Le misure di sicurezza, definizione e caratteri

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Di seguito una breve disamina relativa alle misure di sicurezza.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto penale – parte generale” di Michele Rossetti, a cura di Marco Zincani.

Finalità delle misure di sicurezza e confronto con la pena

Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dai vari sistemi penali, adottate per “risocializzare” il condannato ritenuto socialmente pericoloso.

Si distinguono dalla pena che ha una funzione retributiva quando il soggetto è condannato ed è proporzionata al reato commesso.

Gli altri elementi di distinzione tra misure di sicurezza e pene sono:

  • l’applicabilità delle misure di sicurezza sia ai soggetti imputabili che ai soggetti non imputabili mentre le pene possono essere applicate soltanto ai primi;
  • il fatto che le pene sono sempre afflittive mentre le misure di sicurezza potrebbero anche non esserlo;
  • il fatto che le pene hanno una durata prestabilita sia pure entro i margini della cornice edittale mentre le misure di sicurezza sono determinate esclusivamente nella loro durata minima.

Secondo la più recente dottrina, le misure di sicurezza presenterebbero numerose affinità con la pena sotto il profilo della funzione, nel senso che, a seguito dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale, anche alla seconda è stata assegnata la funzione specialpreventiva di risocializzazione del reo.

In questa prospettiva, si osserva che, a norma dell’articolo 204 del codice penale i parametri di valutazione per l’applicazione delle misure di sicurezza sono gli stessi previsti per la pena e, cioè, quelli indicati all’articolo 133 del codice penale.

La distinzione tra pene e misure di sicurezza, entrambe dirette alla difesa sociale ed alla lotta contro il delitto, sarebbe da ravvisare nelle particolarità strutturali e applicative delle due misure e nel fatto che le misure di sicurezza sarebbero maggiormente connotate dalla funzione specialpreventiva.

In particolare, mentre la tesi tradizionale sostiene che il presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza sia la pericolosità del destinatario della misura, essendo il fatto di reato commesso una semplice occasione per la sua applicazione, secondo altra parte della dottrina, anche le misure di sicurezza sarebbero applicate come conseguenza della commissione di un fatto di reato, del quale, devono sussistere gli elementi costitutivi, sia sotto il profilo materiale, sia sotto il profilo psicologico, essendo tassative le ipotesi nelle quali le misure di sicurezza sono applicate indipendentemente dalla commissione di un fatto di reato (ex artt. 49 e 115 c.p.).

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Lineamenti essenziali della disciplina delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono previste e disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale, nonché dall’articolo 25 della Costituzione, che estende espressamente alle misure di sicurezza il principio della riserva di legge.

Le misure di sicurezza sono un’innovazione del codice Rocco e rappresentano la forma con la quale il codice penale ha concretizzato la teoria del doppio binario secondo la quale mentre la pena doveva assolvere alla funzione di retribuire il reo per il reato commesso e di reintegrare l’ordinamento giuridico, la misura di sicurezza aveva la funzione di prevenire il pericolo di un’altra condotta criminale da parte dell’autore di un fatto di reato o di un quasi reato (ex artt. 49 cp e 115 c.p.), attraverso la sua emenda o risocializzazione.

In questa prospettiva, si sosteneva che la natura delle misure di sicurezza fosse amministrativa argomentando dalla loro revocabilità, in senso contrario la prevalente dottrina osserva che esse sono applicate dall’autorità giudiziaria e che sulla loro esecuzione vigila il magistrato di sorveglianza e replica all’argomento della revocabilità quale indice della natura amministrativa del provvedimento sostenendo che la revocabilità non costituisce un requisito indefettibilie e strutturale del provvedimento amministrativo.

Le misure di sicurezza non possono essere applicate se non in forza di una disposizione di legge. Sotto il profilo temporale, si deve sottolineare come, al contrario delle pene, esse sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione e non da quella vigente al momento della commissione del fatto di reato.

Ne consegue che, se non è legittimo applicare una determinata misura di sicurezza in relazione a un fatto che non costituisce reato all’epoca della sua commissione, è possibile applicare una misura di sicurezza non prevista dalla legge al momento della commissione di un fatto di reato e prevista dalla legge al momento della sua applicazione.

Le misure di sicurezza si applicano se si verificano due condizioni, che sono l’esistenza di un reato commesso e la pericolosità del reo.

La prima condizione può subire una deroga eccezionale nel caso del delitto impossibile e dell’accordo o istigazione senza commissione (semi-reati).

Si può applicare la misura di sicurezza a qualsiasi soggetto che, non punibile o non imputabile, abbia commesso un delitto o un quasi delitto (ex artt. 49 e 115 codice penale).

Il soggetto è socialmente pericoloso perché si ritiene possibile che commetta altri reati.

È il giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo, e  sarà lui a valutare la pericolosità sociale attenendosi all’articolo 133 del codice penale, valutando la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo.

I provvedimenti  possono essere rinnovati a intervallo di sei mesi, a seguito di una valutazione nella quale emerge che la pericolosità esiste.

La durata è indeterminata nel massimo, può durare per sempre e non cessa sino a che non viene a mancare l’elemento essenziale della pericolosità del reo.

Questa indeterminatezza viene definita relativa, e consiste in controlli periodici di un magistrato di sorveglianza, in passato era presente un riesame del giudice dopo un minimo di tempo previsto indicativamente dalla legge, ma questo sistema è stato abbandonato dopo la sentenza n.110/74 della Corte Costituzionale.

Oltre al presupposto oggettivo della commissione di un fatto di reato, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza, è necessario che sia accertata in concreto la pericolosità sociale del destinatario della misura (ex art. 31 della L. n. 663 del 1981, non sono più ammesse ipotesi di pericolosità presunta).

Le misure di sicurezza possono essere applicate dal Giudice della Cognizione o dal magistrato di sorveglianza e sono eseguite dopo la pena detentiva.

Esse hanno una durata variabile e che si può modificare nel tempo in relazione alla pericolosità sociale del destinatario, trascorso il periodo minimo stabilito dalla legge, il destinatario viene sottoposto a controllo per verificare la persistenza o l’esaurimento della sua pericolosità, e a seconda dei casi, a seguito del controllo, il giudice può fissare un altro termine o la revoca della misura di sicurezza.

Le cause di estinzione del reato o della pena estinguono le misure di sicurezza.

In particolare, alcune delle misure di sicurezza

Misure di sicurezza personali detentive sono:

  • la colonia agricola o casa di lavoro (ex artt. 216-218 c.p.);
  • la casa di cura e di custodia (ex artt. 219 -221 c.p.);
  • l’ ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)  (ex art 222 c.p.).

Le misure di sicurezza personali non detentive sono:

  • la libertà vigilata (ex artt. 228-232 c.p.);
  • il divieto di soggiorno (ex art. 233 c.p.);
  • il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (ex art. 234 c.p.);
  • l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Le misure di sicurezza patrimoniali sono:

  • la cauzione di buona condotta;
  • la confisca.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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