteca costituisce la garanzia principale dell’adempimento dell’obbligazione, garanzia che si aggiunge a quella generica prevista dall’articolo 2740 del Codice civile.

Dott.ssa Concas Alessandra

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