Le origini giuridiche e non della prigione o carcere

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La prigione (detta anche galera, carcere, penitenziario, istituto di pena) è un luogo dove vengono esclusi individui privati della libertà personale perché riconosciuti colpevoli di reati per i quali è prevista una pena detentiva.

Negli ordinamenti moderni l’irrogazione della pena del carcere avviene dopo un processo, alcune categorie di soggetti possono essere rinchiusi nel luogo di detenzione anche per motivi e cause diverse, dove sia previsto dalla legge.

Nell’utilizzo corrente il termine indica sia il luogo dove viene eseguita una pena,sia una particolare tipologia edilizia diretta all’esecuzione della pena stessa.

Nella terminologia tecnico-giuridica spesso si utilizzano esclusivamente i termini carcere e “istituto”, abbreviazione di “istituto di pena”, e per definire la condizione di un condannato o di una persona  trattenuta si utilizza il termine “detenuto”, a volte con la specificazione “intramurario” (se all’interno di un carcere) o “extramurario” (se fuori dal carcere, cioè se all’esterno di un carcere, ad esempio per una pena alternativa), così come si parla di periodo intramurario ed extramurario o di trattamento intramurario od extramurario.

Altre espressioni, anche relative alla pena, meno comunemente utilizzate, sono “segrete”, “reclusione”, “ai lavori forzati”, (in tono scherzoso si utilizza anche “andare al fresco” )

Il termine “prigione” deriva dal latino prehensio, l’azione di prendere nel senso di catturare, mentre la parola “carcere” deriverebbe dal latino carcer, che deriva dal verbo coercio (che letteralmente significa costringere) dal quale il significato di luogo dove si restringe, si rinchiude,si castiga e si punisce.

Il suo primo significato fu quello di “recinto” e, più propriamente al plurale, delle sbarre del circo, dalle quali erompevano i carri partecipanti alle corse, in un secondo tempo, assunse quello di “prigione”, intesa come costrizione o luogo nel quale rinchiudere soggetti privati della libertà personale.

In Europa il numero dei detenuti (in rapporto alla popolazione residente) è di poco maggiore che in Italia, ma è molto maggiore, più umano e meglio gestito anche il numero dei posti nelle prigioni, come maggiore è di solito il ricorso al lavoro in carcere, alle misure alternative alla detenzione e maggiore è rispetto all’Italia il numero (sempre in rapporto alla popolazione residente) anche dei reati denunciati e perseguiti, mentre è inferiore il numero delle fattispecie di reati perseguibili e l’entità delle pene previste.

Il paese al mondo con il maggiore numero di detenuti (in rapporto alla popolazione residente) sono gli Stati Uniti d’America, seguiti dalla Cina (limitandosi alla Unione Europea, la Lettonia), mentre quello con il minore numero di detenuti in carcere è la Norvegia.

Ci sono poi casi particolari come Città del Vaticano, che non ha nessun detenuto.

Per carcere si intende di solito come il complesso degli istituti di pena previsti dall’ordinamento penitenziario italiano, diretti all’espiazione della pena con la reclusione.

Giuridicamente, la questione penitenziaria sorge dal giorno nel quale la società politicamente e giuridicamente organizzata, avocando a sé ogni potere, stabilì sanzioni penali per i trasgressori delle leggi, isolandoli in appositi luoghi detti proprio carceri.

Le prigioni nacquero con il sorgere della civile convivenza umana e svolsero, all’inizio, la funzione di allontanare dalla vita attiva e separare dalla comunità quei soggetti che il potere dominante considerava pericolosi per sé e/o nocivi alla comunità stessa.

Le esigenze di costrizione finirono con l’imporre sistemi molto duri, inaspriti nei luoghi dove l’esercizio del potere divino era affidato ai responsabili della cosa pubblica, ritenendosi l’offesa arrecata alla divinità.

Le testimonianze più lontane che sono pervenute descrivono prigioni ricavate nelle profondità della terra.

Le prigioni vere e proprie, come strutture apposite per la custodia di persone indesiderabili, entrarono, però, in utilizzo forse dopo l’origine della “città”.

Le prime notizie abbastanza precise risalgono alla Grecia, a Roma e nella Bibbia.

Presso i greci e i romani le prigioni erano composte da ambienti nei quali i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in alcuni casi, avevano la libertà di incontrare parenti e amici, anche al fine di fare versare un risarcimento alla vittima, che poteva portare a una cancellazione o mitigazione della pena.

Il carcere non veniva mai preso in considerazione come misura punitiva, perché esso serviva in linea di principio ad continendos homines, non ad puniendos.

Nel diritto romano, come negli altri sistemi giuridici prima dell’era contemporanea (cioè sino al 1789), il carcere era considerato come un mezzo di detenzione preventiva in attesa della pena capitale o corporale, non era previsto l’ergastolo (tra le prigioni romane più celebri si deve ricordare il carcere Mamertino che era riservato a coloro che si macchiavano di reati contro lo Stato, ne furono relegati tra l’altro Pietro apostolo e Paolo di Tarso prima del martirio). Dell’antica Grecia funzionava il “sofronistero” dove erano rinchiusi i minorenni traviati, e il “pritaneo” dove fu rinchiuso Socrate, 30 giorni prima di ingoiare la cicuta.

I regni romano-barbarici introdussero la faida che autorizzava direttamente la vittima a rivalersi in qualsiasi misura sull’aggressore, anche nel senso che un guerriero forte e combattivo aveva sempre ragione.

Nel sistema feudale alla vendetta privata si sostituì la composizione pubblica, giudice essendo il feudatario con dominio sul territorio.

A poco a poco al feudatario si sostituì il potere comunale prima e poi del re.

La carcerazione riapparve come luogo di segregazione degli oppositori del re(celebre la Bastiglia in Francia costruita nel 1360 e distrutta nel 1789).

Il senso era che, salvo che in casi eclatanti, nei quali era ritenuta opportuna una punizione esemplare, il re non voleva giustificare in un processo una carcerazione che gli altri sapevano essere dettata esclusivamente da motivi politici.

In epoca moderna in Francia e in Inghilterra si fece grande utilizzo dei prigionieri come lavoratori forzati nelle colonie, in un primo momento venduti come schiavi per un periodo (da 10 a 20 anni) ai coloni, poi, quando questi sostituirono gli schiavi neri (meno costosi e più abbondanti) ai detenuti, come schiavi di stato per l’esecuzione di opere pubbliche in luoghi impervi.

Cessato il principio della schiavitù e ridotto molto l’utilizzo della pena di morte, i detenuti furono ammassati in isole prima in lontane zone coloniali, poi in isole della madrepatria (molto famose Cayenna , Alcatraz, Asinara, Pianosa, Ventotene) sino a quando altre concezioni umanitarie e l’ostilità del personale di guardia verso queste sistemazioni non indussero a legare le prigioni al territorio.

Il principio finalistico del carcere, come istituto di espiazione di pena, risale alla Chiesa dei primi tempi della religione cristiana.

Il principio secondo il quale la pena deve essere espiata nelle carceri andrebbe fatto risalire all’ordinamento di diritto canonico, che prevedeva il ricorso all’afflizione del corpo per i chierici e per i laici che avessero peccato e commesso reati sulla base del principio che la Chiesa non ammetteva le cosiddette pene di sangue, se non nei casi ritenuti più gravi, cioè eresia e stregoneria (cioè alleanza con il demonio).

Con l’istituzione dell’inquisizione ecclesiastica fu introdotto il carcere a vita come strumento di espiazione morale della pena (a Roma fu costruito nel 1647 il Palazzo delle Prigioni ancora adesso visibile), ferma restando la possibilità della pena di morte per i reati ritenuti più gravi.

Non mancarono esempi di apostolato, Vincenzo de’ Paoli (1581-1660) il quale fondò l’ordine delle Figlie della Carità, benemerite dell’assistenza, oppure Giuseppe Cafasso (1811-1860) che, per avere speso la sua vita in favore dei detenuti, è stato assunto a patrono dei carcerati.

Il movimento illuminista seguendo il filone rivoluzionario e grazie a esponenti come Immanuel Kant, Cesare Beccaria e Gaetano Filangieri, elaborò un altro sistema carcerario basato su principi morali, il libero arbitrio, l’integrità fisica e morale, l’istruzione e il lavoro.

La pena, intesa come castigo e dolore, è rivolta a contrastare non più l’uomo ma il delitto come entità avulsa dal proprio autore.

A causa degli austriaci, fu edificato a Milano nel 1764 un carcere di tipo cellulare che si basava sull’isolamento dei detenuti.

Con l’avvento della scuola positiva che si proponeva, non esclusivamente lo studio del delitto in sé, ma anche e soprattutto dell’uomo delinquente, furono pubblicate le statistiche sperimentali di eminenti antropologi come Cesare Lombroso, Enrico Ferri ed Enrico Pessina.

Dagli anni ottanta del XX secolo in poi anche l’Italia ha progressivamente abbandonato la prigione (e la multa) come unica sanzione per la violazione delle leggi penali, introducendo un po’ alla volta una serie di pene alternative alla prigione (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro volontario di pubblica utilità, e altre), mentre sin da quel periodo si provvedeva a depenalizzare una serie di fattispecie di reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi puniti con un’ammenda, anche se da un altro lato provvedeva all’opposto sia a inasprimenti di pene per alcuni reati di particolare allarme sociale (mafia, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, stupro, evasione) sia a istituire altri reati (stalking, scambio elettorale politico-mafioso, altre ipotesi di evasione fiscale) sia limitando la possibilità di fruire dei benefici delle pene alternative su alcuni reati (mafia, stupro di gruppo o di minore, estorsione, recidivi) sia creando una normativa di particolare rigore per detenuti in collegamento con la criminalità organizzata (detto “regime del 41 bis” dell’Ordinamento penitenziario) o di particolare pericolosità.

Dott.ssa Concas Alessandra

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