Le modifiche al Codice Rocco e il reato di vilipendio

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Il codice è stato profondamente modificato, ammodernato ed epurato delle disposizioni più marcatamente anacronistiche e autoritarie, di matrice fascista, che dopo l’instaurazione della repubblica risultarono in contrasto con la Costituzione.

Questo è avvenuto sia attraverso numerose riforme parziali, sia con pronunce di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

Nel periodo luogotenenziale si era provveduto a qualche importante emendamento; ad esempio, fu abolita ogni comminatoria della pena di morte.

In seguito sono avvenute anche riforme in materia di reati politici[4], di delitti sessuali, di delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e altri ancora; i reati di vilipendio politico e religioso sono tornati all’impostazione del Codice Zanardelli (con prevalenza della pena pecuniaria) e i delitti di attentato sono ora modellati sul tentativo; sono state eliminate tutte le discriminazioni religiose e di genere inizialmente presenti nel codice; i reati di adulterio, concubinato, associazioni antinazionali e internazionali, propaganda sovversiva, duello e turpiloquio sono stati abrogati.

Sono stati inseriti reati di terrorismo, di atti persecutori (stalking), contro l’ambiente e contro il sentimento degli animali, per adeguare il nostro ordinamento alle mutate e nuove esigenze sociali.

Una riforma organica del codice penale non è mai stata varata.

Dopo la caduta del fascismo, la dottrina penalistica (Pannain, Delogu, Leone) ritenne infatti improponibile il ripristino dell’ottocentesco Codice Zanardelli, e osteggiò anche una riforma ex novo, sostenendo che il rigoroso impianto tecnico del Codice Rocco bastasse tutto sommato a immunizzarlo, negli aspetti di fondo, dalla politicizzazione.

Questo non significa che il codice sia rimasto immutato: nei decenni successivi sono intervenute numerose e importanti riforme, ma parziali e scollegate tra loro, in successione disordinata e senza un disegno unitario.

Questo ha portato a un’ aperta di compattezza e coerenza logica nel codice penale.

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In cosa consiste il reato di vilipendio

In diritto penale si parla di vilipendio, in relazione a determinati reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a soggetti precisi, in particolare le istituzioni dello Stato, ma anche le confessioni religiose o i defunti.

Il termine vilipendere deriva dalla lingua latina, ed è composto da vilis, che significa vile, e pendere, che significa stimare, considerare vile, giudicare di poco valore.

Il reato di vilipendio nella legislazione italiana è strettamente collegato al concetto, analogo in altri ordinamenti, di Lesa maestà.

I delitti di vilipendio politico erano noti anche al Codice Zanardelli del 1889.

Il Codice Rocco del 1930 li mantenne come delitti contro la personalità dello Stato, entro il sistema penale dello Stato fascista.

Con l’avvento della Repubblica e della Costituzione, i delitti di vilipendio apparvero reati di semplice opinione, contrari alla libertà di manifestazione del pensiero e, a contenuto indeterminato.

Non è facile stabilire quale e quanto grave debba essere l’offesa verbale alle istituzioni per ritenere commesso il reato.

Nonostante le pressioni di una dottrina giuridica abrogazionista, la Corte Costituzionale rigettò la questione di legittimità dell’articolo 290, chiarendo che il bene del prestigio delle istituzioni meritava tutela e aveva rilievo costituzionale.

In questo modo i reati di vilipendio trovavano la loro giustificazione anche nel regime democratico.

Nascita ed evoluzione

Il vilipendio fu introdotto nell’ordinamento italiano nel 1889, tutelava la libertà di espressione religiosa individuale e collettiva, qualunque fosse il culto.

Poteva essere perseguito su querela di parte e si configurava se c’era stata la volontà di offendere la fede della persona offesa.

Il Codice Penale del 1930, che è ancora in vigore, introdusse un trattamento di favore per la religione cattolica rispetto agli altri culti, e la protezione è prevista non esclusivamente quando si manifesta la fede, ma la fede religiosa come istituzione.

Il reato si configura con il dolo generico, senza che sia rilevante il proposito di offendere.

Al reato di vilipendio religioso si affianca quello politico, sempre dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930, che lo include tra i reati contro la personalità dello Stato.

Quando l’Italia diventò una Repubblica, si considerarono i reati di vilipendio come illeciti contro la libertà di manifestazione del pensiero, e nonostante ci furono diversi tentativi di abrogazione, la Corte Costituzionale difese le istituzioni, conservandone le varie caratteristiche penali.

La riforma dei reati di opinione del 2006, per alcune tipologie di vilipendio, sostituì le pene precedenti con la multa.

Quando si integra integrato il vilipendio

Il reato di vilipendio consiste in un’offesa, una denigrazione, indirizzata a determinati oggetti materiali.

Figure istituzionali di rilievo (Presidente della Republblica), istituzioni (Repubblica e Nazione) simboli politici (emblemi o bandiera italiana o estera), fedi religiose, tombe e cadaveri.

Gli oggetti giuridici del reato di vilipendio, vale a dire, gli interessi o i beni tutelati con la norma sono la personalità dello stato, il sentimento religioso e quello di pietà per i defunti.

Le norme che puniscono le varie forme del reato di vilipendio, hanno l’intento di tutelare beni o interessi costituzionalmente rilevanti.

Reato di vilipendio e dolo generico

Il dolo generico viene chiamato anche “tipico” perché consiste nella volontà e nella rappresentazione del fatto del reato, senza che il soggetto che agisce, attraverso il suo comportamento illecito, voglia ottenere un altro scopo.

Nel vilipendio è sufficiente la coscienza e volontà di offendere.

Reato di Vilipendio e libertà di manifestazione del pensiero

Come viene precisato in modo molto esaustivo da parte della sentenza n. 28730/2013, che in senso specifico si è pronunciata su un caso di vilipendio alla nazione:

il reato di vilipendio non è in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica e, in particolare, non si pone in contraddizione con l’art. 21 Cost., perché il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo, sancito in tale articolo, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva”.

I reati di vilipendio che prevede il codice penale

Nel codice penale il reato di vilipendio nella sue diverse manifestazioni è previsto e disciplinato:

nel titolo I, capo I, libro II dedicato ai “Delitti contro la personalità dello Stato” e dal titolo IV, capo I, libro II relativo a “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”.

Nello specifico il vilipendio può essere commesso nei confronti delle seguenti figure e simboli istituzionali e religiosi:

Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.)

Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290 c.p)

Nazione italiana (art. 291 c.p)

Bandiera italiana (art. 292 c.p)

Bandiera o emblema di Stato estero (art. 299 c.p)

Religione (art. 403-404 c.p)

Tombe (art. 408 c.p)

Cadaveri (art. 410 c.p)

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